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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 06598/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delTribunale di [OSCURATO:PERSONA]; !;( visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibie il ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato di rinunziare al ricorso per sopraggiunta carenza di interesse a seguito di intervenuto provvedimento di dissequestro che deposita in copia in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 febbraio 2022 il -fribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di perquisizione e sequestro del P.M. del medesimo Vribunale emesso in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 4 L. 401/89 e 5 e 8 del Dlgs. 74/2000, rigettava la richiesta di riesame;

2. Avverso l'ordinanza del suindicatoTribunale [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione. 3.Con il primo, contesta i vizi di cui all'art. 606 /lett. b) ed e) cod. proc. pen.: il 'Tribunale pur richiamando i contenuti della memoria difensiva depositata in sede di riesame, non avrebbe poi illustrato le ragioni per cui ha ritenuto che la stessa djuesse ritenersi completamente incentrata sul merito delle ipotesi di accusa piuttosto che sui requisiti di sussistenza del fumus del reato.

Piuttosto, il Tribunale non avrebbe verificato, x come dovuto, l'astratta riconducibilità del fatto alle ipotesi di reato formulate, mentre la difesa con due memorie difensive e documentazione allegata avrebbe dimostrato l'insussistenza delle ipotesi accusatorie e in particolare del fumus dei reati.

Da qui la sussistenza di una motivazione apparente. 4.Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606/comma -"L• lett. c) relazione agli artt. 178 e 179 cod.orproc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla intervenuta cancellazione del provvedimento adottato alla udienza del 16 febbraio 2022 inerente la irregolare notifica dell'avviso di fissazione di udienza all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del Pasquini, con correlata nuova fissazione di udienza e disposizione di notifica al difensore per il 21 febbraio 2022.

Data in cui interveniva la predetta cancellazione del provvedimento sopra citato del 16 febbraio 2022, sulla base di una presunta irregolarità della nomina del difensore avv.to Venco in assenza di controllo delle evidenze in atti. 5.Con il terzo motivo deduce vizi di cui all'art. 606/comma Vett. c) ed e)/ cod. proc. pen. in relazione agli artt. 49 e 56 TFUE e all'art. 1251comma 3,cod. proc. pen. e 41comma 4-bis/ L. 401/89 e 253 comma 1 cod. proc. pen.

Vi sarebbe difetto di motivazione in punto di sussistenza del reato ex art. 4,comma 4-bis/ L. 401/89 contestato.

Il Tribunale avrebbe pretermesso ogni valutazione della memoria difensiva illustrativa delle ragioni per cui il booknnaker Ulisse GMBH avrebbe avuto ragione di lamentarsi per avere subito una illegittima discriminazione da parte dello Stato.4aliano.

Tale discriminazione deriverebbe dalla circolare del 9 giugno 2016 della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella parte in cui si consente la prosecuzione della attività di raccolta dei giochi pubblici in favore di bookmakers già titolari di concessione fino alla pubblicazione del bando di gara per un tempo non preventivato, così impedendo l'accesso nel mercato nazionale di nuovi operatori potenzialmente legittimati.

Da qui la rappresentazione, nella memoria difensiva, della insussistenza del fumus del reato, per ragioni di illegittimità inerenti norme interne e di rilievo comunitatio, perché a fronte della predetta proroga, costitutiva, per i bookmaker concessionari, di un regime di tipo autorizzatorio a loro favore e sine die, vi sarebbe pregiudizio per "Ulisse GMBH" - società di nazionalità austriaca costituitasi per partecipare a bando di gara ad oggi non indetto, inerente le concessioni per le raccolte di scommesse - nell'accesso al relativo mercato, con privilegio delle vecchie posizioni già acquisite.

La predetta discriminazione sarebbe stata già riconosciuta da alcuni giudici di merito interni, in particolare dalTribunale del riesame di Milano, con decisione del 25 settembre 2017 di cui si riporta stralcio in ricorso e il rribunale del riesame di Teramo, della cui decisione egualmente si riporta stralcio in ricorso.

La predetta società, peraltro, non essendole stato consentito di accedere al predetto mercato, avrebbe anche promosso ricorsi amministrativi impugnando le circolari della Agenzia delle Dogane e Monopoli attuative della già, prima citata, proroga.

Proroga reiterata dal legislatore nel 2018 e poi con legge di stabilità del 2019 e DEF del 2020.

Si aggiunge che Ulisse GMBH sarebbe stata titolare di tutti i requisiti per la raccolta di scommesse in Italia ad eccezione della licenza di Polizia ex art. 88 TULPS e che a fronte delle reiterate proroghe avrebbe poi deciso di interrompere la propria attività in Italia.

Quanto al piano comunitaro, si rappresenta che l'atttuale sistema di regolamentazione delle scommesse in Italia violerebbe i principi comunitari di cui agli artt. 49/56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, atteso che la proroga di cui alla citata circolare della Agenzia delle Dogane e Monopoli del 9 giugno 2016 costituirebbe un affidaménto diretto del servizio in contrasto con norme di evidenza pubblica, quale prassi già censurata dalla Corte di Giustizia, emergendo una attività discriminatoria e in violazione, altresì, di dettami comunitari con riguardo alla libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorenza di cui agli artt. 49, 56 e 106 del TFUE.

Una censura del predetto sistema di proroga sarebbe intervenuta anche da parte dei giudici amministrativi.

Né sarebbe legittimata la proroga, come disposta dalla Agenzia citata, da motivi di ordine pubblico e erariali e di tutela occupazionale, siccome citati in maniera apoclittica e prescindendo da adeguata disamina della normativa di settore.

Si rappresenta, altresì, come sia intervenuto da parte del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea su quesiti coinvolgenti i principi comunitari prima citati, esaminati alla luce del citato sistema nazionale di proroghe.

Si rappresenta, alfine, che l'impedimento al ricorrente dello svolgimento della attività di raccolta di scommesse per il mancato conseguimento della concessione ad operare sul territorio italiano sarebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 43 e 49 del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente necessaria disapplicazione dell'art. 4 della

I. 401/89 e insussistenza del fumus commissi Il ricorrente inoltre, rappresenta dubbi di legittimità costituzionale del citato sistema normativo di proroga, in relazione agli artt. 3, della Costituzione, per l'intervenuto irragionevole ricorso alla proroga in assenza di indagine sul rispetto del principio di uguaglianza dei cittadini imprenditori, interessati al settore della raccolta delle scommesse, e 41 della COtituzione perché il protrarsi della proroga priverebbe gli imprenditori della possibilità di accedere al mercato nazionale e programmare un investimento.

Sarebbero altresì violati gli artt. 11 e 117 comma 1 della Costituzione.

Con conseguente richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale riguardo alla circolare n.

RU 54917 del 9 giugno 2016 della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli artt. 1 comma 1048 L. 27 dicembre 2017 n. 205, 1 comma 1096 L. 30 dicembre 2018 n. 145 e 24 comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 in relazione agli artt. 341 , 11 e 117, comma 1idella costituzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito del ricorso così proposto, è stata depositata presso questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen., nell'interesse del Pasquini per il sopravvenuto dissequestro.

Ricorre quindi in tal caso l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della fissa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, seppure con sanzione pecuniaria in favore della tassa ammende stabilita da questa Corte nella misura ridotta pari ad euro 500,00.

2. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile senza condanna alla spese e al pagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procesuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delTribunale di [OSCURATO:PERSONA]; !;( visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibie il ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato di rinunziare al ricorso per sopraggiunta carenza di interesse a seguito di intervenuto provvedimento di dissequestro che deposita in copia in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 febbraio 2022 il -fribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di perquisizione e sequestro del P.M. del medesimo Vribunale emesso in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 4 L. 401/89 e 5 e 8 del Dlgs. 74/2000, rigettava la richiesta di riesame; 2. Avverso l'ordinanza del suindicatoTribunale [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione. 3.Con il primo, contesta i vizi di cui all'art. 606 /lett. b) ed e) cod. proc. pen.: il 'Tribunale pur richiamando i contenuti della memoria difensiva depositata in sede di riesame, non avrebbe poi illustrato le ragioni per cui ha ritenuto che la stessa djuesse ritenersi completamente incentrata sul merito delle ipotesi di accusa piuttosto che sui requisiti di sussistenza del fumus del reato. Piuttosto, il Tribunale non avrebbe verificato, x come dovuto, l'astratta riconducibilità del fatto alle ipotesi di reato formulate, mentre la difesa con due memorie difensive e documentazione allegata avrebbe dimostrato l'insussistenza delle ipotesi accusatorie e in particolare del fumus dei reati. Da qui la sussistenza di una motivazione apparente. 4.Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606/comma -"L• lett. c) relazione agli artt. 178 e 179 cod.orproc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla intervenuta cancellazione del provvedimento adottato alla udienza del 16 febbraio 2022 inerente la irregolare notifica dell'avviso di fissazione di udienza all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del Pasquini, con correlata nuova fissazione di udienza e disposizione di notifica al difensore per il 21 febbraio 2022. Data in cui interveniva la predetta cancellazione del provvedimento sopra citato del 16 febbraio 2022, sulla base di una presunta irregolarità della nomina del difensore avv.to Venco in assenza di controllo delle evidenze in atti. 5.Con il terzo motivo deduce vizi di cui all'art. 606/comma Vett. c) ed e)/ cod. proc. pen. in relazione agli artt. 49 e 56 TFUE e all'art. 1251comma 3,cod. proc. pen. e 41comma 4-bis/ L. 401/89 e 253 comma 1 cod. proc. pen. Vi sarebbe difetto di motivazione in punto di sussistenza del reato ex art. 4,comma 4-bis/ L. 401/89 contestato. Il Tribunale avrebbe pretermesso ogni valutazione della memoria difensiva illustrativa delle ragioni per cui il booknnaker Ulisse GMBH avrebbe avuto ragione di lamentarsi per avere subito una illegittima discriminazione da parte dello Stato.4aliano. Tale discriminazione deriverebbe dalla circolare del 9 giugno 2016 della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella parte in cui si consente la prosecuzione della attività di raccolta dei giochi pubblici in favore di bookmakers già titolari di concessione fino alla pubblicazione del bando di gara per un tempo non preventivato, così impedendo l'accesso nel mercato nazionale di nuovi operatori potenzialmente legittimati. Da qui la rappresentazione, nella memoria difensiva, della insussistenza del fumus del reato, per ragioni di illegittimità inerenti norme interne e di rilievo comunitatio, perché a fronte della predetta proroga, costitutiva, per i bookmaker concessionari, di un regime di tipo autorizzatorio a loro favore e sine die, vi sarebbe pregiudizio per "Ulisse GMBH" - società di nazionalità austriaca costituitasi per partecipare a bando di gara ad oggi non indetto, inerente le concessioni per le raccolte di scommesse - nell'accesso al relativo mercato, con privilegio delle vecchie posizioni già acquisite. La predetta discriminazione sarebbe stata già riconosciuta da alcuni giudici di merito interni, in particolare dalTribunale del riesame di Milano, con decisione del 25 settembre 2017 di cui si riporta stralcio in ricorso e il rribunale del riesame di Teramo, della cui decisione egualmente si riporta stralcio in ricorso. La predetta società, peraltro, non essendole stato consentito di accedere al predetto mercato, avrebbe anche promosso ricorsi amministrativi impugnando le circolari della Agenzia delle Dogane e Monopoli attuative della già, prima citata, proroga. Proroga reiterata dal legislatore nel 2018 e poi con legge di stabilità del 2019 e DEF del 2020. Si aggiunge che Ulisse GMBH sarebbe stata titolare di tutti i requisiti per la raccolta di scommesse in Italia ad eccezione della licenza di Polizia ex art. 88 TULPS e che a fronte delle reiterate proroghe avrebbe poi deciso di interrompere la propria attività in Italia. Quanto al piano comunitaro, si rappresenta che l'atttuale sistema di regolamentazione delle scommesse in Italia violerebbe i principi comunitari di cui agli artt. 49/56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, atteso che la proroga di cui alla citata circolare della Agenzia delle Dogane e Monopoli del 9 giugno 2016 costituirebbe un affidaménto diretto del servizio in contrasto con norme di evidenza pubblica, quale prassi già censurata dalla Corte di Giustizia, emergendo una attività discriminatoria e in violazione, altresì, di dettami comunitari con riguardo alla libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorenza di cui agli artt. 49, 56 e 106 del TFUE. Una censura del predetto sistema di proroga sarebbe intervenuta anche da parte dei giudici amministrativi. Né sarebbe legittimata la proroga, come disposta dalla Agenzia citata, da motivi di ordine pubblico e erariali e di tutela occupazionale, siccome citati in maniera apoclittica e prescindendo da adeguata disamina della normativa di settore. Si rappresenta, altresì, come sia intervenuto da parte del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea su quesiti coinvolgenti i principi comunitari prima citati, esaminati alla luce del citato sistema nazionale di proroghe. Si rappresenta, alfine, che l'impedimento al ricorrente dello svolgimento della attività di raccolta di scommesse per il mancato conseguimento della concessione ad operare sul territorio italiano sarebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 43 e 49 del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente necessaria disapplicazione dell'art. 4 della I. 401/89 e insussistenza del fumus commissi Il ricorrente inoltre, rappresenta dubbi di legittimità costituzionale del citato sistema normativo di proroga, in relazione agli artt. 3, della Costituzione, per l'intervenuto irragionevole ricorso alla proroga in assenza di indagine sul rispetto del principio di uguaglianza dei cittadini imprenditori, interessati al settore della raccolta delle scommesse, e 41 della COtituzione perché il protrarsi della proroga priverebbe gli imprenditori della possibilità di accedere al mercato nazionale e programmare un investimento. Sarebbero altresì violati gli artt. 11 e 117 comma 1 della Costituzione. Con conseguente richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale riguardo alla circolare n. RU 54917 del 9 giugno 2016 della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli artt. 1 comma 1048 L. 27 dicembre 2017 n. 205, 1 comma 1096 L. 30 dicembre 2018 n. 145 e 24 comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 in relazione agli artt. 341 , 11 e 117, comma 1idella costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito del ricorso così proposto, è stata depositata presso questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen., nell'interesse del Pasquini per il sopravvenuto dissequestro. Ricorre quindi in tal caso l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della fissa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, seppure con sanzione pecuniaria in favore della tassa ammende stabilita da questa Corte nella misura ridotta pari ad euro 500,00. 2. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile senza condanna alla spese e al pagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procesuali e della somm
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