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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 33267/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa il 20 marzo 2023 dal locale Tribunale di Livorno per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 4 e 7, cod. pen.

Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 131-bis cod. pen.; violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena, ritenuta eccessiva, anche per effetto del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., nonché errato bilanciamento delle circostanze) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 3, 4 e 5 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa il 20 marzo 2023 dal locale Tribunale di Livorno per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 4 e 7, cod. pen. Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 131-bis cod. pen.; violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena, ritenuta eccessiva, anche per effetto del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., nonché errato bilanciamento delle circostanze) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 3, 4 e 5 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33267/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris