CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]'ECONOMIA E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento dei ricorsi proposti dalla Procura generale di Palermo e dal Ministero dell' Economia e delle Finanze e il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2022 - giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 27701/22 del 24 giugno 2022 della Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione - la Corte di appello di Palermo, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha liquidato in suo favore la somma di C 285.342,2 a titolo di riparazione per ingiusta espiazione di pena detentiva a far data dal 10 maggio 2007 (440 giorni in carcere e 1540 giorni in detezione domiciliare). Nessun indennizzo è stato riconosc:iuto, invece, con riferimento al periodo di detenzione sofferto in custodia cautelare dal 24 dicembre 1992 al 31 luglio 1995. Si è sostenuto, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato causa alla misura custodiale con un comportamento gravemente colposo. Con la sentenza n. 27701/22 la Terza Sezione penale di questa Corte aveva annullato l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 22 dicembre 2021 secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto comportamenti dolosi o gravemente colposi che ostavano integralmente alla riparazione. La decisione era stata censurata perché tali comportamenti erano stati valutati «in relazione alla fattispecie di reato di partecipazione all'associazione mafiosa,, mai contestata e rispetto alla quale il ricorrente non si è mai difeso nel processo», mentre avrebbero dovuto essere valutati «rispetto a condotte sinergiche al favoreggiamento sia delle singole vicende accertate [...] sia dell'associazione mafiosa». Nel conformarsi a tale principio di diritto, la Ccrte territoriale ha ritenuto di dover individuare, tra le condotte accertate nel giudizio di cognizione, quelle integranti gli estremi del reato di favoreggiamento e di dover poi valutare la legittimità dello stato di detenzione in relazione a questo reato. Ponendosi in questa prospettiva, la Corte di appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia posto in essere dal 1979 al 1988, nell'esecuzione di un disegno criminoso unitario, più condotte di favoreggiamento, aggravate perché commesse strumentalizzando le funzioni che rivestiva presso la Questura di Palermo, l'alto Commissariato per il coordinamento della lotta alla criminalità mafiosa e, infine, presso il SISDE (pur senza citarla, l'ordinanza evoca l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen.). Ha sostenuto, inoltre, che tali condotte, valutate ex ante, rendevano prevedibile l'intervento dello Stato e la conseguente privazione della libertà personale. Ha sottolineato poi che, il 24 dicembre 1992, quando l'ordinanza di custodia cautelare fu emessa, il reato di favoreggiamento aggravato (punito con pena detentiva pari nel massimo a 4 anni, aumentata fino ad anni 5 e mesi 4 ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen.) non era estinto per prescrizione, dovendosi tenere conto degli artt. 157 e 160 cod. pen. nel testo all'epoca vigente (precedente alle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, c.d. ex Cirielli) che prevedeva, per reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni - avuto riguardo al massimo della pena prevista per il reato e tenuto conto dell'aumento massimo stabilito per le aggravanti (nel caso di specie non sono state riconosciute attenuanti sicché le disposizioni dell'art. 69 cod. pen. non rilevano né deve tenersi conto, in astratto, della diminuzione minima stabilita per le attenuanti) - un termine di prescrizione di anni dieci, aumentato fino a quindici per il compimento di atti interruttivi. A questo proposito la Corte territoriale ha anche sottolineato che, ai sensi dell'art. 158 cod. pen. nel testo all'epoca vigente, in caso di reato continuato, il termine della prescrizione cominciava a decorrere dal giorno in cui cessava la continuazione. Nella medesima prospettiva, la Corte territoriale ha rilevato che le condotte di favoreggiamento non avrebbero potuto determinare l'esecuzione della pena, che ebbe inizio il 10 maggio 2007 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Ha ritenuto infatti che, alla luce dei principi affermati nella sentenza rescindente, i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] dpvessero «essere diversamente qualificati» (così testualmente pag. 16 dell'ordinanza) e ha ricordato che, quando fu emessa la sentenza definitiva, il reato di favoreggiamento era ormai estinto per prescrizione. Ha affermato (pag. 15) che non possono «applicarsi in questo caso i principi riguardanti il dolo e colpa grave, che si riferiscono comunque a un reato non estinto» e ha liquidato un indennizzo per l'intero periodo di detenzione sofferto a far data dal 10 maggio 2007 ritenendo applicabile, nel caso di specie, la sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 1996 che ha riconosciuto la sussistenza del diritto all'equa riparazione nel caso di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione. Le differenti conclusioni cui si è giunti in relazione ai diversi periodi di privazione della libertà personale sofferti da [OSCURATO:PERSONA] dipendono dunque dal fatto che il comportamento che egli tenne tra il 1979 e il 1988, come accertato nel corso del giudizio di cognizione, pur valutato gravemente colposo, sarebbe ostativo al riconoscimento dell'indennizzo solo con riferimento alla detenzione patita nella fase cautelare. Secondo la Corte territoriale, infatti, il dolo o la colpa grave non potrebbero essere valutati con riferimento alla detenzione patita in espiazione della pena che, nella prospettazione dei giudici di merito, fu determinata dall'emissione di un ordine di esecuzione per fatti che, se correttamente qualificati, sarebbero stati dichiarati estinti per prescrizione. 2. Per una miglior comprensione della vicenda - necessaria per poter illustrare i motivi di ricorso - si deve riferire che la pena la cui esecuzione è stata valutata ingiusta fu inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 5 aprile 1996, per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso commesso dal 1979 al 1988. Il 4 maggio 2001 [OSCURATO:PERSONA] fu assolto da tale imputazione dalla Corte di appello di Palermo, ma questa sentenza fu annullata dalla Corte di cassazione il 12 dicembre 2002 con rinvio per nuovo giudizio alla Corte territoriale. Con sentenza del 25 febbraio 2006 la Corte di appello di Palermo confermò la condanna e la Corte di cassazione, adita dall'imputato, respinse il ricorso con sentenza del 10 maggio 2007. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, [OSCURATO:PERSONA] si rivolse alla Corte europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali che, con sentenza resa in data 14 aprile 2015 ([OSCURATO:PERSONA] n. 3 c. Italia - Quarta Sezione - sentenza 14 aprile 2015 ricorso n. 66655/13) riconobbe esservi stata violazione dell'art. 7 della Convenzione, ritenendo che la fattispecie del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso fosse chiara e prevedibile solo a partire dal 1994 - ovvero dal momento in cui è intervenuta la prima delle sentenze chiarificatrici delle Sezioni unite in questa materia (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386) - ma riconoscendo, per il periodo successivo, la correttezza della configurazione dell'istituto in questione, così come elaborata dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). Per ottenere l'adempimento dell'obbligo di conformazione dell'ordinamento interno alla decisione emessa dalla Corte EDU (obbligo previsto dall'art. 46 della Convenzione), [OSCURATO:PERSONA] ha attivato dapprima un giudizio di revisione europea davanti alla Corte di appello di Caltanissetta. L'istanza è stata respinta e l'interessato non l'ha coltivata avendo rinunciato al ricorso per Cassazione contro il provvedimento di rigetto. Egli ha proposto, inoltre, un ricorso per incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di appello di Palermo chiedendo la revoca della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. La Corte territoriale adita dichiarò l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione evidenziando che la Corte EDU non aveva fornito alcuna indicazione sugli strumenti processuali utilizzabili per consentire all'ordinamento italiano di conformarsi alla sua decisione, con la conseguenza che, in assenza di specifiche prescrizioni, il provvedimento revocatorio richiesto dal condannato non poteva essere adottato. Investita della questione a seguito del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 43112 del 6/07/2017 (Rv. 273905), la Prima sezione di questa Corte ha stabilito che, a seguito della decisione della Corte EDU del 14 aprile 2015, la sentenza di condanna definitiva pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] non doveva essere revocata e, tuttavia, doveva essere dichiarata «ineseguibile ed improduttiva di effetti penali». 2.1. Il presente procedimento ha avuto inizio con un secondo incidente di esecuzione, proposto da [OSCURATO:PERSONA] il 3 luglio 2019, volto ad ottenere un indennizzo per la carcerazione subita (sia quella sofferta a titolo di custodia cautelare, sia quella sofferta in esecuzione della condanna definitiva). L'indennizzo fu concesso (nella misura di € 667.000,00) dalla Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12 novembre 2019. Contro questo provvedimento proposero ricorso il Procuratore generale di Palermo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il provvedimento fu annullato da questa Sezione della Corte di caissazione con sentenza n. 7436/21 del 20 gennaio 2021. La sentenza rescindente ritenne che il provvedimento adottato dalla Corte di appello di Palermo quale giudice dell'esecuzione fosse espressione del potere che l'ordinamento attribuisce alla Corte di appello di «valutare, eventualmente accogliendola, una richiesta qualificata come avente ad oggetto riparazione per ingiusta detenzione o per errore giudiziario». Escluse, quindi, che quel provvedimento fosse strutturalmente abnorme osservando che non era neppure funzionalmente tale atteso che non si era verificata nessuna stasi processuale. Nondimeno, il provvedimento impugnato fu valutato meritevole di annullamento in ragione dell'esistenza di numerose «aporie» (sentenza n. 7436/21, pag. 12 della motivazione). Tra queste devono essere segnalate, perché hanno particolare rilievo: - l'aver sostenuto che il ricorso all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione di cui all'art. 314 cod. proc. pen. attenga solo alla fase cautelare, così disattendendo il principio costantemente affermato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 1996 secondo il quale «il diritto all'equa riparazione per la detenzione ingiustamente patita può fondarsi anche su di un erroneo ordine di esecuzione L.] così potendosi configurare, per analogia, il danno per "imputazione ingiusta" oggetto del caso in esame»; - il non aver tenuto conto che la motivazione della Corte lEDU «non influisce sulle fonti di prova che hanno condotto i giudici del merito ad affermare la penale responsabilità dell'imputato»; - l'aver «omesso ogni valutazione circa la sussistenza del dolo o della colpa grave» quali elementi «ipoteticamente ostativi al riconoscimento del diritto» omettendo altresì di «affrontare l'aspetto della eventuale colpa lieve» rilevante, «non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo, bensì per l'eventuale riduzione della sua entità». 2.2. Investita della decisione sull'istanza (che la sentenza rescindente aveva esplicitamente ricondotto nell'ambito operativo degli artt. 314 e 315 cod. próc.pen.), la Corte di appello di Palermo l'ha respinta con ordinanza del 22 dicembre 2021. La Corte territoriale ha richiamato i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto» (Sez. Un., 26.6.2002, n. 34559, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 22263). Ha sostenuto - indicando le condotte, accertate nel giudizio di merito, dalle quali aveva tratto tale convincimento - che [OSCURATO:PERSONA] si era volontariamente e consapevolmente messo a disposizione per favorire, proteggere e rafforzare l'attività del sodalizio criminoso mafioso. Ha sottolineato che tale condotta rappresentava quando fu compiuta (e rappresenta ancor oggi) il nucleo essenziale della partecipazione nel reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. Ha concluso che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato causa alla privazione della libertà personale subita perché, sulla base di una valutazione ex ante, era razionalmente prevedibile per chiunque e, a maggior ragione, per un funzionario di polizia con plurime esperienze investigative nel contrasto alla criminalità mafiosa, che lo Stato potesse reagire a tali condotte con un intervento preventivo e sanzionatorio. 2.3. Questa ordinanza, contro la quale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso, è stata annullata dalla Terza Sezione penale della Corte di cassazione con la citata sentenza n. 27701/22. Nel disporre l'annullamento i giudici di legittimità non hanno censurato l'individuazione dei comportamenti gravemente colposi compiuta dalla Corte territoriale e hanno respinto i motivi di ricorso secondo i quali nel giudizio di riparazione non si sarebbe potuto tenere conto di quanto accertato dalla sentenza irrevocabile di condanna, non più eseguibile e improduttiva di effetti penali. La sentenza n. 27701/22 ha precisato che il perimetro del giudizio era quello, delineato dalla prima sentenza rescindente, della verifica della sussistenza del dolo o colpa grave quale ostacolo al riconoscimento dell'indennizzo e ha disatteso la tesi - sostenuta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - secondo la quale il giudizio in corso era volto a dare esecuzione al giudicato CEDU e a realizzare una completa restitutio in integrum. Ha sottolineato, infatti, che la questione dell'esecuzione del giudicato CEDU era stata già «compiutamente definita dalla sentenza della Prima sezione n. 43112 6 k9) del 2017» e ha ricordato che quella sentenza non ha revocato il giudicato di condanna, non essendo tale eliminazione richiesta «né direttamente, né indirettamente dalla Corte EDU» (pag. 11 della sentenza n. 43112/17). La sentenza n. 27701/22 ha confermato la valutazione compiuta dalla prima sentenza rescindente, secondo la quale la motivazione della Corte EDU non influisce sulle fonti di prova che hanno condotto i giudici del merito ad affermare la penale responsabilità dell'imputato e ha ribadito che di quelle fonti di prova si doveva tenere conto nel valutare l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Ha ritenuto, quindi, non censurabili gli «accertamenti in punte di fatto» compiuti dalla Corte territoriale. L'ordinanza di rigetto della richiesta di liquidazione dell'equo indennizzo per ingiusta detenzione è stata annullata sotto diverso profilo. Si è ritenuto, infatti, che la Corte di appello avesse «operato una interpretazione ermeneutica non consentita» collegando le condotte accertate, «che ha ritenuto rilevanti e sinergiche nella causazione della privazione della libertà prima e della pena poi, al reato di partecipazione all'associazione mafiosa, reato mai contestato al ricorrente». La sentenza rescindente ha sottolineato che «la condotta dolosa o colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare» (Sez. 4, n. 43457 del 29/09/2015, Singh, Rv. 264680; Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014, Franco, Rv. 259151) e ha ritenuto che il giudizio dovesse essere ripetuto - ancorché «sulla scorta degli accertamenti in punto di fatto indicati nell'ordinanza impugnata» - essendo necessario «determinare la ricorrenza del dolo o colpa grave, causa ostativa alla riparazione, in relazione non già alla fattispecie di partecipazione all'associazione mafiosa, mai contestata e rispetto alla quale il ricorrente non si è mai difeso nel processo, bensì rispetto a condotte sinergiche al favoreggiamento, sia delle singole vicende accertate (ed elencate nell'ordinanza impugnata) sia dell'associazione mafiosa». 3. Investita dell'istanza in sede di rinvio, con l'ordinanza del 15 dicembre 2022, la Corte di appello di Palermo ha ritenuto di dare applicazione ai principi di diritto enunciati in sede rescindente nei termini illustrati al paragrafo 1 della presente sentenza. Contro questo provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso chiedendone l'annullamento senza rinvio nella sola parte in cui è stato escluso il diritto all'indennizzo con riferimento alla detenzione patita nella fase cautelare. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la liquidazione, in questa sede di legittimità, dell'indennizzo dovuto per la custodia in carcere dal 24 dicembre 1992 al 31 luglio 1995 sulla base del parametro aritmetico di C 235,82 per ogni giorno di detenzione e ha dichiarato la propria acquiescenza rispetto alla parte dell'ordinanza con la quale è stato liquidato un indennizzc per il periodo di detenzione trascorso in espiazione della pena (prima in carcere, poi in detenzione domiciliare). La Procura generale presso la Corte di appello di Palermo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno impugnato l'ordinanza del 15 dicembre 2022 nella parte in cui ha liquidato un indennizzo. La Procura generale presso la Corte di appello di Palermo ha chiesto l'annullamento senza rinvio di questa statuizione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto: in principalità, l'annullamento senza rinvio della liquidazione dell'indennizzo; in subordine, l'annullamento con rinvio sia per quanto riguarda la sussistenza del diritto all'indennizzo che con riferimento alla determinazione dell'entità dello stesso. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro motivi. 4.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza di motivazione per essere stata ritenuta legittima la privazione della libertà personale sofferta a titolo cautelare in relazione a condotte considerate rilevanti a titolo di favoreggiamento personale. Osserva in proposito, che l'ultima delle condotte che l'ordinanza impugnata considera rilevanti ai sensi dell'art. 378 cod. pen. sarebbe stata tenuta il 7 febbraio 1988, ma la stessa Corte di appello descrive quella condotta come un incontro con [OSCURATO:PERSONA] (vedova di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore palermitano ucciso in un agguato mafioso il 23 maggio 1985) nel quale, mostrandosi informato (e stupito) del fatto che la donna aveva parlato col [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiese alla stessa informazioni in proposito. La difesa osserva: che l'incontro descritto nell'ordinanza non ebbe caratteristiche tali da rendere ex ante prevedibile l'intervento dello Stato in relazione ad una ipotesi di favoreggiamento; che in quell'incontro [OSCURATO:PERSONA] non tenne condotte idonee ad aiutare qualcuno a sottrarsi alle ricerche o ad eludere le investigazioni; che, essendo intervenuto dopo che la Ziirio aveva deposto, l'incontro non poteva turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova (che era già avvenuta). Sostiene, pertanto, che quell'incontro non può essere considerato espressione del disegno criminoso di favoreggiamento e, anche volendo attribuire a [OSCURATO:PERSONA] una condotta favoreggiatrice, tale condotta non sarebbe cessata il 7 febbraio 1988 (come sostiene la Corte territoriale), bensì il 23 maggio 1985, subito dopo l'uccisione di Parisi, quando (come si legge nell'ordinanza impugnata) [OSCURATO:PERSONA] ammonì la Ziino «a non rivelare ad alcuno fatti e vicende della vita del marito che potevano porsi in relazione al suo omicidio». A sostegno di tale argomentazione,, il ricorrente osserva che l'episodio del 7 febbraio 1988 non era neppure contemplato nel contenuto narrativo della richiesta di applicazione della misura cautelare e della successiva ordinanza e, pertanto, non si può ritenere che abbia dato causa all'adozione del provvedimento privativo della libertà personale. 4.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge per errata applicazione dell'art. 157 cod. pen. nel testo vigente all'epoca del fatto. Osserva che il reato di cui all'art. 378 cod. pen., anche nell'ipotesi aggravata di cui al comma 2, era (ed è) punito con una pena detentiva massima di quattro anni di reclusione ed era soggetto, dunque, al termine di prescrizione di cinque anni, aumentato di due anni e mezzo solo nel caso di tempestivo compimento di atti interruttivi che, nel caso di specie, non vi erano stati. Era dunque già prescritto il 24 dicembre 1992, quando la misura cautelare fu applicata, atteso che (come illustrato nel primo motivo) l'ultima condotta qualificabile come favoreggiamento personale era stata tenuta il 23 maggio 1985. A questo proposito il ricorrente ricorda che l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 non era ancora stata introdotta e sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe individuato nessuna altra aggravante tale da portare la pena astrattamente irrogabile al di sopra dei cinque anni di reclusione. 