CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 01490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( LIBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania, che ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale in ordine al reato di minaccia ascritto a [OSCURATO:PERSONA] per difetto di valida querela; Considerato che il motivo di ricorso proposto dalla persona offesa, che deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) ed e) in relazione agli artt. 333 e 337 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto "La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica" (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore I