CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte d'appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle cinque sentenze irrevocabili indicate nella premessa del provvedimento impugnato. A ragione della decisione ha ritenuto ostativa all'applicazione della disciplina invocata, in primo luogo, la distanza temporale tra i fatti giudicati e, segnatamente, tra le violazioni in materia di armi e le ricettazioni giudicate con la prima sentenza (commesse fino al 1997) e quelli giudicati con gli altri titoli in esecuzione. Ha, poi,osservato, con particolare riferimento alla fattispecie associativa (con contestazione dal 2009, con permanenza) giudicata con l'ultima sentenza indicata nel provvedimento, che - anche avuto riguardo all'ulteriore elemento della diversità dei correi - non vi erano elementi sulla scorta dei quali inferire che il condannato, al momento dell'affiliazione, avesse già programmato di commettere i reati in materia di armi e di ricettazione giudicati con la quarta sentenza e commessi nel 2013. Infine, con riferimento agli altri titoli in esecuzione, relativi a reati commessi negli anni 1997 e 2001, evidenziava come questi si ponessero in epoca di gran lunga antecedente alla condotta partecipativa al sodalizio. 2. Avverso detta ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen., che invece s'imponeva, tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti giudicati con le decisioni irrevocabili presupposte. In particolare, il giudice dell'esecuzione, attraverso un percorso argomentativo incongruo, avrebbe disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite del condannato, sulla sola base del fattore della distanza temporale e geografica, svalutando le allegazioni difensive in punto di risultanze emergenti dalla lettura delle sentenze di merito, sulle quali avrebbe completamente glissato, nonostante il disposto rinvio di udienza per l'acquisizione dei provvedimenti. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento dell'unitaria antecedente deliberazione quam minime tra i fatti di cui alla quarta sentenza indicata nel provvedimento, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, e la quinta, emessa dalla Corte di appello di Torino, avente a oggetto il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Immotivatamente e sulla base di un'errata lettura dei provvedimenti in parola il giudice dell'esecuzione avrebbe affermato l'esistenza di uno «scollegamento temporale» tra i fatti, trascurando di considerare che - come peraltro affermato nello stesso provvedimento - la condotta di partecipazione al sodalizio si snoda dal 2009 fino alla data della sentenza di primo grado (del 30 giugno 2017), sicché i fatti di violazione della disciplina sulle armi di cui alla quarta sentenza sopraindicata (commessi nel 2013) s'inscriverebbero perfettamente nel segmento temporale del reato associativo. A tale ultimo proposito, la difesa lamenta la disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], anch'egli (sia pure nell'ambito di separato processo) imputato e ritenuto responsabile del reato di partecipazione ad associazione mafiosa e, in concorso con Miccoli, del reato di detenzione e porto abusivo di arma, e che ha beneficiato del riconoscimento della continuazione tra gli estssi. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale M. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, è fondato per le ragioni che si indicano di seguito. 2. Osserva il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833). 3. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., non risultando esplicitati gli elementi che giustificavano il rigetto dell'istanza presentata nell'interesse del condannato in relazione ai reati giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte. Si consideri, in proposito, che, per giustificare il rigetto, la Corte di appello si è limitata ad affermare, in termini assertivi, che le condotte illecite in scrutinio non erano espressive di un disegno criminoso preordinato, non essendo stati acquisiti elementi processuali dimostrativi dell'unicità del programma delinquenziale invocato dal condannato. Secondo il Giudice dell'esecuzione, i comportamenti criminosi in esame coinvolgevano beni giuridici eterogenei e riguardavano la commissione di reati distanti nel tempo, ma lo stesso Giudice non dava conto delle allegazioni difensive in punto di contiguità del ricorrente alla compagine Indranghetistica, della quale pur non era ancora entrato a far parte, la collaborazione con quest'ultima nell'ambito del traffico di armi, infine le propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; circostanze tutte evidenziate nell'istanza, nonché evincibili dalle sentenze acquisite in atti e che la Corte non prendeva in alcuna considerazione. Inoltre, l'ordinanza non ha tenuto in debito conto del fatto che una parte delle condotte illecite poste in essere da Miccoli (segnatamente i fatti di violazione della disciplina sulle armi di cui alla quarta sentenza, commessi nel 2013) sembrano inscriversi nel segmento temporale di contestazione del reato associativo (che si snoda dal 2009 fino alla data della sentenza di primo grado del 30 giugno 2017). Su questi dati circostanziali, dunque, s'imponeva una verifica giurisdizionale analitica, finalizzata ad accertare se la potenziale contiguità delle ipotesi di reato giudicate dalle pronunzie presupposte consentisse o meno di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta. Occorreva, in particolare, verificare la possibilità di concedere il beneficio invocato, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., se non per tutti i reati almeno per una parte di essi, atteso che il pur elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati «non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» e che il riconoscimento della continuazione fra gruppi di reati «non si estende automaticamente anche agli ulteriori reati collegati solo occasionalmente ad uno dei gruppi di reati in continuazione» (Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, Maniero, Rv. 245472). 4. I rilievi sin qui svolti impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizi