CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2026
Cassazione n. 29396/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per l'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 10 gennaio 2026 la Corte di Appello diCatania – quale giudice della esecuzione – ha accolto la domanda introdotta daesecutiva tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.In motivazione si ricostruisce il percorso criminale del [OSCURATO:PERSONA] comeappartenente sin dal 2009 al sodalizio mafioso denominato clan “Santapaola –Ercolano” e come partecipe ad attività organizzate di spaccio di stupefacenti(nonché autore di reati correlati).In riferimento al trattamento sanzionatorio si riconosce come più grave ilreato di cui all’art.74 dpr 309/’90, come giudicato in una delle sentenze (anni 13e mesi 4 di reclusione), e si procede a singoli aumenti per tutti i reati satellite (innumero di dieci) con riduzione finale per il rito, sino a pervenire allaquantificazione finale della pena, pari ad anni 15, mesi 3 e giorni 10 direclusione.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo, declinato intermini di vizio di motivazione e riferito alla determinazione del trattamentosanzionatorio.Si evidenzia che nel determinare i singoli aumenti per la riconosciutacontinuazione la Corte territoriale non ha esplicitato le ragioni sottese allaquantificazione. Si evidenzia che tale modus operandi non sarebbe in linea con irecenti arresti di questa Corte di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità della doglianza.2. Ed invero, non vi è dubbio circa la rinnovata attenzione di questa Corteverso l’obbligo di motivazione del trattamento sanzionatorio, anche in sede dicontinuazione: in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).Tuttavia detto obbligo di motivazione va calibrato in rapporto alla singolavicenda processuale e alla specifica quantificazione dell’aumento per i reatisatellite, aumento che nel caso in esame è particolarmente contenuto.3. La critica difensiva, dunque, pecca di genericità posto che non siconfronta con il reale contenuto del provvedimento e richiama meramente inastratto un orientamento giurisprudenziale.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]