CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28617/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/11/2025 del TRIBUNALE di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con istanza dell’8 ottobre 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], richiamatoper relationem il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 5 febbraio2024 emesso nei riguardi dell’assistito dalla Procura della repubblica presso ilTribunale di Torino, che ha determinato la pena residua da eseguire nella misuradi anni nove, mesi tre e giorni sedici di reclusione, nonché di mesi sette e giorniventisei di arresto, ha invocato la rideterminazione di detta pena, previaacquisizione delle sentenze, posto che «ictu oculi la quantificazione finale pare achi scrive superiore al cumulo delle pene di cui alle sentenze elencate nell’ordinedi esecuzione medesimo».Ha altresì rappresentato come non fosse «allo stato… dato sapere se alcunidei reati giudicati con le sentenze definitive» potessero dirsi «commessi inesecuzione di un medesimo disegno criminoso, qualora offensivi del medesimobene giuridico o della violazione della medesima disposizione di legge, alla lucedell’apparente sovrapponibilità del tempus commissi delicti emergente dalla datedi cui alle condanne elencate».2. Con ordinanza del 13 novembre 2025 emessa nel procedimento n.960/2025 R. S.I.G.E., il Tribunale di Torino, quale Giudice dell’esecuzione, harigettato l’istanza. Ha, infatti, sostenuto la correttezza della quantificazione dellapena operata dall’organo di accusa, non mancando, peraltro, di evidenziare comel’istanza non contenesse una puntuale indicazione dell’errore di calcolo cheavrebbe inficiato il provvedimento di cumulo.3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen.) in relazione agli artt. 71 e 78 cod. pen e 663 cod. proc. pen.Il difensore censura che il Giudice dell’esecuzione ha errato nel qualificareallo stato corretta la determinazione della pena operata nel corpo delprovvedimento di cumulo senza nemmeno acquisire le sentenze di condannaemesse nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] («indispensabile, come da richiesta della difesa,sarebbe stato acquisire tutte le sentenze al fine di determinare compiutamente lapena da espiare»). Rappresenta che, secondo costante orientamento dellaSuprema corte, allorchè il condannato commette nuovi reati dopo chel’esecuzione della pena sia già iniziata, non sia possibile procedere ad un unicocumulo «omnicomprensivo», ma occorra, piuttosto, operare un ulteriore cumulo«comprendente, oltre la parte inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dalcumulo precedente non ancora espiata alla data del nuovo reato». Evidenzia che,applicando tale principio di diritto al caso in esame, il Giudice avrebbe dovutoconsiderare unicamente «le pene reviviscenti a seguito della revoca parzialedell’indulto disposta con le ordinanze del 26/01/2024», nonché le pena inflittecon «le sentenze n. 17 e n. 20 successive ai periodi di detenzione», sì dapervenire ad una quantificazione pari ad anni cinque, mesi sei e giorni sei direclusione e mesi tre e giorni ventotto di arresto.3.2. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen.) in relazione all’art. 671 cod. proc. pen.Il difensore lamenta che il Giudice dell’esecuzione ha omesso di valutarel’applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato. Lamenta chedall’esame del certificato del casellario giudiziale emerga «una chiara omogeneitàtra diversi gruppi di reati che avrebbero potuto e dovuto essere ricondotti ad ununico disegno criminoso» e che l’acquisizione di tutte le sentenze avrebbeconsentito una concreta valutazione dell’istanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Il provvedimento impugnatosi sottrae, infatti, ai dedotti vizi di legittimità che con esso sono stati veicolati.2. Corretta appare, anzitutto, la valutazione espressa dal Giudicedell’esecuzione in ordine al fatto che la genericità della doglianza con la quale ildifensore aveva lamentato la presenza di un errore di calcolo inficiante l’ordine diesecuzione di pene concorrenti abbia precluso ogni valutazione sulla suaeventuale fondatezza. Va, al riguardo, ricordato come, secondo un principio dicarattere generale, a più riprese ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, gravisulla parte interessata che abbia dedotto un qualsivoglia vizio del provvedimentoimpugnato operarne una prospettazione che presenti connotati di concretezzache permettano al decidente di potersi con esso validamente confrontare. Nelcaso in esame ciò non è avvenuto, posto che, come sopra evidenziato, ildifensore del ricorrente, nel corpo dell’istanza con la quale il presenteprocedimento è stato instaurato, ha paventato la presenza di detto vizio intermini tanto apodittici quanto vaghi. Detto argomento assume valenzaassorbente ai fini qui in valutazione e rende non suscettibili di valutazione gliargomenti posti a fondamento del presente ricorso, anche essi, peraltro, inficiatida quel medesimo vulnus di astrattezza del quale, come detto, la primigeniaistanza risulta gravata.Precipitato logico del canone interpretativo appena ricordato è quello per ilquale, allorquando la prospettazione difensiva non assuma, ancor prima,nemmeno i connotati strutturali di un’istanza, il giudice non sia tenuto adoperare alcuna valutazione (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014,Iussi, Rv. 261423 – 01). Quanto appena osservato conduce ad apprezzare lamanifesta fragilità del secondo motivo di ricorso. L’omessa considerazione daparte del Giudice dell’esecuzione della possibilità di riconoscere in sedeesecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen., il vincolo della continuazione tra i reati peril quale il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna non integra, infatti, gli estremi delladedotta carenza motivazionale del provvedimento in esame, censurabile nellapresente sede. Come già anticipato, l’istanza difensiva non ha infatti investito, intermini sufficientemente specifici, il decidente della questione. La locuzione alriguardo spesa nell’istanza, introdotta da una singolare formula interrogativaindiretta («non è dato sapere») e prospettata in termini totalmente generici,posto che nemmeno vengono puntualmente indicati quali tra i numerosi reati peri quali il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna definitiva costituirebbero l’espressione diun medesimo disegno criminoso, non assurge a richiesta suscettibile di alcunavalutazione.3. Sulla scorta delle considerazioni spese, il ricorso deve essere rigettatocon conseguente condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]