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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 47547/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 17 novembre 2021 il Tribunale di Lecce rigettava l'istanza avanzata da COZZA [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

In motivazione, il Tribunale sottolinea l'assenza del requisito del medesimo disegno criminoso tra i réati oggetto delle distinte sentenze.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - COZZA [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P eside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 novembre 2021 il Tribunale di Lecce rigettava l'istanza avanzata da COZZA [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale sottolinea l'assenza del requisito del medesimo disegno criminoso tra i réati oggetto delle distinte sentenze. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - COZZA [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P eside
Sentenza Cassazione n. 47547/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris