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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 29893/2022

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5/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27535/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] in proprio , domiciliat i in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatie difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] com e da procura in calce al ricorso –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 2686/2021depositata in data 26.3.2021; N. 27535/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], rileva ta la nullità della notifica del ricorso, in quanto effettuata presso la sede distrettuale dell’Avvocatura dello Stato, anziché presso quella generale (v.

Cass. n. 17700/2021),rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni per la nuova notifica, correnti dalla comunicazione della presenteordinanza; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni per la rinnovazione della notifica del ricorso.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 8.6.2022 e, a seguito di riconvocazione telem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27535/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] in proprio , domiciliat i in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatie difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] com e da procura in calce al ricorso –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 2686/2021depositata in data 26.3.2021; N. 27535/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], rileva ta la nullità della notifica del ricorso, in quanto effettuata presso la sede distrettuale dell’Avvocatura dello Stato, anziché presso quella generale (v. Cass. n. 17700/2021),rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni per la nuova notifica, correnti dalla comunicazione della presenteordinanza; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni per la rinnovazione della notifica del ricorso. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 8.6.2022 e, a seguito di riconvocazione telem
Sentenza Cassazione n. 29893/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris