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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 37265/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16604/2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 25 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA (cod. fisc. 02888381205), con sede inBologna, alla via Mazzini n. 152 , in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli AvvocatiConcetta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, allaVia della Balduina n. 7 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.

GRVNMRD50F205M ), rappresentat a e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con i quali elettivamente domicilia in Bologna , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna , depositata in data 8.1.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 8.4.2003 [OSCURATO:PERSONA] GRAVANO convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di lire 235.000.000, oltre interessi legali, riferendo che: i)era erede, unitamente al fratello Antonio GRAVANO, della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta in Bologna; ii)al momento del decesso la de cuius era intestataria, unitamente ai figli, di un dossier titoli di cui al n. 10-000782, acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., dell’ammontare complessivo di £ 470.000.000, pari ad euro 242.734,74; iii) contattata la banca, le era stato comunicato da quest’ultima che in realtà il dossier titoli era esclusivamente intestato alla madre e al fratello e, solo dopo qualche anno, aveva acquisito la documentazione che, al contrario, confermava la sua cointestazione dei titoli in parola; iv) poco dopo il decesso della madre, e precisamente in data 29.1.1997, aveva dato formale disposizione alla banca di non eseguire alcuna operazione sul dossier titoli senza il suo preventivo consenso, opponendosi formalmente a qualsiasi richiesta di liquidazione dei titoli in favore del fratello e tale richiesta era stata reiterata in pari data anche dal [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva comunicato alla banca che la pratica successoria di [OSCURATO:PERSONA] non era stata ancora definita; v)per contro la banca aveva provveduto in data 3.2.1997, in accoglimento della richiesta di Antonio GRAVANO, a trasferire su altro dossier titoli, intestato solo a quest’ultimo, titoli per il corrispondente importo di lire 235.000.000, pari ad euro 121.367,37, e un ulteriore trasferimento era stato autorizzato in data 4.9.1997 nella misura del 50%di quanto ancora giacente sul dossier titoli nel frattempo maturato.

Nell’istaurato giudizio si costituiva anche Antonio GRAVANO , quale terzo chiamato in garanzia dalla banca.

2. Con sentenza n. 2754 del 29.9.2011, pubblicata in pari data, il Tribunale di Bologna respinse la domanda così avanzata da [OSCURATO:PERSONA] GRAVANO.

3. Proposto appello daAnna Maria GRAVANO avverso la predetta sentenza, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza impugnata, ha invece condannato la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA al pagamento in favore dell’appellante della somma pari ad euro 60.638,68, oltre interessi al tasso legale, con ulteriore condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, ed in accoglimento della domanda di garanzia avanzata da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA, ha altresì condannato Antonio [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla predetta banca le somme che quest’ultima era tenuta a versare aAnna Maria GRAVANO.

La Corte del merito ha in primo luogo ricordatoche: a) il Tribunale, pur dopo aver dato atto in sentenza dell’accertamento della condotta negligente della convenuta per aver eseguito una disposizione impartitada uno solo dei titolari del dossier e conseguentemente della responsabilità contrattuale della banca, ha tuttavia rilevato che l’attrice non avevadedotto e provato il collegamento funzionale tra la condotta inadempiente della banca e la domanda proposta nei confronti di quest’ultima né la sussistenza del danno e del nesso di causalità, non avendo peraltro neppure allegato di aver chiesto la restituzione al fratello della quota a sè dovuta; ha invece rilevato che: b) la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato, già nella comparsa di costituzione e risposta, che il conto titoli n. 10-000782 era intestato a [OSCURATO:PERSONA], Antonio GRAVANO e [OSCURATO:PERSONA] GRAVANO, ammettendo così la cointestazione del rapporto bancario, posto a fondamento delle domande attoree; c) nessuna delle parti aveva allegato e provato se l’apertura del conto titoli cointestato contemplasse contrattualmente l’operatività a firma congiunta ovvero disgiunta, elemento dirimente per comprendere l’operatività della normativa bancaria applicabile al caso dispecie; d) contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata, vi era in atti la prova documentale(missiva diretta all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), peraltro proveniente proprio dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], che dimostrava la ricezione da parte dell’istituto di credito delle due missive con le quali l’appellante aveva espresso, direttamente e per il tramite del Notaio incaricato, la propria volontà, in qualità di intestataria, diretta a non far liquidare in favore del fratello il valore dei titoli senza il suo preventivo consenso; e) anche qualora il conto titoli fosse stato acceso con clausola di operatività disgiunta- che di per sé consentirebbe, in caso di morte di uno dei cointestatari, all’altro titolare di disporre separatamente del rapporto-, e acquisita invece la prova documentale della ricezione da parte della banca della comunicazione della volontà oppositiva di uno dei due cointestatari, la banca avrebbe dovuto pretendere che ogni richiesta di movimentazione fosse disposta da entrambi i cointestatari eredi, gravando sull’istituto di credito l’obbligo di custodia delle somme depositate e della loro consegna alle persone autorizzate dalla legge secondo le norme sulla successione; f) a causa del comportamento illegittimo della banca, la cointestataria [OSCURATO:PERSONA] GRAVANOsi era vista dunque illegittimamente privata dei titoli a sé spettanti per successione, con la conseguenza che poteva dirsi allegato e provato il nesso di causalità fra la condotta della banca e il danno prodotto all’attrice; g) occorreva pertanto riconoscere il richiesto pagamento in favore dell’appellante della somma pari ad euro 60.683,68, quale risultante del valore del 50% del valore dei titoli al momento del decesso della madre (euro 121.367,37), cui doveva essere detratto il valoredel 25% che, come eccepito da Antonio GRAVANO, era stato già percepito dalla sorella.

2. La sentenza, pubblicata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] , è stata impugnata da Antonio GRAVANOcon ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA e [OSCURATO:PERSONA] GRAVANO hannoresistito con controricorso.

Antonio GRAVANO e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia da parte del giudice di appello su una domanda non proposta, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Si evidenzia da parte del ricorrente che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, per proporre in sede di appello la domanda di garanzia, già dichiarata assorbita in primo grado, sarebbesufficiente la mera riproposizione della stessa ex art.346 c.p.c., non essendo all’uopo necessario l’appello incidentale condizionato.

Tuttavia – aggiunge sempre il ricorrente – occorre che la domanda s ia riproposta in forma espressa, agli effetti del sopra ricordato art. 346 c.p.c.

Osserva ancora il ricorrente che la riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., pur se libera da forme, deve essere tuttavia eseguita in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese e alle conclusioni prese innanzi al primo giudice.

Aggiunge sempre il ricorrente che, nel caso di specie, la riproposizione della domanda da parte della banca attraverso la mera reiterazione delle conclusioni formulate davanti al primo giudice non sarebbe sufficiente, in difetto di una pur succinta esposizione delle ragioni poste a sostegno della stessa, a farla ritenere sussistente.

Ne consegue – spie ga ancora il ricorrente – che il giudice di appello avrebbe emesso la condanna nei suoi confronti, quale terzo chiamato in garanzia, senza una valida riproposizione della domanda da parte della banca garantita, ai sensi dell’art.346 cod. proc. civ., così violando l’art. 112 cod. proc. civ.. 1.1 Il motivo è infondato. 1.1.1 Occorre per un verso concordare con quanto affermato dal ricorrente come premessa del suo ragionamento.

Ed invero, i n caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 832 del 16/01/2017 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 2991 del 07/02/2018 ; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 17029 del 28/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 121 del 08/01/2020 ; Sez.

U , Sentenza n. 7700 del 19/04/2016 ).

Ed è anche vero che , a tal fine e per la rituale riproposizione di una questione, che va effettuata in maniera chiara ed univoca, non è sufficiente il generico riferimento dell'appellante a tutte le argomentazioni difensive prospettate nel ricorso principale (così, Sez. 5 , Sentenza n. 21506del 20/10/2010).

Tuttavia, nel caso di specie è lo stesso ricorrente, nella descrizione della vicenda processuale riportata nel motivo qui in esame, ad ammettere che nel giudizio di appello la società controricorrente aveva riproposto espressamente la domanda di garanzia nelle conclusioni della propria comparsa di risposta.

Non si è trattato dunque di un mero e generico riferimento dell'appellante a tutte le argomentazioni difensive prospettate nella domanda originariamente introdotta in primo grado.

Ne consegue il rigetto del primo motivo.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 132, n. 4,c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazione della sentenza di appello, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione solo apparente e comunque mancante in relazione all’accoglimento delladomanda di manleva nei suoi confronti, quale terzo chiamato in garanzia, nonostante avesse- già all’atto di costituzione in primo grado, con difese reiterate nella comparsa di costituzione e risposta- contestato categoricamente la pretesa cointestazione del dossier titoli n. 10-000782 con la sorella [OSCURATO:PERSONA], contestazione peraltro ritenuta fondata dal Tribunale con statuizione neanche censurata in sede di gravame e dunque da ritenersi coperta da giudicato.

Si evidenzia ancora che, nei due gradi di giudizio, i giudici del merito avevano fondato la loro decisione sull’ammissione dei fatti da parte della banca, quanto alla cointestazione tra gli eredi del dossier titoli, senza tuttavia valutare le altre emergenze documentali prodotte in giudizio, con conseguente trasferimento degli effetti della confessione nei suoi confronti, quale terzo, e con conseguente violazione dell’art. 2733 cod. civ.

In questo quadro processuale – aggiunge ancora il ricorrente – sarebbe stato dovere della Corte felsinea specificare le ragioni ed indicare su quali mezzi istruttori avesse fondato la domanda di manleva. 2.1 Il motivo è in realtà infondato.

Non è rintracciabile il denunciato vizio di motivazione apparente ovvero mancante in relazione all’accoglimento della domanda di manleva.

Sul punto è utile ricordare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchègraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U., Sentenza n. 22232del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). 2.2 Ciò detto, rileva il Collegio che, avendo la Corte territoriale riconosciuto il diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad una maggiore frazione del complessivo deposito di valori mobiliari in essere presso la banca, rispetto a quella precedentemente ricevuta (e cioè il 50% anziché il 25% del totale), conseguiva a tale accertamento che anche [OSCURATO:PERSONA] avesse a sua volta diritto ad una frazione minore (il 50% anziché il 75%) ed essendo emerso in modo pacifico che la banca, quale depositaria, non avesse rispettato nella liquidazione delle quote tali paritetiche frazioni, conseguiva da ciò che Antonio GRAVANO era tenuto a rivalere la Banca che aveva provveduto, in sua vece, a reintegrare la quota della [OSCURATO:PERSONA] GRAVANO.

Si tratta di una statuizione che, sebbene sinteticamente formulata ed argomentata, deve ritenersi un automatico effetto conseguenziale all’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] GRAVANO nei confronti dell’istituto di credito, sul la base dei presupposti fattuali già sopra più volte ricordati (ammissione della banca della paritaria cointestazione; mancata autorizzazione della Gravano alla liquidazione anticipata della quota al fratello; pagamento a [OSCURATO:PERSONA] di una quota maggiore rispetto a quella contrattualmente stabilita tra le parti).

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione dell’art. 2733, 3 comma, sul rilievo che la Corte di appello gli avrebbe illegittimamente trasferito gli effetti negativi della confessione della banca in ordine alla paritaria cointestazione del dossier titoli tra gli eredi nonostante avesse sempre contestato tale circostanza.

Si evidenzia, cioè, che il giudice di appello avrebbe erroneamente trasferito gli effetti di un atto dispositivo pregiudizievole compiuto dal solo garantito (riconoscimento di fondatezza della domanda dell’attore del rapporto principale operata dalla banca) a lui garante. 3.1 Il motivo è inammissibile.

In realtà, le statuizioni negative già contenute nella sentenza di primo grado, quanto alla cointestazione del dossier titoli e alla responsabilità contrattuale della banca, avrebbero dovuto essere oggetto di appelloincidentale, seppure condizionato, da parte dell’odierno ricorrente, con la conseguenza che le predette statuizioni devono ormai ritenersi coperte dal velo del giudicato interno.

Sul punto risulta incontestabile che il Tribunale avevastatuito che il dossier titoli era da considerarsi cointestato in modo paritario tra i due eredi (cfr. pag. 5 della sentenza qui impugnata), avendo in realtà il giudice di prima istanza rigettato la domanda sotto il diverso profilo della mancata prova da parte dell’attrice del nesso eziologico tra la condotta di inadempimento contrattuale della banca ed il danno lamentato dalla Anna MariaGravano, e ciò anche per la mancata dimostrazione della spedizione e ricezione della disposizione rivolta alla banca di non provvedere allaliquidazione anticipata del valore dei titoli al solo fratello [OSCURATO:PERSONA] , prova quest’ultima invece positivamente rintracciata dalla Corte di appello nella stessa missiva del 29.1.1997 prodotta in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Si tratta, cioè, di una eccezione (quella sollevata da AntonioGravano, quanto all’intestazione del dossiertitoli solo in suo favore e in favore del de cuius ) che è stata esaminata e rigettata dal Tribunale (e non già meramente ritenuta assorbita da quest’ultimo), di talchè risultava sul punto necessario l’appello incidentale da parte dell’odierno ricorrente affinchè sulla detta statuizione non si formasse il giudicato(Sez. 2, Ordinanza n. 9844 del 28/03/2022; Sez. 5 , Ordinanza n. 18119 del 24/06/2021 ; Sez. 1 , Sentenza n. 9889 del 13/05/2016).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno in euro6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16604/2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 25 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA (cod. fisc. 02888381205), con sede inBologna, alla via Mazzini n. 152 , in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli AvvocatiConcetta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, allaVia della Balduina n. 7 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. GRVNMRD50F205M ), rappresentat a e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con i quali elettivamente domicilia in Bologna , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna , depositata in data 8.1.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 8.4.2003 [OSCURATO:PERSONA] GRAVANO convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di lire 235.000.000, oltre interessi legali, riferendo che: i)era erede, unitamente al fratello Antonio GRAVANO, della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta in Bologna; ii)al momento del decesso la de cuius era intestataria, unitamente ai figli, di un dossier titoli di cui al n. 10-000782, acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., dell’ammontare complessivo di £ 470.000.000, pari ad euro 242.734,74; iii) contattata la banca, le era stato comunicato da quest’ultima che in realtà il dossier titoli era esclusivamente intestato alla madre e al fratello e, solo dopo qualche anno, aveva acquisito la documentazione che, al contrario, confermava la sua cointestazione dei titoli in parola; iv) poco dopo il decesso della madre, e precisamente in data 29.1.1997, aveva dato formale disposizione alla banca di non eseguire alcuna operazione sul dossier titoli senza il suo preventivo consenso, opponendosi formalmente a qualsiasi richiesta di liquidazione dei titoli in favore del fratello e tale richiesta era stata reiterata in pari data anche dal [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva comunicato alla banca che la pratica successoria di [OSCURATO:PERSONA] non era stata ancora definita; v)per contro la banca aveva provveduto in data 3.2.1997, in accoglimento della richiesta di Antonio GRAVANO, a trasferire su altro dossier titoli, intestato solo a quest’ultimo, titoli per il corrispondente importo di lire 235.000.000, pari ad euro 121.367,37, e un ulteriore trasferimento era stato autorizzato in data 4.9.1997 nella misura del 50%di quanto ancora giacente sul dossier titoli nel frattempo maturato. Nell’istaurato giudizio si costituiva anche Antonio GRAVANO , quale terzo chiamato in garanzia dalla banca. 2. Con sentenza n. 2754 del 29.9.2011, pubblicata in pari data, il Tribunale di Bologna respinse la domanda così avanzata da [OSCURATO:PERSONA] GRAVANO. 3. Proposto appello daAnna Maria GRAVANO avverso la predetta sentenza, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza impugnata, ha invece condannato la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA al pagamento in favore dell’appellante della somma pari ad euro 60.638,68, oltre interessi al tasso legale, con ulteriore condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, ed in accoglimento della domanda di garanzia avanzata da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA, ha altresì condannato Antonio [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla predetta banca le somme che quest’ultima era tenuta a versare aAnna Maria GRAVANO. La Corte del merito ha in primo luogo ricordatoche: a) il Tribunale, pur dopo aver dato atto in sentenza dell’accertamento della condotta negligente della convenuta per aver eseguito una disposizione impartitada uno solo dei titolari del dossier e conseguentemente della responsabilità contrattuale della banca, ha tuttavia rilevato che l’attrice non avevadedotto e provato il collegamento funzionale tra la condotta inadempiente della banca e la domanda proposta nei confronti di quest’ultima né la sussistenza del danno e del nesso di causalità, non avendo peraltro neppure allegato di aver chiesto la restituzione al fratello della quota a sè dovuta; ha invece rilevato che: b) la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato, già nella comparsa di costituzione e risposta, che il conto titoli n. 10-000782 era intestato a [OSCURATO:PERSONA], Antonio GRAVANO e [OSCURATO:PERSONA] GRAVANO, ammettendo così la cointestazione del rapporto bancario, posto a fondamento delle domande attoree; c) nessuna delle parti aveva allegato e provato se l’apertura del conto titoli cointestato contemplasse contrattualmente l’operatività a firma congiunta ovvero disgiunta, elemento dirimente per comprendere l’operatività della normativa bancaria applicabile al caso dispecie; d) contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata, vi era in atti la prova documentale(missiva diretta all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), peraltro proveniente proprio dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], che dimostrava la ricezione da parte dell’istituto di credito delle due missive con le quali l’appellante aveva espresso, direttamente e per il tramite del Notaio incaricato, la propria volontà, in qualità di intestataria, diretta a non far liquidare in favore del fratello il valore dei titoli senza il suo preventivo consenso; e) anche qualora il conto titoli fosse stato acceso con clausola di operatività disgiunta- che di per sé consentirebbe, in caso di morte di uno dei cointestatari, all’altro titolare di disporre separatamente del rapporto-, e acquisita invece la prova documentale della ricezione da parte della banca della comunicazione della volontà oppositiva di uno dei due cointestatari, la banca avrebbe dovuto pretendere che ogni richiesta di movimentazione fosse disposta da entrambi i cointestatari eredi, gravando sull’istituto di credito l’obbligo di custodia delle somme depositate e della loro consegna alle persone autorizzate dalla legge secondo le norme sulla successione; f) a causa del comportamento illegittimo della banca, la cointestataria [OSCURATO:PERSONA] GRAVANOsi era vista dunque illegittimamente privata dei titoli a sé spettanti per successione, con la conseguenza che poteva dirsi allegato e provato il nesso di causalità fra la condotta della banca e il danno prodotto all’attrice; g) occorreva pertanto riconoscere il richiesto pagamento in favore dell’appellante della somma pari ad euro 60.683,68, quale risultante del valore del 50% del valore dei titoli al momento del decesso della madre (euro 121.367,37), cui doveva essere detratto il valoredel 25% che, come eccepito da Antonio GRAVANO, era stato già percepito dalla sorella. 2. La sentenza, pubblicata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] , è stata impugnata da Antonio GRAVANOcon ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA e [OSCURATO:PERSONA] GRAVANO hannoresistito con controricorso. Antonio GRAVANO e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia da parte del giudice di appello su una domanda non proposta, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Si evidenzia da parte del ricorrente che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, per proporre in sede di appello la domanda di garanzia, già dichiarata assorbita in primo grado, sarebbesufficiente la mera riproposizione della stessa ex art.346 c.p.c., non essendo all’uopo necessario l’appello incidentale condizionato. Tuttavia – aggiunge sempre il ricorrente – occorre che la domanda s ia riproposta in forma espressa, agli effetti del sopra ricordato art. 346 c.p.c. Osserva ancora il ricorrente che la riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., pur se libera da forme, deve essere tuttavia eseguita in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese e alle conclusioni prese innanzi al primo giudice. Aggiunge sempre il ricorrente che, nel caso di specie, la riproposizione della domanda da parte della banca attraverso la mera reiterazione delle conclusioni formulate davanti al primo giudice non sarebbe sufficiente, in difetto di una pur succinta esposizione delle ragioni poste a sostegno della stessa, a farla ritenere sussistente. Ne consegue – spie ga ancora il ricorrente – che il giudice di appello avrebbe emesso la condanna nei suoi confronti, quale terzo chiamato in garanzia, senza una valida riproposizione della domanda da parte della banca garantita, ai sensi dell’art.346 cod. proc. civ., così violando l’art. 112 cod. proc. civ.. 1.1 Il motivo è infondato. 1.1.1 Occorre per un verso concordare con quanto affermato dal ricorrente come premessa del suo ragionamento. Ed invero, i n caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 832 del 16/01/2017 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 2991 del 07/02/2018 ; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 17029 del 28/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 121 del 08/01/2020 ; Sez. U , Sentenza n. 7700 del 19/04/2016 ). Ed è anche vero che , a tal fine e per la rituale riproposizione di una questione, che va effettuata in maniera chiara ed univoca, non è sufficiente il generico riferimento dell'appellante a tutte le argomentazioni difensive prospettate nel ricorso principale (così, Sez. 5 , Sentenza n. 21506del 20/10/2010). Tuttavia, nel caso di specie è lo stesso ricorrente, nella descrizione della vicenda processuale riportata nel motivo qui in esame, ad ammettere che nel giudizio di appello la società controricorrente aveva riproposto espressamente la domanda di garanzia nelle conclusioni della propria comparsa di risposta. Non si è trattato dunque di un mero e generico riferimento dell'appellante a tutte le argomentazioni difensive prospettate nella domanda originariamente introdotta in primo grado. Ne consegue il rigetto del primo motivo. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 132, n. 4,c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazione della sentenza di appello, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione solo apparente e comunque mancante in relazione all’accoglimento delladomanda di manleva nei suoi confronti, quale terzo chiamato in garanzia, nonostante avesse- già all’atto di costituzione in primo grado, con difese reiterate nella comparsa di costituzione e risposta- contestato categoricamente la pretesa cointestazione del dossier titoli n. 10-000782 con la sorella [OSCURATO:PERSONA], contestazione peraltro ritenuta fondata dal Tribunale con statuizione neanche censurata in sede di gravame e dunque da ritenersi coperta da giudicato. Si evidenzia ancora che, nei due gradi di giudizio, i giudici del merito avevano fondato la loro decisione sull’ammissione dei fatti da parte della banca, quanto alla cointestazione tra gli eredi del dossier titoli, senza tuttavia valutare le altre emergenze documentali prodotte in giudizio, con conseguente trasferimento degli effetti della confessione nei suoi confronti, quale terzo, e con conseguente violazione dell’art. 2733 cod. civ. In questo quadro processuale – aggiunge ancora il ricorrente – sarebbe stato dovere della Corte felsinea specificare le ragioni ed indicare su quali mezzi istruttori avesse fondato la domanda di manleva. 2.1 Il motivo è in realtà infondato. Non è rintracciabile il denunciato vizio di motivazione apparente ovvero mancante in relazione all’accoglimento della domanda di manleva. Sul punto è utile ricordare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchègraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). 2.2 Ciò detto, rileva il Collegio che, avendo la Corte territoriale riconosciuto il diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad una maggiore frazione del complessivo deposito di valori mobiliari in essere presso la banca, rispetto a quella precedentemente ricevuta (e cioè il 50% anziché il 25% del totale), conseguiva a tale accertamento che anche [OSCURATO:PERSONA] avesse a sua volta diritto ad una frazione minore (il 50% anziché il 75%) ed essendo emerso in modo pacifico che la banca, quale depositaria, non avesse rispettato nella liquidazione delle quote tali paritetiche frazioni, conseguiva da ciò che Antonio GRAVANO era tenuto a rivalere la Banca che aveva provveduto, in sua vece, a reintegrare la quota della [OSCURATO:PERSONA] GRAVANO. Si tratta di una statuizione che, sebbene sinteticamente formulata ed argomentata, deve ritenersi un automatico effetto conseguenziale all’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] GRAVANO nei confronti dell’istituto di credito, sul la base dei presupposti fattuali già sopra più volte ricordati (ammissione della banca della paritaria cointestazione; mancata autorizzazione della Gravano alla liquidazione anticipata della quota al fratello; pagamento a [OSCURATO:PERSONA] di una quota maggiore rispetto a quella contrattualmente stabilita tra le parti). 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione dell’art. 2733, 3 comma, sul rilievo che la Corte di appello gli avrebbe illegittimamente trasferito gli effetti negativi della confessione della banca in ordine alla paritaria cointestazione del dossier titoli tra gli eredi nonostante avesse sempre contestato tale circostanza. Si evidenzia, cioè, che il giudice di appello avrebbe erroneamente trasferito gli effetti di un atto dispositivo pregiudizievole compiuto dal solo garantito (riconoscimento di fondatezza della domanda dell’attore del rapporto principale operata dalla banca) a lui garante. 3.1 Il motivo è inammissibile. In realtà, le statuizioni negative già contenute nella sentenza di primo grado, quanto alla cointestazione del dossier titoli e alla responsabilità contrattuale della banca, avrebbero dovuto essere oggetto di appelloincidentale, seppure condizionato, da parte dell’odierno ricorrente, con la conseguenza che le predette statuizioni devono ormai ritenersi coperte dal velo del giudicato interno. Sul punto risulta incontestabile che il Tribunale avevastatuito che il dossier titoli era da considerarsi cointestato in modo paritario tra i due eredi (cfr. pag. 5 della sentenza qui impugnata), avendo in realtà il giudice di prima istanza rigettato la domanda sotto il diverso profilo della mancata prova da parte dell’attrice del nesso eziologico tra la condotta di inadempimento contrattuale della banca ed il danno lamentato dalla Anna MariaGravano, e ciò anche per la mancata dimostrazione della spedizione e ricezione della disposizione rivolta alla banca di non provvedere allaliquidazione anticipata del valore dei titoli al solo fratello [OSCURATO:PERSONA] , prova quest’ultima invece positivamente rintracciata dalla Corte di appello nella stessa missiva del 29.1.1997 prodotta in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Si tratta, cioè, di una eccezione (quella sollevata da AntonioGravano, quanto all’intestazione del dossiertitoli solo in suo favore e in favore del de cuius ) che è stata esaminata e rigettata dal Tribunale (e non già meramente ritenuta assorbita da quest’ultimo), di talchè risultava sul punto necessario l’appello incidentale da parte dell’odierno ricorrente affinchè sulla detta statuizione non si formasse il giudicato(Sez. 2, Ordinanza n. 9844 del 28/03/2022; Sez. 5 , Ordinanza n. 18119 del 24/06/2021 ; Sez. 1 , Sentenza n. 9889 del 13/05/2016). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno in euro6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 37265/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris