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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 20760/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/05/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG — ICCO‹. [OSCURATO:PERSONA].' Lc ..

C-0.4( )-0 e-tk( I ‘J- >e ; peee dit n L.0 /2-17 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Cagliari, decidendo in procedura di opposizione ex art. 59 d.lgs. n.159 del 2011 (in tema di esclusione del credito verso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dalla tutela post confisca), con ordinanza del 4 maggio 2021 ha confermato il provvedimento di mancata ammissione della pretesa posaizione creditoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione, il Tribunale, premesso che : a) l'istante è la figlia del soggetto ritenuto portatore di pericolosità, destinatario della statuizione di confisca; b) la pretesa, con domanda per euro 253mi1a circa, riguarda l'attività di amministratrice della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; c) nessuna previsione di compenso si rinviene nello statuto o nell'atto di nomina o in delibere assembleari; ritiene che il compenso non sia dovuto.

In particolare, al di là della mancata previsione del medesimo in atti formali, si evidenzia che è lecito inferire dalla condotta della Carboni (che mai aveva avanzato richieste di pagamento quando la società era in bonis) la opzione per la gratuità delle funzioni gestorie.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge (articoli 2634, 2389 cod. civ.) e vizio di motivazione. 2.1 Secondo la ricorrente, risutando pacifica l'avvenuta prestazione di attività sin dal 2014 (anche in ragione della produzione documentale allegata alla domanda), non poteva dedursi la gratuità della prestazione professionale esclusivamente in ragione della assenza di previsione statutaria o di delibera assembleare.

Vige in proposito una presunzione di onerosità e non di gratuità.

Né poteva essere valorizzata, in chiave di sospetto, la assenza di richieste di pagamento relative agli anni precedenti.

Si osserva che il diritto alla retribuzione ha protezione costituzionale e la assenza di delibera assembleare o previsione statutaria circa l'entità del compenso avrebbe esposto la ricorrente ad ingiustificati rischi penali.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi addotti, in rapporto al contenuto della decisione impugnata

2. Ed invero, il nucleo centrale della decisione emessa dal Tribunale di Cagliari riguarda, a ben vedere, l'atteggiamento pregresso tenuto dalla Carboni, in chiave di ricorrenza o meno del presupposto generale della tutela del credito inciso da confisca, rappresentato dalla condizione di buona fede dell'istante.

Non appare per nulla illogico, sul punto, valorizzare l'assenza di provvedimenti formali e l'assenza di richieste di pagamento da parte della Carboni - per più anni di gestione societaria - in chiave di precisi indicatori della gratuità del mandato.

A fronte di tale considerazione, il ricorso pecca di astrattezza e non offre chiavi di lettura alternative della pregressa condotta della Carboni risultando, per tali ragioni, del tutto generico. 3.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/05/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG — ICCO‹. [OSCURATO:PERSONA].' Lc .. C-0.4( )-0 e-tk( I ‘J- >e ; peee dit n L.0 /2-17 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cagliari, decidendo in procedura di opposizione ex art. 59 d.lgs. n.159 del 2011 (in tema di esclusione del credito verso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dalla tutela post confisca), con ordinanza del 4 maggio 2021 ha confermato il provvedimento di mancata ammissione della pretesa posaizione creditoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione, il Tribunale, premesso che : a) l'istante è la figlia del soggetto ritenuto portatore di pericolosità, destinatario della statuizione di confisca; b) la pretesa, con domanda per euro 253mi1a circa, riguarda l'attività di amministratrice della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; c) nessuna previsione di compenso si rinviene nello statuto o nell'atto di nomina o in delibere assembleari; ritiene che il compenso non sia dovuto. In particolare, al di là della mancata previsione del medesimo in atti formali, si evidenzia che è lecito inferire dalla condotta della Carboni (che mai aveva avanzato richieste di pagamento quando la società era in bonis) la opzione per la gratuità delle funzioni gestorie. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge (articoli 2634, 2389 cod. civ.) e vizio di motivazione. 2.1 Secondo la ricorrente, risutando pacifica l'avvenuta prestazione di attività sin dal 2014 (anche in ragione della produzione documentale allegata alla domanda), non poteva dedursi la gratuità della prestazione professionale esclusivamente in ragione della assenza di previsione statutaria o di delibera assembleare. Vige in proposito una presunzione di onerosità e non di gratuità. Né poteva essere valorizzata, in chiave di sospetto, la assenza di richieste di pagamento relative agli anni precedenti. Si osserva che il diritto alla retribuzione ha protezione costituzionale e la assenza di delibera assembleare o previsione statutaria circa l'entità del compenso avrebbe esposto la ricorrente ad ingiustificati rischi penali.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi addotti, in rapporto al contenuto della decisione impugnata 2. Ed invero, il nucleo centrale della decisione emessa dal Tribunale di Cagliari riguarda, a ben vedere, l'atteggiamento pregresso tenuto dalla Carboni, in chiave di ricorrenza o meno del presupposto generale della tutela del credito inciso da confisca, rappresentato dalla condizione di buona fede dell'istante. Non appare per nulla illogico, sul punto, valorizzare l'assenza di provvedimenti formali e l'assenza di richieste di pagamento da parte della Carboni - per più anni di gestione societaria - in chiave di precisi indicatori della gratuità del mandato. A fronte di tale considerazione, il ricorso pecca di astrattezza e non offre chiavi di lettura alternative della pregressa condotta della Carboni risultando, per tali ragioni, del tutto generico. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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