CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di II gradodella Campania n. 4619/2016 depositata il 16/05/2016.Numero registro generale 25/2017Numero sezionale 4894/2026Numero di raccolta generale 19719/2026Data pubblicazione 14/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine dall’impugnazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA]Passaro, dell’avviso di accertamento n. TF3010806012/2012, emessodall’Agenzia delle Entrate in relazione all’anno d’imposta 2008, con ilquale, sul presupposto dell’omessa presentazione della dichiarazione deiredditi, venivano accertati redditi di lavoro autonomo non dichiarati, conrecupero di IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP e IVA, oltreinteressi e sanzioni. Il contribuente deduceva, in sintesi, che l’omissionedichiarativa non gli fosse imputabile, essendo dipesadall’inadempimento del professionista incaricato dell’invio telematico, esosteneva, altresì, di avere optato sin dall’inizio dell’attività per il regimedei contribuenti minimi, con conseguente insussistenza della pretesa aifini IVA e IRAP, oltre che la necessità di considerare i costi sostenutinella determinazione del reddito. L’Agenzia delle Entrate si costituiva,contestando integralmente le deduzioni avversarie. Con sentenza n.9626/22/2014, la Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettavail ricorso e compensava le spese, ritenendo non adeguatamentedimostrata la non imputabilità dell’omessa dichiarazione al contribuente,reputando non rilevanti i costi prospettati e affermando che, inmancanza della dichiarazione dei redditi, non potesse trovareapplicazione il regime dei contribuenti minimi. Avverso tale decisione ilcontribuente proponeva appello, insistendo sulle medesime doglianze;l’Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni. LaCommissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n.4619/1/2016, pronunciata il 21 marzo 2016 e depositata il 16 maggio2016, rigettava l’impugnazione e compensava le spese, ritenendo, inNumero registro generale 25/2017Numero sezionale 4894/2026Numero di raccolta generale 19719/2026Data pubblicazione 14/06/2026sostanza, che l’omessa dichiarazione avesse comportato la perdita delregime agevolato e che non vi fossero ragioni per riformare la decisionedi primo grado. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso, affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.35 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 158 e 276 cod. proc. civ. edell’art. 25 Cost., deducendosi l’illegittima composizione del collegiogiudicante della Commissione tributaria regionale, in quanto la causa,dopo la discussione del 26 ottobre 2015 e la redazione del relativodispositivo, sarebbe stata rimessa sul ruolo e nuovamente assegnata aun collegio diversamente composto, in difetto dei presupposti di legge.Il primo motivo è infondato.Giova premettere che la censura muove dall’assunto secondo cui ilcollegio originariamente investito della trattazione della causa,all’udienza del 26 ottobre 2015, avrebbe già adottato una decisioneidonea a esaurire la potestas iudicandi, sicché la successiva rimessionedella controversia sul ruolo e la sua riassegnazione ad altro collegioavrebbero determinato una radicale nullità della sentenza poipronunciata. In tale prospettiva il ricorrente valorizza il contenuto delverbale di udienza del 26 ottobre 2015, nel quale sarebbe stato redattoun dispositivo di accoglimento parziale dell’appello, nonché la successivaordinanza del 14 dicembre 2015, con cui, per il sopravvenutoimpedimento del presidente del collegio originario, la causa vennerimessa sul ruolo per nuova assegnazione, assumendo che talesequenza avrebbe dato luogo a una violazione del principio diimmodificabilità del collegio e a un illegittimo rinnovato esercizio delNumero registro generale 25/2017Numero sezionale 4894/2026Numero di raccolta generale 19719/2026Data pubblicazione 14/06/2026potere decisorio già consumato. Sennonché, proprio tale premessa nonrisulta giuridicamente dimostrata. La deduzione del ricorrente postula,infatti, che il verbale della camera di consiglio del 26 ottobre 2015contenesse una decisione già perfezionata in senso processualmenterilevante, ma un simile effetto non può essere attribuito alla meraemergenza documentale di una deliberazione interna del collegio, nonseguita dal rituale perfezionamento del provvedimento decisorio neimodi previsti dall’ordinamento processuale. La circostanza che all’esitodella discussione fosse stata redatta una bozza di dispositivo, ocomunque verbalizzato un esito della camera di consiglio, non consente,di per sé sola, di ritenere che il giudizio fosse stato definitivamentedeciso con atto idoneo a consumare il potere giurisdizionale del collegiooriginario. Ciò che rileva, infatti, non è l’esistenza di un segmentointerno della deliberazione, ma l’avvenuto compimento di un attodecisorio giuridicamente perfezionato, cui l’ordinamento ricolleghil’effetto di rendere irretrattabile la decisione e di precludere ogniulteriore esercizio della potestas iudicandi. Tale evenienza non èdimostrata dal ricorrente, né emerge, nei termini prospettati, dagli attirichiamati. Ne consegue che l’intera doglianza si fonda su unasovrapposizione tra la fase interna della deliberazione collegiale e ladecisione processualmente rilevante, mentre soltanto quest’ultima, oveperfezionata, sarebbe idonea a rendere configurabile il lamentato vizioda indebita rinnovazione del potere decisorio. Né vale opporre che lasuccessiva rimessione sul ruolo della controversia, disposta dopo lacamera di consiglio del 26 ottobre 2015, sarebbe di per sé incompatibilecon il già intervenuto esaurimento del potere del primo collegio. Anchea voler ritenere che la sequenza procedimentale presenti profili diobiettiva anomalia, tale anomalia non si traduce automaticamente nellanullità della sentenza successivamente pronunciata, giacché, inmancanza della dimostrazione che una decisione giuridicamenteNumero registro generale 25/2017Numero sezionale 4894/2026Numero di raccolta generale 19719/2026Data pubblicazione 14/06/2026compiuta fosse già venuta a esistenza, la rimessione sul ruolo e larinnovata trattazione non possono essere riguardate comemanifestazione di un potere già definitivamente consumato. In altritermini, il ricorrente mostra di assumere come dato acquisito ciò che,invece, costituisce proprio il punto da dimostrare, e cioè che il verbaledel 26 ottobre 2015 avesse già cristallizzato una decisioneprocessualmente efficace. Ma, in difetto di tale dimostrazione, lasuccessiva trattazione davanti a un collegio diversamente composto nonsi pone, sul piano logico-giuridico, come seconda decisione sullamedesima causa già definita, bensì come decisione intervenuta all’esitodi una rinnovata fase di trattazione del giudizio, sia pure originata dauna scansione procedimentale irregolare. Parimenti infondata è laprospettazione della denunciata violazione del principio diimmodificabilità del collegio. Tale principio, infatti, rileva in relazione allanecessità che la decisione sia assunta dai giudici che hanno partecipatoalla trattazione e alla deliberazione finale della causa, ma non consentedi attribuire efficacia decisoria definitiva a una precedente attivitàinterna che non si sia tradotta in una sentenza ritualmente perfezionata.Nel caso in esame, il punto centrale non è, dunque, la mera diversitàsoggettiva tra il collegio del 26 ottobre 2015 e quello che hapronunciato la sentenza del 21 marzo 2016, bensì la mancanza di provache il primo collegio avesse già emesso una decisione idonea a definireil giudizio. In assenza di tale presupposto, non può sostenersi che lasentenza impugnata sia nulla per essere stata resa da un collegiodiverso da quello originariamente riunitosi in camera di consiglio. Néassumono rilievo decisivo, nel giudizio di legittimità, le ulteriorideduzioni del ricorrente concernenti le ragioni fattuali che avrebberodeterminato la rimessione sul ruolo, e segnatamente il sopravvenutocoinvolgimento del presidente del collegio originario in vicendegiudiziarie estranee al presente processo. Si tratta, invero, di elementiNumero registro generale 25/2017Numero sezionale 4894/2026Numero di raccolta generale 19719/2026Data pubblicazione 14/06/2026che possono illuminare il contesto nel quale maturò la scelta dirinnovare la trattazione della causa, ma che non valgono a integrare, diper sé, un vizio processuale tipizzato della sentenza impugnata, né adimostrare che il nuovo collegio abbia esercitato un potere ormaiesaurito. In definitiva, la censura resta priva del necessario fondamento,poiché si basa sul non dimostrato presupposto che il verbale del 26ottobre 2015 contenesse una decisione già perfezionata e idonea aconsumare la potestas iudicandi del collegio originario; al contrario,dalla stessa ricostruzione offerta dal ricorrente emerge soltanto che, aseguito di una vicenda interna alla fase deliberativa, la causa vennerimessa sul ruolo e nuovamente trattata, senza che sia dato ravvisare,per ciò solo, la nullità della sentenza successivamente pronunciata. Ilprimo motivo va, pertanto, rigettato.Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost.,dell’art. 24 Cost., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132cod. proc. civ., assumendosi che la sentenza impugnata sia sorretta damotivazione meramente apparente, perplessa e incomprensibile, tantocon riguardo alla ritenuta inapplicabilità del regime dei contribuentiminimi in difetto della dichiarazione dei redditi, quanto con riguardo almancato riconoscimento dei costi dedotti dal contribuente.Il secondo motivo è fondato.Va ricordato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, lamotivazione della sentenza, pur non dovendo dar conto di ogni singoloargomento prospettato dalle parti né articolarsi in una confutazioneminuta di tutte le deduzioni difensive, deve tuttavia rendere percepibileil fondamento della decisione, esplicitando l’itinerario logico-giuridicoseguito dal giudice, così da consentire il controllo sulla correttezza dellasussunzione della fattispecie concreta nella norma applicata (Cass. n.22232/2016; Cass. n. 9105/2017). Ne consegue che ricorre il vizioNumero registro generale 25/2017Numero sezionale 4894/2026Numero di raccolta generale 19719/2026Data pubblicazione 14/06/2026denunciabile in cassazione non soltanto nel caso di mancanza materialedella motivazione, ma anche quando essa si risolva in enunciazionimeramente apparenti, assertive o obiettivamente incomprensibili, talida non permettere di individuare con sufficiente certezza la ratiodecidendi (Cass. n. 8053/2014; Cass. n. 19881/2014; Cass. n.13248/2020). Orbene, la sentenza impugnata non supera tale sogliaminima di intelligibilità. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, infatti,dopo avere dato atto che il contribuente aveva appellato la decisione diprimo grado riproponendo, in sostanza, le medesime censure, haaffermato di non ravvisare ragioni per riformare la sentenza appellata,«evidenziando anche la chiarezza della norma», ma ha poi sviluppatoun discorso motivazionale che resta confinato sul piano di unaricognizione astratta e frammentaria della disciplina, senza chiarirequale sia, in concreto, la regola di diritto applicata alla fattispecie e,soprattutto, senza rendere intellegibile il percorso attraverso il quale ledoglianze devolute con l’appello siano state reputate infondate. Invero,la sentenza impugnata dapprima afferma che «il regime forfettario è unregime naturale» e che i contribuenti «vi accedono senza dover farealcuna comunicazione preventiva o successiva»; soggiunge, tuttavia,che «l’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regimee dell’assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazioneannuale dei redditi»; quindi aggiunge che i contribuenti «hanno lapossibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per ladeterminazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valoreaggiunto nei modi ordinari» e che tale opzione avviene «tramitecomportamento concludente», per concludere, infine, che «non vedepertanto alcun motivo idoneo per poter riformare la sentenzaappellata». Una simile sequenza argomentativa non consente, però, dicomprendere quale tra le possibili rationes sia stata effettivamenteposta a base del rigetto. Non è dato sapere, infatti, se la CommissioneNumero registro generale 25/2017Numero sezionale 4894/2026Numero di raccolta generale 19719/2026Data pubblicazione 14/06/2026regionale abbia inteso affermare che il regime dei contribuenti miniminon fosse applicabile al caso di specie per la sola mancanza delladichiarazione annuale dei redditi; ovvero se abbia ritenuto che l’omessapresentazione della dichiarazione integrasse, di per sé, uncomportamento concludente incompatibile con la permanenza nelregime agevolato; oppure ancora se abbia reputato irrilevante ladedotta opzione espressa dal contribuente nella dichiarazione di inizioanagrafico. Si tratta di opzioni argomentative diverse, ciascuna dellequali implica un differente fondamento normativo e una diversa verificadi sussunzione del fatto concreto; ma la sentenza non chiarisce quale diesse abbia realmente inteso accogliere. Il vizio non risiede, dunque,nella mera sinteticità della motivazione, bensì nella sua strutturaleincapacità di rendere percepibile il decisum. La pronuncia impugnata,infatti, accosta proposizioni normative tra loro non adeguatamenteraccordate, senza sciogliere il nodo centrale devoluto con l’appello,costituito dalla rilevanza della dichiarazione di inizio attività e dallapossibilità di desumere dalla sola omissione dichiarativa una perdita delregime agevolato o un’opzione tacita per il regime ordinario. Né lamotivazione può ritenersi integrata dal passaggio finale nel quale laCommissione regionale osserva che «infatti precisa l’Ufficio che insostanza appare un comportamento concludente quello della omessadichiarazione che ha comportato la perdita del regime agevolativo deiminimi». Anche tale inciso, infatti, non esprime un’autonomavalutazione del giudice, ma si limita a richiamare quanto «precisal’Ufficio», senza chiarire se e in che misura tale prospettazione sia stataeffettivamente condivisa e quale sia il percorso logico-giuridico che hacondotto il giudice d’appello a recepirla. La motivazione, per tal via, nonevidenzia l’autonomo convincimento della Commissione, ma si risolve inuna riproduzione, per di più ellittica, delle difese dell’Amministrazione,Numero registro generale 25/2017Numero sezionale 4894/2026Numero di raccolta generale 19719/2026Data pubblicazione 14/06/2026senza reale confronto con i motivi di gravame. Analogo difetto investe ilcapo della decisione concernente la deducibilità dei costi. Anche sottotale profilo la sentenza non offre alcuna motivazione effettiva,limitandosi ad aggiungere, nel medesimo inciso finale, che l’Ufficio nonaveva avuto «la possibilità dell’esame degli stessi perché mai depositatiin presenza di mediazione e relativo contraddittorio». Ma anche qui nonè dato comprendere se la Commissione regionale abbia inteso farepropria la tesi della mancata produzione documentale, se abbia reputatola documentazione inammissibile, irrilevante o tardiva, ovvero se abbiaconsiderato la questione assorbita dalla ritenuta inapplicabilità delregime agevolato. La pronuncia non contiene, infatti, alcun esame dellespecifiche censure svolte sul punto dall’appellante, né alcunavalutazione della documentazione che si assumeva già versata in atti. Ilgiudice di appello, chiamato a pronunciarsi su una doglianzaespressamente devolutagli, non poteva esaurire il proprio compito nelmero richiamo alla posizione dell’Ufficio, senza rendere conto delleragioni per le quali quella posizione dovesse reputarsi preferibile alleopposte deduzioni dell’appellante. In definitiva, la motivazione dellasentenza impugnata si risolve in una trama assertiva e perplessa, nellaquale si susseguono riferimenti astratti alla disciplina del regimeagevolato e alla sua eventuale disapplicazione, non accompagnati daun’effettiva sussunzione della fattispecie concreta, né da un chiaroscioglimento delle questioni devolute con l’appello. Ne consegue che ladecisione non consente di identificare con sicurezza la ratio decidendi,né di verificare la correttezza giuridica del percorso argomentativoseguito dal giudice. Il secondo motivo va, pertanto, accolto, conassorbimento del terzo e del quarto motivo, giacché le questioni conessi prospettate dovranno essere nuovamente esaminate dal giudice dirinvio all’esito di una motivazione effettiva e intelligibile.Numero registro generale 25/2017Numero sezionale 4894/2026Numero di raccolta generale 19719/2026Data pubblicazione 14/06/2026Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti dall’accoglimento delsecondo.Il ricorso va, in ultima analisi, accolto in relazione al secondo motivo,rigettato il primo e assorbiti il terzo e il quarto. La sentenza d’appellodev’essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per laregolazione delle spese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Campania anche per la regolamentazione delle spese delgiudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiaraassorbiti il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/06/2026.Il PresidenteLucio Luciotti