CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito e comunque manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento di legittimità. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, è pervenuta alla determinazione del reddito di impresa, da cui poi ha determinato l'ammontare dell'imposta evasa superiore alla soglia di punibilità, attraverso un accertamento di fatto ( somma degli importi indicati nelle fatture di vendita rinvenute da [OSCURATO:PERSONA] e assenza di allegazione e dimostrazione dei costi sostenuti) e non attraverso un accertamento induttivo e ciò in osservanza all'orientamento di Questa corte di legittimità secondo cui in tema di reati tributari ai fini della configurabilità del delitto di omessa presentazione di dichiarazione Iva (art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000), è rimesso al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale (Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014, Agresti, Rv. 260389 - 01; Sez. 3, n. 15899 del 02/03/2016, Colletta, Rv. 266817 - 01) e quanto ai costi detraibili deve trattarsi di costi esistenti e oggetto quantomeno di allegazione (Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Tirozzi, Rv. 277120 - 01; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Holz, Rv. 275856 - 01). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione al reato di cui all'art 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è manifestamente infondato in quanto la prova dell'occultamento è stata correttamente dimostrata dal rinvenimento delle fatture di vendita presso la ditta Albini nonché di altre svariate fatture presso altre ditte, sicchè al ricorrente, titolare dell'omonima ditta, è stato attribuito il loro occultamento. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle