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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 05214/2026

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uente ORDINANZA sul ricorso 13485-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- MINICI, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tem- pore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - So- cietà di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e di- fesi dagliavvocati CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], AN- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 346/2019 della CORTE D'APPELLO di AN- CONA, depositata il 06/12/2019 R.G.N. 200/2018; [OSCURATO:PERSONA] subfornitura R.G.N.13485/2020 Cron.

Rep.

Ud.14/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Ancona ha rigettato i distinti gravami proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. me- diante separati ricorsi, successivamente riuniti, avverso le sen- tenze nn. 430 e 431/2017, con le quali il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto le domande proposte dalla società di an- nullamento di due verbali ispettivi, e precisamente: a) del ver- bale di accertamento ispettivo n. 0061346/DDL del 27 maggio 2015, in forza del quale l’Inps, basandosi su di un precedente accertamento della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro a carico dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, aveva in- giunto alla [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento dei contributi previdenziali non versati dalla citata ditta nel periodo da settembre 2012 a dicembre 2014, in quanto ritenuta solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 in virtù del contratto di appalto intercorso con la menzionata ditta; b) del verbale di accertamento ispettivo n. 0062443/DDL del 29 maggio 2015, redatto a seguito all’accertamento eseguito a carico della ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, per omissioni contributive relative al periodo dal 3 settembre 2013 al 31 dicembre 2014, il cui versamento era stato richiesto alla [OSCURATO:SOCIETA] sempre per- ché ritenuta responsabile in solido in base al disposto dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. 2.Il rigetto degli appelli costituisce l’esito di un percorso moti- vazionale basato essenzialmente su due passaggi argomenta- tivi. 2.1.La Corte territoriale ha innanzitutto disatteso il motivo di gravame con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva contestato l’applicabilità dell’art. 29 cit. nei propri confronti perché – a suo dire – i rapporti intercorsi con le due ditte in questione erano di subfor- nitura e la menzionata disposizione non poteva essere applicata oltre i limiti tassativi in essa previsti.

La Corte ha rilevato che, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2017, doveva essere comunque affer- mata la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA] rispetto all’ina- dempimento delle ditte, sicché appariva superata l’esigenza di un’approfondita indagine circa la natura del rapporto contrat- tuale intercorso tra la società e le due aziende in questione. 2.2.Sotto altro profilo, la Corte d’appello ha condiviso la valu- tazione del Tribunale circa l’irrilevanza, rispetto al sorgere in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] della responsabilità solidale per il debito contributivo delle aziende subfornitrici, della diligenza del suo operato.

In particolare, ha ritenuto ininfluente il fatto che la so- cietà aveva chiesto ed ottenuto il rilascio del DURC relativo alle due ditte in questione, da cui non risultavano irregolarità, e che essa mai avrebbe potuto conoscere gli esiti degli accertamenti ispettivi nei confronti delle aziende medesime. 3.Avverso la citata pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Inps ha resistito mediante controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 4.All’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il Col- legio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi ses- santa giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, 2116, primo comma, c.c., e 4, 5 e 9 della l. n. 192 del 1998, per avere la Corte d’appello affer- mato che la disciplina della responsabilità solidale dell’appaltante ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 è applicabile anche al caso di specie, nonostante il rapporto intercorrente con le ditte inadempienti fosse di subfornitura e non di appalto.

La ricorrente rimprovera alla sentenza impugnata di aver frain- teso il senso della sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2017, di rigetto della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 cit. sollevata dalla Corte d’appello di Venezia.

A giu- dizio della ricorrente, il principio enunciato nella citata sentenza interpretativa di rigetto –che si riferiva soltanto alla situazione soggettiva dei lavoratori e non a quella dell’ente previdenziale – non è estensibile al caso in esame.

Nella specie, difatti, non è necessario il rafforzamento dell’obbligazione contributiva in rap- porto alle posizioni dei lavoratori rispetto ai quali non sono stati versati i contributi giacché, grazie all’automaticità delle presta- zioni, è comunque fatto salvo il loro diritto all’accredito assicu- rativo. 2.Il motivo non è fondato, atteso che la sentenza impugnata è conforme all’indirizzo interpretativo fatto proprio da questa Corte –ed al quale il Collegio intende dare continuità – in tema di ambito soggettivo di applicazione della responsabilità solidale del committente per gli inadempimenti dell’appaltatore. 2.1.In base all’art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retribu- tivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, ad esclusione di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo la parte inadempiente.

La responsabilità solidale del committente sorge nell’ipotesi tanto di appalto quanto di subfornitura, secondo la lettura pri- vilegiata dalla sentenza n. 254 del 2017 pronunciata dalla Corte costituzionale e sorretta dai seguenti rilievi: «la ratiodell’intro- duzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizza- zione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il pre- cetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela delsoggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non esten- dersi a tutti i livelli del decentramento.

In tal senso venendo anche in rilievo […] la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice, in ragionedella strut- turale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da consi- derare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto» (v. il punto 5 del “Considerato in diritto”). 2.2.Questa Corte, in linea con le indicazioni rinvenibili dalla ci- tata pronuncia della Consulta, ha puntualizzato che il commit- tente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei di- pendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione esten- siva e costituzionalmente orientata dell’art. 29 cit. che, lungi dall’essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsa- bilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del con- tratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento (v.

Cass. n. 25172 del 2019; nello stesso senso cfr. altresì Cass. n. 6299 del 2020 e, più di recente, Cass. n. 28528 del 2024).

Si è anche osservato (cfr. Cass. n. 21388 del 2023, ai punti 14 e 15 delle “Ragioni della decisione”) che, come messo in risalto dalla Corte costituzionale nella pronuncia citata, l’estensione della responsabilità solidale ai dipendenti del subfornitore costi- tuisce il naturale corollario della tesi che configura la subforni- tura come “sottotipo” dell’appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi.

Tuttavia, an- che nell’ambito del diverso orientamento che ricostruisce la sub- fornitura come tipo negoziale autonomo, non può escludersi l’applicazione, in via analogica, dell’art. 29 in favore dei dipen- denti del subfornitore, giacché il contratto di subfornitura rea- lizza comunque una forma “non paritetica” di cooperazione im- prenditoriale nella quale marcata è la dipendenza economica e tecnica del subfornitore.

Dunque, si è in presenza di una fatti- specie peculiare che giustifica la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 29 e l’estensione della responsabilità solidale del committente ad una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o del subappaltatore.

2.3. Il ricorso in esame non offre validi argomenti per disco- starsi dal fermo indirizzo interpretativo appena ricordato.

In particolare, non può condividersi l’assunto secondo cui non è consentita l’estensione della responsabilità solidale prevista in tema di appalto anche alla fattispecie della subfornitura perché, in relazione a quest’ultima, non è ravvisabile alcuna esigenza di rafforzamento delle posizioni dei lavoratori, comunque sufficien- temente tutelati dal principio di automaticità delle prestazioni.

In proposito, è necessario sottolineare come l’estensione della responsabilità solidale del committente all’ipotesi della subfor- nitura costituisca l’esito interpretativo costituzionalmente ne- cessitato al fine di scongiurare il possibile contrasto con l’art. 3 Cost. della disposizione che tale corresponsabilità sancisce.

Ciò in quanto, come si evidenzia nella più volte citata sentenza della Corte cost. n. 254 del 2017, sarebbe irragionevole che i dipen- denti del subfornitore siano privati di una garanzia ex lege di cui, per contro, possono godere i dipendenti di un appaltatore e di un subappaltatore.

In quest’ottica appare evidente che l’argomento sotteso al mo- tivo di doglianza in esame non è decisivo.

L’interpretazione co- stituzionalmente conforme dell’art. 29 cit., difatti, prescinde dal livello di adeguatezza della tutela delle posizioni assicurativedei dipendenti del subfornitore, ma si correla all’indefettibile esi- genza di estendere a tutti i livelli di decentramento produttivo la medesima tutela legale dell’obbligazione contributiva.

3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, con riferimento agli artt. 1199, 1292 e 1311 c.c., nonché agli artt. 1175, 1176, 1944 e 1957 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e/o 5), c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato che il DURC non ha valore di negozio giuridico e che il suo rilascio non può avere alcun effetto liberatorio della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’Inps.

Nella censura si sottolinea che la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] ha natura solidale e si deducono una pluralità di circostanze (come: la mancata notifica alla società dell’inizio del procedi- mento di accertamento; il rilascio di DURC attestanti la regola- rità contributiva delle aziende ispezionate anche in epoca suc- cessiva alla conclusione dell’accertamento; la natura di certifi- cazione o attestazione del DURC, atto equivalente ad una quie- tanza), la cui omessa considerazione da parte della Corte d’ap- pello avrebbe determinato un vero e proprio travisamento dei fatti. 4.Il motivo è inammissibile. 4.1.La Corte territoriale ha ritenuto irrilevante, rispetto all’in- sorgenza in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] della responsabilità solidale per il debito contributivo delle ditte subfornitrici, la diligenza con cui essa aveva operato, argomentando il proprio convincimento sulla scorta di due considerazioni: a) in termini generali, ha so- stenuto che la responsabilità della parte committente per il ver- samento dei contributi omessi da parte delle subfornitrici è di natura oggettiva o “di posizione”; b) nello specifico, ha comun- que rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA] non era stata diligente, in quanto il rilascio di DURC regolare non equivale a confessione dell’ef- fettiva regolarità della posizione contributiva dell’azienda cui si riferisce e, comunque, non esonera la parte committente dall’onere di acquisire idonee garanzie circa la solidità econo- mica e la solvibilità di una ditta. 4.2.La doglianza in esame attiene esclusivamente al secondo profilo argomentativo della motivazione.

Essa, infatti, è diretta a sostenere che la [OSCURATO:SOCIETA] ha operato con diligenza, avendo chiesto e ottenuto il rilascio di DURC attestante la regolarità contributiva delle aziende subfornitrici, e che tale documento, per il suo valore intrinseco e per le specifiche circostanze in cui è stato emesso, aveva esonerato la società da responsabilità verso l’Inps per le omissioni contributive delle ditte subfornitrici.

Il primo profilo, invece, non è specificamente censurato dalla ricorrente, la quale non si è in alcun modo confrontata con tale autonoma ratio decidendi, peraltro dotata di potenzialmente as- sorbente rispetto alla seconda perché esclude, già in astratto, la necessità di ogni indagine circa la diligenza con cui ha operato la parte committente.

Tale constatazione rende inammissibile la censura in esame.

Oc- corre fare applicazione, difatti, del consolidato principio per cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impu- gnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di inte- resse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (v.

Cass.n. 18641 del 2017 e Cass. n. 22753 del 2011; cfr. anche, se- condo una diversa impostazione, Cass. n. 13880 del 2020, se- condo cui l’inammissibilità deriverebbe non dalla carenza di in- teresse, ma dall’esistenza del giudicato sulla ratio decidendinon censurata). 4.3.Deve comunque aggiungersi che, anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la responsabilità solidale del commit- tente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, è di tipo legale, e sorge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, al ve- rificarsi delle condizioni poste dalla norma, quali l’esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all’ambito di operatività della norma stessa e l’inadempimento da parte del datore di la- voro dei suoi obblighi verso i dipendenti (v.

Cass. n. 24609 del 2023; nello stesso senso cfr. altresì Cass. n. 24981 del 2022, in motivazione).

5. Tramite il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applica- zione dell’art. 12, secondo comma, delle preleggi, dell’art. 2, comma 1, della l. n. 266 del 2002, dell’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 494 del 1996, dell’art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007 e dell’art. 1294 c.c., perché la Corte territoriale, pur avendo rite- nuto estensibile al committente di subfornitura la solidarietà prevista per l’appaltante dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, non ha applicato la disciplina generale sull’onere dell’appaltante di richiedere il DURC. 6.Il motivo è infondato. 6.1.Innanzitutto, va riaffermato che è ininfluente la circostanza che il DURC, anche se emesso dall’Inps in epoca successiva all’accertamento ispettivo, attestava la regolarità dei versa- menti contributivi delle aziende subfornitrici.

Come chiarito in precedenza, difatti, la responsabilità solidale della parte com- mittente sorge ex legeindipendentemente dal dolo o dalla colpa ravvisabile nella sua condotta (cfr. nuovamente i precedenti so- pra menzionati). 6.2.Non può fondatamente sostenersi che, una volta ritenuta la responsabilità solidale prevista per l’appalto anche nel caso di subfornitura, la Corte territoriale avrebbe dovuto estendere alla committente le disposizioni generali sull’onere dell’appaltante di chiedere il DURC.

Si è già osservato che l’estensione della responsabilità solidale anche alla subfornitura è il portato di un’interpretazione costi- tuzionalmente adeguata della specifica norma diretta a raffor- zare la protezione dei lavoratori sul piano retributivo e contribu- tivo.

È arbitrario, quindi, affermare che tale estensione debba necessariamente portare all’applicazione nei riguardi del com- mittente di subfornitura delle disposizioni concernenti l’appalto, ivi comprese quelle che impongono –in particolare, nel settore degli appalti pubblici –l’onere di presentare alla stazione appal- tante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell’affidamento (art. 2, comma 1, del d.l. n. 210 del 2002, conv. in l. n. 266 del 2002).

Ed infatti, è soltanto nello specifico settore degli appalti pubblici, cui è estranea la presente controversia, che è stata ravvisata l’esigenza di un costante mo- nitoraggio dell’osservanza del regolare adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, a testimonianza di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell’appalto, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavora- tori, ma anche l’appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (cfr., in questo senso, Cass. n. 30100 del 2022, in motivazione). 6.3.Né può sostenersi che l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale determini una sorta di “asimmetria” delle posizioni a vantaggio dell’Inps (che finirebbe per essere “deresponsabiliz- zato”) e a discapito della parte committente.

Innanzitutto, il coobbligato chiamato a corrispondere le retribu- zioni oppure a versare la contribuzione conserva sempre la pos- sibilità di rivalersi nei confronti dell’obbligato principale inadem- piente.

Questa Corte ha chiarito, in proposito, che l’obbligazione di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori non determina la contitolarità del debito contributivo, ma la “responsabilità di garanzia” del coobbligato committente ex art. 29, comma 2, cit.

Ne consegue che il coobbligato mede- simo, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest’ultimo per l’intero importo pagato (v.

Cass. n. 16075 del 2024).

Inoltre, deve ribadirsi che la disposizione contenuta nell’art. 29, comma 2, cit., si traduce in un’obbligazione di garanzia prevista dalla legge, incentrata sul vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende raf- forzare l’adempimento delle obbligazioni retributive e previden- ziali, ponendo a carico dell’imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di dover rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore (in questi termini, cfr. Cass. n. 27382 del 2019, in motivazione).

La doglianza in esame, quindi, finisce per risolversi in una critica alla legge ed alla sua ratio, intesa ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a se- lezionare imprenditori più affidabili per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del la- voratore (v.

Cass. n. 31768 del 2018).

7. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere integralmente rigettato. 8.Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte ricorrente.

La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022).

9. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.

Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.

Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 13485-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- MINICI, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tem- pore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - So- cietà di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e di- fesi dagliavvocati CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], AN- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 346/2019 della CORTE D'APPELLO di AN- CONA, depositata il 06/12/2019 R.G.N. 200/2018; [OSCURATO:PERSONA] subfornitura R.G.N.13485/2020 Cron. Rep. Ud.14/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Ancona ha rigettato i distinti gravami proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. me- diante separati ricorsi, successivamente riuniti, avverso le sen- tenze nn. 430 e 431/2017, con le quali il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto le domande proposte dalla società di an- nullamento di due verbali ispettivi, e precisamente: a) del ver- bale di accertamento ispettivo n. 0061346/DDL del 27 maggio 2015, in forza del quale l’Inps, basandosi su di un precedente accertamento della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro a carico dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, aveva in- giunto alla [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento dei contributi previdenziali non versati dalla citata ditta nel periodo da settembre 2012 a dicembre 2014, in quanto ritenuta solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 in virtù del contratto di appalto intercorso con la menzionata ditta; b) del verbale di accertamento ispettivo n. 0062443/DDL del 29 maggio 2015, redatto a seguito all’accertamento eseguito a carico della ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, per omissioni contributive relative al periodo dal 3 settembre 2013 al 31 dicembre 2014, il cui versamento era stato richiesto alla [OSCURATO:SOCIETA] sempre per- ché ritenuta responsabile in solido in base al disposto dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. 2.Il rigetto degli appelli costituisce l’esito di un percorso moti- vazionale basato essenzialmente su due passaggi argomenta- tivi. 2.1.La Corte territoriale ha innanzitutto disatteso il motivo di gravame con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva contestato l’applicabilità dell’art. 29 cit. nei propri confronti perché – a suo dire – i rapporti intercorsi con le due ditte in questione erano di subfor- nitura e la menzionata disposizione non poteva essere applicata oltre i limiti tassativi in essa previsti. La Corte ha rilevato che, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2017, doveva essere comunque affer- mata la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA] rispetto all’ina- dempimento delle ditte, sicché appariva superata l’esigenza di un’approfondita indagine circa la natura del rapporto contrat- tuale intercorso tra la società e le due aziende in questione. 2.2.Sotto altro profilo, la Corte d’appello ha condiviso la valu- tazione del Tribunale circa l’irrilevanza, rispetto al sorgere in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] della responsabilità solidale per il debito contributivo delle aziende subfornitrici, della diligenza del suo operato. In particolare, ha ritenuto ininfluente il fatto che la so- cietà aveva chiesto ed ottenuto il rilascio del DURC relativo alle due ditte in questione, da cui non risultavano irregolarità, e che essa mai avrebbe potuto conoscere gli esiti degli accertamenti ispettivi nei confronti delle aziende medesime. 3.Avverso la citata pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’Inps ha resistito mediante controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 4.All’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il Col- legio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi ses- santa giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, 2116, primo comma, c.c., e 4, 5 e 9 della l. n. 192 del 1998, per avere la Corte d’appello affer- mato che la disciplina della responsabilità solidale dell’appaltante ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 è applicabile anche al caso di specie, nonostante il rapporto intercorrente con le ditte inadempienti fosse di subfornitura e non di appalto. La ricorrente rimprovera alla sentenza impugnata di aver frain- teso il senso della sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2017, di rigetto della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 cit. sollevata dalla Corte d’appello di Venezia. A giu- dizio della ricorrente, il principio enunciato nella citata sentenza interpretativa di rigetto –che si riferiva soltanto alla situazione soggettiva dei lavoratori e non a quella dell’ente previdenziale – non è estensibile al caso in esame. Nella specie, difatti, non è necessario il rafforzamento dell’obbligazione contributiva in rap- porto alle posizioni dei lavoratori rispetto ai quali non sono stati versati i contributi giacché, grazie all’automaticità delle presta- zioni, è comunque fatto salvo il loro diritto all’accredito assicu- rativo. 2.Il motivo non è fondato, atteso che la sentenza impugnata è conforme all’indirizzo interpretativo fatto proprio da questa Corte –ed al quale il Collegio intende dare continuità – in tema di ambito soggettivo di applicazione della responsabilità solidale del committente per gli inadempimenti dell’appaltatore. 2.1.In base all’art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retribu- tivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, ad esclusione di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo la parte inadempiente. La responsabilità solidale del committente sorge nell’ipotesi tanto di appalto quanto di subfornitura, secondo la lettura pri- vilegiata dalla sentenza n. 254 del 2017 pronunciata dalla Corte costituzionale e sorretta dai seguenti rilievi: «la ratiodell’intro- duzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizza- zione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il pre- cetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela delsoggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non esten- dersi a tutti i livelli del decentramento. In tal senso venendo anche in rilievo […] la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice, in ragionedella strut- turale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da consi- derare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto» (v. il punto 5 del “Considerato in diritto”). 2.2.Questa Corte, in linea con le indicazioni rinvenibili dalla ci- tata pronuncia della Consulta, ha puntualizzato che il commit- tente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei di- pendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione esten- siva e costituzionalmente orientata dell’art. 29 cit. che, lungi dall’essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsa- bilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del con- tratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento (v. Cass. n. 25172 del 2019; nello stesso senso cfr. altresì Cass. n. 6299 del 2020 e, più di recente, Cass. n. 28528 del 2024). Si è anche osservato (cfr. Cass. n. 21388 del 2023, ai punti 14 e 15 delle “Ragioni della decisione”) che, come messo in risalto dalla Corte costituzionale nella pronuncia citata, l’estensione della responsabilità solidale ai dipendenti del subfornitore costi- tuisce il naturale corollario della tesi che configura la subforni- tura come “sottotipo” dell’appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi. Tuttavia, an- che nell’ambito del diverso orientamento che ricostruisce la sub- fornitura come tipo negoziale autonomo, non può escludersi l’applicazione, in via analogica, dell’art. 29 in favore dei dipen- denti del subfornitore, giacché il contratto di subfornitura rea- lizza comunque una forma “non paritetica” di cooperazione im- prenditoriale nella quale marcata è la dipendenza economica e tecnica del subfornitore. Dunque, si è in presenza di una fatti- specie peculiare che giustifica la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 29 e l’estensione della responsabilità solidale del committente ad una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o del subappaltatore. 2.3. Il ricorso in esame non offre validi argomenti per disco- starsi dal fermo indirizzo interpretativo appena ricordato. In particolare, non può condividersi l’assunto secondo cui non è consentita l’estensione della responsabilità solidale prevista in tema di appalto anche alla fattispecie della subfornitura perché, in relazione a quest’ultima, non è ravvisabile alcuna esigenza di rafforzamento delle posizioni dei lavoratori, comunque sufficien- temente tutelati dal principio di automaticità delle prestazioni. In proposito, è necessario sottolineare come l’estensione della responsabilità solidale del committente all’ipotesi della subfor- nitura costituisca l’esito interpretativo costituzionalmente ne- cessitato al fine di scongiurare il possibile contrasto con l’art. 3 Cost. della disposizione che tale corresponsabilità sancisce. Ciò in quanto, come si evidenzia nella più volte citata sentenza della Corte cost. n. 254 del 2017, sarebbe irragionevole che i dipen- denti del subfornitore siano privati di una garanzia ex lege di cui, per contro, possono godere i dipendenti di un appaltatore e di un subappaltatore. In quest’ottica appare evidente che l’argomento sotteso al mo- tivo di doglianza in esame non è decisivo. L’interpretazione co- stituzionalmente conforme dell’art. 29 cit., difatti, prescinde dal livello di adeguatezza della tutela delle posizioni assicurativedei dipendenti del subfornitore, ma si correla all’indefettibile esi- genza di estendere a tutti i livelli di decentramento produttivo la medesima tutela legale dell’obbligazione contributiva. 3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, con riferimento agli artt. 1199, 1292 e 1311 c.c., nonché agli artt. 1175, 1176, 1944 e 1957 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e/o 5), c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato che il DURC non ha valore di negozio giuridico e che il suo rilascio non può avere alcun effetto liberatorio della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’Inps. Nella censura si sottolinea che la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] ha natura solidale e si deducono una pluralità di circostanze (come: la mancata notifica alla società dell’inizio del procedi- mento di accertamento; il rilascio di DURC attestanti la regola- rità contributiva delle aziende ispezionate anche in epoca suc- cessiva alla conclusione dell’accertamento; la natura di certifi- cazione o attestazione del DURC, atto equivalente ad una quie- tanza), la cui omessa considerazione da parte della Corte d’ap- pello avrebbe determinato un vero e proprio travisamento dei fatti. 4.Il motivo è inammissibile. 4.1.La Corte territoriale ha ritenuto irrilevante, rispetto all’in- sorgenza in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] della responsabilità solidale per il debito contributivo delle ditte subfornitrici, la diligenza con cui essa aveva operato, argomentando il proprio convincimento sulla scorta di due considerazioni: a) in termini generali, ha so- stenuto che la responsabilità della parte committente per il ver- samento dei contributi omessi da parte delle subfornitrici è di natura oggettiva o “di posizione”; b) nello specifico, ha comun- que rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA] non era stata diligente, in quanto il rilascio di DURC regolare non equivale a confessione dell’ef- fettiva regolarità della posizione contributiva dell’azienda cui si riferisce e, comunque, non esonera la parte committente dall’onere di acquisire idonee garanzie circa la solidità econo- mica e la solvibilità di una ditta. 4.2.La doglianza in esame attiene esclusivamente al secondo profilo argomentativo della motivazione. Essa, infatti, è diretta a sostenere che la [OSCURATO:SOCIETA] ha operato con diligenza, avendo chiesto e ottenuto il rilascio di DURC attestante la regolarità contributiva delle aziende subfornitrici, e che tale documento, per il suo valore intrinseco e per le specifiche circostanze in cui è stato emesso, aveva esonerato la società da responsabilità verso l’Inps per le omissioni contributive delle ditte subfornitrici. Il primo profilo, invece, non è specificamente censurato dalla ricorrente, la quale non si è in alcun modo confrontata con tale autonoma ratio decidendi, peraltro dotata di potenzialmente as- sorbente rispetto alla seconda perché esclude, già in astratto, la necessità di ogni indagine circa la diligenza con cui ha operato la parte committente. Tale constatazione rende inammissibile la censura in esame. Oc- corre fare applicazione, difatti, del consolidato principio per cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impu- gnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di inte- resse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (v. Cass.n. 18641 del 2017 e Cass. n. 22753 del 2011; cfr. anche, se- condo una diversa impostazione, Cass. n. 13880 del 2020, se- condo cui l’inammissibilità deriverebbe non dalla carenza di in- teresse, ma dall’esistenza del giudicato sulla ratio decidendinon censurata). 4.3.Deve comunque aggiungersi che, anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la responsabilità solidale del commit- tente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, è di tipo legale, e sorge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, al ve- rificarsi delle condizioni poste dalla norma, quali l’esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all’ambito di operatività della norma stessa e l’inadempimento da parte del datore di la- voro dei suoi obblighi verso i dipendenti (v. Cass. n. 24609 del 2023; nello stesso senso cfr. altresì Cass. n. 24981 del 2022, in motivazione). 5. Tramite il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applica- zione dell’art. 12, secondo comma, delle preleggi, dell’art. 2, comma 1, della l. n. 266 del 2002, dell’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 494 del 1996, dell’art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007 e dell’art. 1294 c.c., perché la Corte territoriale, pur avendo rite- nuto estensibile al committente di subfornitura la solidarietà prevista per l’appaltante dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, non ha applicato la disciplina generale sull’onere dell’appaltante di richiedere il DURC. 6.Il motivo è infondato. 6.1.Innanzitutto, va riaffermato che è ininfluente la circostanza che il DURC, anche se emesso dall’Inps in epoca successiva all’accertamento ispettivo, attestava la regolarità dei versa- menti contributivi delle aziende subfornitrici. Come chiarito in precedenza, difatti, la responsabilità solidale della parte com- mittente sorge ex legeindipendentemente dal dolo o dalla colpa ravvisabile nella sua condotta (cfr. nuovamente i precedenti so- pra menzionati). 6.2.Non può fondatamente sostenersi che, una volta ritenuta la responsabilità solidale prevista per l’appalto anche nel caso di subfornitura, la Corte territoriale avrebbe dovuto estendere alla committente le disposizioni generali sull’onere dell’appaltante di chiedere il DURC. Si è già osservato che l’estensione della responsabilità solidale anche alla subfornitura è il portato di un’interpretazione costi- tuzionalmente adeguata della specifica norma diretta a raffor- zare la protezione dei lavoratori sul piano retributivo e contribu- tivo. È arbitrario, quindi, affermare che tale estensione debba necessariamente portare all’applicazione nei riguardi del com- mittente di subfornitura delle disposizioni concernenti l’appalto, ivi comprese quelle che impongono –in particolare, nel settore degli appalti pubblici –l’onere di presentare alla stazione appal- tante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell’affidamento (art. 2, comma 1, del d.l. n. 210 del 2002, conv. in l. n. 266 del 2002). Ed infatti, è soltanto nello specifico settore degli appalti pubblici, cui è estranea la presente controversia, che è stata ravvisata l’esigenza di un costante mo- nitoraggio dell’osservanza del regolare adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, a testimonianza di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell’appalto, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavora- tori, ma anche l’appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (cfr., in questo senso, Cass. n. 30100 del 2022, in motivazione). 6.3.Né può sostenersi che l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale determini una sorta di “asimmetria” delle posizioni a vantaggio dell’Inps (che finirebbe per essere “deresponsabiliz- zato”) e a discapito della parte committente. Innanzitutto, il coobbligato chiamato a corrispondere le retribu- zioni oppure a versare la contribuzione conserva sempre la pos- sibilità di rivalersi nei confronti dell’obbligato principale inadem- piente. Questa Corte ha chiarito, in proposito, che l’obbligazione di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori non determina la contitolarità del debito contributivo, ma la “responsabilità di garanzia” del coobbligato committente ex art. 29, comma 2, cit. Ne consegue che il coobbligato mede- simo, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest’ultimo per l’intero importo pagato (v. Cass. n. 16075 del 2024). Inoltre, deve ribadirsi che la disposizione contenuta nell’art. 29, comma 2, cit., si traduce in un’obbligazione di garanzia prevista dalla legge, incentrata sul vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende raf- forzare l’adempimento delle obbligazioni retributive e previden- ziali, ponendo a carico dell’imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di dover rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore (in questi termini, cfr. Cass. n. 27382 del 2019, in motivazione). La doglianza in esame, quindi, finisce per risolversi in una critica alla legge ed alla sua ratio, intesa ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a se- lezionare imprenditori più affidabili per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del la- voratore (v. Cass. n. 31768 del 2018). 7. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere integralmente rigettato. 8.Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte ricorrente. La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022). 9. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per comp
Sentenza Cassazione n. 05214/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris