CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che EHIA4 CHUKS ricorre, a mezzo del difensore, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 29 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 582 e 585, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Genova il 17 agosto 2018). Considerato: - che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di applicazione della circostanza aggravante dell'essere stato il fatto commesso da più persone riunite, deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità, giacché diretto, attraverso la diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa lettura (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), in assenza di una specifica ed autosufficiente allegazione di individuati, decisivi e inopinabili loro fraintendimenti, tanto più in presenza di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pag. 3 della sentenza impugnata. Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere estensore I