4.3. Col terzo motivo, la difesa lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 303 cod. proc. pen. Osserva che, anche volendo aderire alla tesi sostenuta dall'ordinanza impugnata, i termini massimi di custodia cautelare previsti dall'art. 303, comma 4, nel testo vigente nel periodo di esecuzione della misura (24 dicembre 1992 - 31 luglio 1995) non avrebbero comunque potuto essere superiori ai due anni di reclusione e, pertanto, dovrebbe essere indennizzato almeno il periodo di custodia cautelare eccedente. Rileva il difensore che il periodo trascorso in custodia cautelare non può essere computato nel periodo di espiazione della pena perché, alla data in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva (10 maggio 2007), il reato di favoreggiamento personale era in ogni caso prescritto. 4.4. Col quarto motivo, il ricorrente chiede che questa Corte di legittimità proceda, ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. ,f) cod. proc. pen., alla liquidazione dell'indennizzo dovuto per la fase cautelare nella misura di C: 235,82 per ogni giorno di custodia ingiustamente sofferto. 5. Il ricorso della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo illustra i principi di diritto affermati dalle due sentenze rescindenti (n. 7436/21 del 20 gennaio 2021 e n. 27701/22 del 24 giugno 2022) e l'applicazione che degli stessi è stata fatta dalla ordinanza impugnata, e, muovendo da queste premesse, articola due motivi. 5.1. Col primo motivo, la Procura ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. Osserva che l'ordinanza impugnata, all'esito di un percorso motivazionale particolarmente articolato sulla successione nel tempo delle norme in materia di prescrizione, ha ril:enuto ingiusta la detenzione patita in esecuzione della condanna definitiva intervenuta il 10 maggio 2007 dovendosi riconoscere il diritto all'equa riparazione della detenzione ingiustamente patita a seguito di erroneo ordine di esecuzione (tale essendo quello relativo ad un reato estinto ex art. 157 cod. pen.) alla luce della sentenza n. 310 del 1996 della Corte costituzionale. Secondo la Corte territoriale un ordine di esecuzione non avrebbe potuto essere emesso per il reato di favoreggiamento, ormai prescritto e una condotta dolosa o gravemente colposa sinergica all'esecuzione di un reato ormai prescritto non può essere ipotizzata. La Procura ricorrente obietta che tale percorso motivazionale sarebbe viziato non essendo demandato al giudice della riparazione il compito di valutare se la privazione della libertà personale avrebbe potuto essere disposta per il reato di favoreggiamento, ma solo quello di individuare se, tra le condotte accertate nel corso del processo di cognizione, ve ne fossero alcune che, con giudizio ex ante, rendevano prevedibile l'intervento dello Stato in relazione alla diversa fattispecie del reato di favoreggiamento. Secondo la ricorrente, «in ragione del ruolo apicale ricoperto in seno alle istituzioni», [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare le conseguenze giuridiche penalmente rilevanti delle «reiterate e gravissime condotte di favoreggiamento poste in essere in favore di esponenti mafiosi di altissimo livello»; non poteva dunque avere «dubbi o insuperabili incertezze sul carattere illecito delle gravissime condotte poste in essere e della loro rilevanza penale, sicché l'unico esito non prevedibile della sua vicenda giudiziaria era l'assoluzione». La prevedibilità della risposta sanzionatoria - si osserva ancora nel ricorso - va riconosciuta anche sul piano quantitativo atteso che la detenzione complessivamente patita è stata pari ad otto anni di reclusione e il delitto di favoreggiamento continuato e aggravato dalla violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione avrebbe ben potuto portare all'applicazione di una pena superiore ad otto anni. Secondo la Procura generale, la Corte di appello ha «erroneamente ritenuto che l'operazione di verifica della riconducibilità al reato di favoreggiamento delle condotte addebitate al [OSCURATO:PERSONA] non fosse limitata alla specificazione della natura illecita di quelle condotte al fine esclusivo di rilevarne il carattere ostativo alla riparazione [...] ma implicasse la formulazione (a posteriori) di una nuova e sostitutiva definizione del processo di merito». Per effetto di tale errato 10 V-4u presupposto interpretativo - si sostiene - sono stati introdotti nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione «elementi valutativi propri di altri percorsi procedimentali già intrapresi da [OSCURATO:PERSONA] e tutti già definitivamente conclusi» essendosi assunto il giudice della riparazione «l'inedito ruolo di nuovo ed ulteriore giudice di merito». In sintesi, la Corte territoriale avrebbe compiuto un errore metodologico che «inficia irrimediabilmente la decisione adottata». Ad integrazione di questi argomenti, la Procura ricorrente osserva che il giudice di rinvio non si è attenuto ai principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente avendo operato un giudizio prognostico non per verificare se l'istante potesse prevedere una reazione preventiva e repressiva dello Stato in ragione delle condotte favoreggiatrici commesse, ma per verificare, invece, quale sarebbe stato l'esito di un giudizio per favoreggiamento. Secondo la Procura ricorrente, questo modo di operare confligge con la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione e ignora il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice della riparazione «deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto » (Sez. U, 26.6.2002, n. 34559, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 22263). 5.2. Col secondo, subordinato, motivo la Procura ricorrente deduce violazione dell'art. 157 cod. pen. Osserva che, secondo la Corte territoriale, alla data del 10 maggio 2007 (quando la condanna è divenuta definitiva), il termine di prescrizione per il reato di favoreggiamento era pari ad anni sette e mesi sei dovendo trovare applicazione il più favorevole regime introdotto dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. ex Cirielli), ma tale affermazione è frutto di errore di diritto. La legge 251/2005 prevedeva, infatti, una disciplina transitoria in base alla quale se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione fossero risultati più brevi, i termini previgenti avrebbero dovuto continuare ad applicarsi nei processi che alla data della entrata in vigore della legge «erano già pendenti in grado di appello o davanti alla Corte di cassazione» e che la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a questa parte della norma è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 393 del 2006. Sottolinea che, in data 8 dicembre 2005, quando la legge n. 251/05 entrò in vigore, il procedimento nel quale [OSCURATO:PERSONA] era imputato era pendente in grado di appello a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 12 dicembre 2002. 6. Il ricorso proposto dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze consta di due articolati motivi. 6.1. Col primo motivo, il Ministero ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Osserva che la Corte territoriale ha riconosciuto l'esistenza di condotte qualificabili come favoreggiamento personale e ha ritenuto che tali condotte rendessero prevedibile per chiunque (a fortiori per un alto funzionario dello Stato) la potenziale reazione del sistema giudiziario. Sostiene che è contraddittorio con questa affermazione l'aver escluso che condotte simili possano essere state c:ondizionanti della detenzione sofferta per espiazione della pena detentiva solo perché, quando la condanna passò in giudicato, il delitto di favoreggiamento (pur aggravato e continuato) era prescritto. Il ricorrente ricorda che, per giurisprudenza costante, il giudice della riparazione, pur dovendo necessariamente operare sul materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, non deve stabilire se determinati comportamenti costituiscano o meno reato, ma se essi si siano posti come fattori condizionanti della disposta detenzione per la loro idoneità, da valutarsi ex ante, a trarre in inganno l'autorità giudiziaria. Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata ha operato di fatto «una inammissibile valutazione di merito ex post dell'iter processuale [...] spingendosi a considerare aspetti, quale il regime prescrizionale del reato di favoreggiamento [...] che, proprio per la natura necessariamente sommaria che caratterizza il procedimento ex art. 314 cod. proc. pen., [...] non potevano essere presi in considerazione in tale sede, risultando anzi incompatibili con la ratio dell'istituto e i fini istituzionali cui è espressamente rivolto». Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi a constatare: «la sussistenza degli estremi del reato di favoreggiamento aggravato (e continuato)»; l'idoneità della condotta favoreggiatrice a legittimare l'intervento repressivo statale; la conseguente prevedibilità da parte del ricorrente di una reazione repressiva e sanzionatoria dello Stato. Sottolinea che per il favoreggiamento aggravato e continuato avrebbe potuto essere inflitta una pena detentiva fino a dieci anni di reclusione, superiore agli otto anni effettivamente scontati da [OSCURATO:PERSONA]. Nella seconda parte del primo motivo, con argomentazioni sovrapponibili a quelle formulate nel secondo motivo del ricorso proposto dalla Procura generale, il Ministero ricorrente deduce violazione o errata applicazione della legge n. 251/05 (c.d. ex Cirielli).6.2. Col secondo motivo, il Ministero deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla determinazione dell'entità dell'indennizzo. Sostiene che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che la Corte EDU aveva già liquidato un indennizzo di € 10.000,00 a titolo di danno morale e aveva respinto la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il risarcimento di danni materiali non ravvisando «alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale dedotto». Lamenta che non sia stata valutata dalla Corte di appello l'eccezione con la quale si sosteneva l'impossibilità per il ricorrente di duplicare le domande di ristoro. Sostiene che, in ogni caso, la somma già liquidata dalla Corte EDU avrebbe dovuto essere valutata ai fini del computo dell'indennizzo. Ricorda inoltre che, in tema di riparazione, assume rilevanza anche la colpa lieve, che può incidere sull'entità dell'indennizzo; si duole che la Corte territoriale non abbia compiuto alcuna valutazione in tal senso. 7. Con memoria pervenuta il 7 aprile 202:3, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti dalla Procura generale presso la Corte di appello di Palermo e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha formulato un motivo aggiunto. 7.1. Nel contrastare il ricorso della Procura generale di Palermo la difesa sviluppa argomentazioni diverse con riferimento a ciascun motvo. 7.1.1. Con riferimento al primo motivo, sostiene che la Procura ricorrente avrebbe dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e il motivo sarebbe pertanto inammissibile. Questa norma, infatti, consente di denunciare solo la violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità e la legge non ricollega nullità alcuna alle violazioni dell'art. 314 cod. proc. pen. dedotte nel ricorso. Al di là di tale considerazione, la difesa argomenta nel senso dell'infondatezza del motivo. Osserva che il principio di diritto, cui la Corte territoriale doveva attenersi quale giudice di rinvio, imponeva di verificare se [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto condotte ex ante idonee a determinare l'intervento dello Stato nella prospettiva del reato di favoreggiamento; che tale reato era estinto per prescrizione quando la sentenza di condanna divenne definitiva; che, pertanto, la condanna non avrebbe mai potuto essere confermata e la pena non avrebbe potuto essere eseguita neppure se l'imputato «si fosse reso reo confesso rispetto a tutte le condotte di reato attribuitegli». 7.1.2. Con riferimento al secondo motivo, la difesa rileva che, nella fattispecie in esame, la riforma del regime della prescrizione operata dalla legge n. 251/05 «non entra affatto in gioco» atteso che, anche se si volesse ammettere che la consumazione del reato di favoreggiamento cessò il 7 febbraio 1988, alla data del 10 maggio 2007 quel reato era certamente prescritto. 7.1.3 Contrastando le argomentazioni della Procura generale, ma anche integrando, per questa parte, il secondo motivo del proprio ricorso, la difesa si duole che la Procura ricorrente abbia fatto riferimento alla aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. Osserva che questa aggravante non è mai stata contestata, nemmeno in relazione al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, e sostiene che l'ordinanza impugnata non fa esplicito riferimento ad essa limitandosi a parlare di «favoreggiamento aggravato». Secondo la difesa, ritenendo sussistente tale aggravante, si lederebbe gravemente il diritto di difesa «aprendo - in questo caso sì - [...] un processo virtuale per il reato di favoreggiamento» e ignorando il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente ove si fa esclusivo riferimento al reato di favoreggiamento senza menzionare aggravanti. 7.2. Nel contrastare il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze la difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta, in gran parte, alle argomentazioni già sviluppate con riferimento al ricorso proposto dalla Procura generale di Palermo. 7.2.1. Con specifico riguardo al primo motivo, la difesa sottolinea che il Ministero ricorrente si sofferma sul «sinergico concorso» che l'ipotizzato favoreggiamento avrebbe assunto rispetto alla custodia in carcere, ma non spende una parola rispetto alla espiazione della pena, non essendo possibile immaginare una condotta idonea a legittimare l'irrogazione di una pena detentiva per un reato estinto. 7.2.2. Con riferimento al secondo motivo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] osserva che la sentenza rescindente del 24 giugno 2022 ha disegnato il perimetro del presente giudizio nella «verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave quale ostacolo al riconoscimento dell'indennizzo» e ha chiarito che la questione dell'esecuzione del giudicato CEDU, «già compiutamente definita», era estranea ad esso. Ne consegue che è estraneo al presente giudizio e non può formare oggetto di doglianza tra le parti, il versamento dell'indennizzo avvenuto nell'esecuzione di quel giudicato. Sottolinea, inoltre, che la totale autonomia fra l'indennizzo liquidato ai sensi dell'art. 41 CEDU e gli eventuali rimedi riparatori interni è stata costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza europea. 7.2.3. Quanto alla ipotizzata rilevanza della colpa lieve, la difesa sottolinea che la Corte territoriale ha ritenuto illegittimo l'ordine di esecuzione relativo ad un reato prescritto escludendo che, con riferimento a questa ipotesi, dovessero applicarsi i principi che escludono la riparazione in caso di dolo o colpa grave (pag. 15 dell'ordinanza impugnata). 14 M2) 7.3. Con la memoria del 7 aprile 2023, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha anche proposto un motivo nuovo deducendo - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. - violazione degli artt. 27, comma 2, e 117 Cost. con riferimento all'art. 6, par. 2 CEDU. La difesa sostiene che, attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] condotte di favoreggiamento «mai accertate da alcuna sentenza irrevocabile», sarebbe stata violata la presunzione di non colpevolezza e sottolinea che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata improduttiva di effetti penali. 8. il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte facendo proprie le considerazioni contenute nei ricorsi proposti dalla Procura generale di Palermo e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e chiedendone l'accoglimento. Ha chiesto, invece, il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il cui difensore, in data 24 maggio 2023 ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di procedere nell'esame dei motivi di ricorso occorre delineare, con maggior precisione di quanto. non sia stato fatto, l'oggetto del presente giudizio di riparazione. Non è sufficiente a tal fine il riferimento all'art. 314 cod. proc. pen., atteso che possono ricondursi entro l'ambito operativo di questa norma più ipotesi di ingiusta privazione della libertà personale in relazione alle quali il sorgere del diritto all'indennizzo si fonda su presupposti diversi. Nel presente procedimento hanno astratta rilevanza tre diverse ipotesi di applicazione dell'istituto previsto dal capo VIII del Titolo I del codice di rito. La prima, disciplinata dal primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., riguarda la, così detta, "ingiustizia sostanziale" della detenzione e si verifica quando una persona - prosciolta perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - era stata sottoposta, per quel fatto, a misura cautelare privativa della libertà personale. La seconda, disciplinata dall'art. 314 comma 2, cod. proc. pen., riguarda la così detta "ingiustizia formale" e si verifica quando una persona - prosciolta per qualsiasi causa o anche condannata - sia stata sottoposta, nel corso del procedimento o del processo, a misura cautelare privativa della libertà personale e si sia accertato, con decisione irrevocabile, che la misura era stata disposta o mantenuta «senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280» del codice di rito. Dopo una iniziale incertezza, la giurisprudenza si è consolidata nel senso che la nozione di «decisione irrevocabile» di cui all'art. 314, comma 2, comprenda, oltre alle decisioni adottate in fase cautelare, anche quelle adottate all'esito del giudizio di merito, sempre che dalle stesse si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura (fra le tante: Sez. 4, n. 8869 del 22/01/2007, Frajese, Rv. 240332; Sez. 4, n. 23896 del 09/04/2008, Greco, Rv. 240333; Sez. 4, n. 43458 del 15/10/2013, Taliento, Rv. 257194; Sez. 4, n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408; Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, v. 273089). Vi è poi un terzo caso, introdotto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 310 del 1996, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 314 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione». [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha ritenuto che tale mancata previsione fosse in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e con l'art. 5 della Convenzione EDU, che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzione ingiusta senza distinzioni di sorta. Com'è stato efficacemente osservato, la decisione della Corte costituzionale non consente di differenziare in modo radicale la situazione di chi abbia subito detenzione a causa di una misura cautelare che in seguito sia risultata ingiusta, rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione errato. Più precisamente, non consente di differenziare le due situazioni fino al punto da ritenere che la prima sia ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda debba essere, invece, ignorata (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210). Ne consegue, che le vicende dell'esecuzione non possono essere ritenute estranee all'orizzonte della riparazione dell'ingiusta detenzione e l'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen. deve essere applicato anche a queste vicende, sempre che dalle stesse derivi una ingiustizia della detenzione patita. 2. La giurisprudenza di legittimità si è interrogata sulla possibilità di applicare a tutte le ipotesi di ingiusta detenzione sopra indicate la causa ostativa espressamente prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. per chi abbia dato causa o concorso a dar causa con dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale. A questo proposito si è sottolineato che, ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena, ed è conforme al fondamento solidaristico dell'istituto che non possa considerarsi "ingiusta" la privazione della libertà personale causata (o concausata) da una condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato (cfr: Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606; Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Farris, Rv. 245311). Nondimeno si è ritenuto che, nel valutare la condotta ostativa, si debba tenere conto dei presupposti che hanno determinato la detenzione poi rivelatasi ingiusta. 2.1. Con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 314, cornma 2, cod. proc. pen. le Sezioni Unite hanno affermato che «la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.» e, tuttavia, tale causa ostativa non può operare quando l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). In questo caso, infatti, la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato è preclusa dalla constatazione che il giudice della cautela disponeva, per negare o revocare la misura, degli stessi elementi sulla base dei quali il giudice di merito ha escluso la sussistenza delle condizioni di applicabilità della stessa, sicché la condotta dell'interessato, ancorché dolosa o gravemente colposa, non può aver avuto efficacia sinergica rispetto alle determinazioni assunte nella fase cautelare. A questo orientamento la giurisprudenza di legittimità si è costantemente uniformata affermando che «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare» (fra le tante: Sez. 4, n.5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Longordo, Rv. 274765). Muovendosi nel solco tracciato dalla sentenza D'Ambrosio, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. possa trovare applicazione anche quando l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura sia conseguenza della qualificazione attribuita ai fatti all'esito del giudizio di merito. Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è stato dunque ritenuto sussistente: - nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata all'esito del giudizio di merito in 17 ar) ragione di diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del procedimento cautelare (Sez 4. n. 39535 del 29/5/2014, Scalise, Rv. 261408; Sez. 4 n. 43458 del 15/10/2013, Taliento, Rv. 257194; Sez. 4 n. 23896 del 9/4/2008, Greco, Rv. 240333).; - nell'ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica abbia portato a ritenere applicabile una fattispecie incriminatrice che non avrebbe consentito l'applicazione di misure cautelari privative della libertà personale in ragione della pena edittale, inferiore ai limiti indicati nell'art. 280, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270099; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621; Sez. 4 n. 44596 del 16/4/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245437; Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Frajese, Rv. 240332). In queste ipotesi, all'accertamento della illegittimità della misura consegue, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., il diritto all'indennizzo, salva la verifica che l'imputato abbia dato causa o concorso a dare causa alla custodia con dolo o colpa grave. Ed invero, sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite D'Ambrosio, tale verifica non è necessaria solo nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni d applicabilità della misura sia avvenuta sulla base dei medesimi elementi in forza dei quali il giudice cautelare aveva ritenuto di dover disporre la privazione della libertà personale. 2.2. Quando ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione», la Corte costituzionale non si è pronunciata in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto e ha rimesso all'interprete il compito di determinarli (sul punto, in motivazione: sez. 4 n. 35333 del 5/7/2001, Sandbergh, Rv. 219883; Sez. 4, n. 8117 del 24/11/2005, dep. 2006, Arrisicato, Rv. 233647; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735). Non ha certamente escluso, però, che la condizione ostativa dell'aver dato causa (o concorso a dar causa) con dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale debba operare anche in questo caso e in tal senso si è costantemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità. Si è affermato, infatti, che il diril:to alla riparazione è configurabile anche quando la restrizione della libertà deriva «da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione della pena, a causa di un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione», ma, perché un indennizzo possa essere liquidato, è comunque necessario che, al verificarsi di un tale errore, l'interessato non abbia dato causa o concorso a dar causa con un comportamento doloso o gravemente colposo (Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, brio, Rv. 281735). Da quanto esposto emerge che - a differenza di quanto avviene per la riparazione della ingiusta detenzione sofferta in fase cautelare - il diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione sofferta in fase esecutiva presuppone un "errore giudiziario". In questo caso, dunque, non trova applicazione il principio affermato dalla citata sentenza Sez. U., n. 51779/2013, Nicosia, secondo il quale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, «ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena». L'ingiustizia della detenzione patita in fase esecutiva, infatti, presuppone che una pena sia stata ingiustamente espiata per esservi stato un errore dell'autorità giudiziaria nell'emissione dell'ordine di esecuzione. Questo incide, inevitabilmente, anche sulla individuazione della colpa ostativa. Non si deve valutare, infatti, se la condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato abbia dato causa o concorso a dare causa, con valutazione ex ante, a una privazione della libertà personale poi rivelatasi ingiusta; ma, una volta accertata l'esistenza di un errore nella fase esecutiva, ci si deve chiedere se il condannato l'abbia causato o abbia contribuito a causarlo con dolo o colpa grave, oppure (quando ciò abbia rilevanza) abbia ritardato col proprio comportamento doloso o gravemente colposo, l'accertamento di quell'errore determinando il protrarsi dell'ingiusta espiazione della pena. Si è sottolineato in tal senso che, una volta verificata l'illegittimità originaria o sbpravvenuta di un ordine di esecuzione, l'eventuale colpa ostativa «deve essere ricercata in stretto rapporto all'atto giudiziario di cui trattasi» (Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689, pag. 7 della motivazione). 3. Applicando i principi così illustrati alla complessa vicenda oggetto del presente giudizio, si deve subito osservare che, nel caso di specie, non è dato ravvisare nessuna diversità tra la valutazione compiuta dai giudici della cautela, che (in data 24 dicembre 1992) sottoposero [OSCURATO:PERSONA] alla misura della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110 1 416 e 416 bis cod. pen., e la valutazione compiuta nel giudizio di cognizione, all'esito della quale l'imputato, ritenuto responsabile del reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, fu condannato alla pena di anni dieci di reclusione. Il contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di qualificare determinate condotte come concorso esterno in associazione di tipo mafioso o come favoreggiamento, infatti, non ebbe effetti concreti nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] perché i fatti a lui ascritti non furono mai diversamente qualificati, neppure nella sentenza di assoluzione della Corte di appello di Palermo del 4 maggio 2001, che fu pronunciata per "insussistenza del fatto". Poiché i fatti ascritti a [OSCURATO:PERSONA] sono sempre stati qualificati, sia dai giudici della cautela che dai giudici della cognizione, come concorso esterno in associazione di tipo mafioso, nel caso di specie, la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione non si fonda su una diversa qualificazione giuridica operata nel corso del giudizio, ma sulla constatazione che, secondo la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ([OSCURATO:PERSONA] n. 3 c. Italia - Quarta Sezione - sentenza 14 aprile 2015 ricorso n. 66655/13), nel ritenere integrata la fattispecie di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen., è stato violato l'art. 7 della Convenzione («Nulla poena sine lege») perché la fattispecie del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso sarebbe divenuta chiara e prevedibile solo dal momento in cui è intervenuta la prima delle sentenze chiarific:atrici delle Sezioni unite in questa materia (vale a dire, la sentenza Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386). Tanto premesso, si deve osservare che - come questa Corte di legittimità ha già chiarito (Sez.1 n. 43112 del 6/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273905) - l'obbligo di conformare l'ordinamento interno alla decisione emessa dalla Corte EDU ai sensi dell'art. 46 CEDU non poteva essere adempiuto in altro modo che dichiarando «ineseguibile e improduttiva di effetti penali» la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Palermo il 25 febbraio 2006, divenuta irrevocabile il 10 maggio 2007 e - come si legge a pag. 11 della sentenza n. 43112/17 - non v'era «alcuno spazio per revocare il giudic:ato di condanna», la cui eliminazione non è stata «richiesta, né direttamente né indirettamente, dalla Corte EDU, com'è desumibile - oltre che dall'assenza di riferimenti testuali a una tale possibilità - dalle statuizioni relative al rigetto della domanda di equa soddisfazione, rilevante ai sensi dell'art. 41 CEDU, contenute nel punto 4 del dispositivo della decisione in esame». 4. La prima sentenza rescindente (Sez. 4, n. 7463/21 del 20/01/2021) si è mossa all'interno delle coordinate ermeneutiche sin qui illustrate quando ha affermato (pag. 12 della motivazione) che - pur tenendo coni:o della peculiarità della vicenda - nel caso in esame le disposizioni degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. potevano avere uno spazio applicativo che doveva essere verificato. È coerente con tale impostazione, l'aver ricordato che tali disposizioni non operano solo con riferimento alla privazione della libertà personale sofferta in fase cautelare e l'aver sostenuto che «il diritto all'equa riparazione per la detenzione ingiustamente patita può fondarsi anche su di un erroneo ordine di esecuzione (sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 12 giugno - 25 luglio 1996), così potendosi configurare, per analogia, il danno per "imputazione ingiusta"». Con queste argomentazioni, la sentenza in parola ha indicato il perimetro di ammissibilità della domanda (che l'istante aveva proposto nelle forme dell'incidente di esecuzione) sia con riferimento alla privazione della libertà personale avvenuta nella fase cautelare che con riferimento alla privazione della libertà personale avvenuta in esecuzione della condanna e ha indicato al giudice di rinvio che era necessario interrogarsi anche sulla possibile illegittimità di un ordine di esecuzione 'fondato su una condanna che, pur non essendo stata revocata, era stata dichiarata «ineseguibile e improduttiva di effetti penali» (Sez. 1, n. 43112/2017 già citata). È altrettanto coerente con queste premesse che, annullando la prima ordinanza della Corte di appello di Palermo (del 12 novembre 2019), la sentenza n. 7463/21 abbia ricordato al giudice di rinvio la necessità di valutare la sussistenza del dolo o della colpa grave dell'interessato, quali elementi ipoteticamente ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione. Tale valutazione, infatti, era stata completamente omessa dall'ordinanza annullata e pertanto il giudice di rinvio è stato richiamato alla doverosità di tale accertamento, che è necessario non soltanto nel caso in cui sia ritenuta ingiusta la detenzione cautelare, ma anche quando sia ritenuto errato l'ordine di esecuzione. 5. La sentenza Sez. 4 n. 7463/21 ha sottolineato che, per valutare la sussistenza di una eventuale condotta dolosa o gravemente colposa, i giudici di rinvio potevano tenere conto di quanto accertato nel giudizio di cognizione. Ha osservato, infatti, che «la decisione della Corte EDU non influisce sulle fonti di prova che hanno condotto i giudici di merito ad affermare la piena responsabilità dell'imputato» (pag. 12 della motivazione). Questo principio è stato ribadito dalla sentenza Sez. 3 n. 27701/22 del 24 giugno 2022 che, infatti, ha invitato il giudice del nuovo rinvio a valutare le condotte già individuate nella prima ordinanza al fine di verificare se le stesse, «con giudizio ex ante, rendevano prevedibile l'intervento dello Stato in relazione alla diversa fattispecie di reato di favoreggiamento». Ogni questione relativa alll'individuazione delle condotte da valutare ai fini della sussistenza del dolo o della colpa grave è stata pertanto già definitivamente risolta e il tema non può nuovamente essere affrontato in questa sede. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo dr ricorso aggiunto formulato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nella memoria del 7 aprile 2023. Tutti gli altri motivi di ricorso devono essere esaminati muovendosi nella cornice ermeneutica sin qui delineata.6. Come si è detto, con la sentenza n. 27701/22 del 24 giugno 2022 la Terza Sezione penale di questa Corte ha chiesto al giudice di rinvio «di valutare, sulla scorta delle individuate condotte ritenute rilevanti, già evidenziate nell'ordinanza impugnata, con autonomo giudizio, se le stesse, con giudizio ex ante, rendevano prevedibile l'intervento dello Stato in relazione alla diversa fattispecie di reato di favoreggiamento». Alla Corte di appello, dunque, non è stato chiesto di qualificare diversamente i fatti e di verificare se in relazione a fatti diversamente qualificati come violazioni dell'art. 378 cod. pen. sarebbe stata possibile l'adozione di misure cautelari o la pronuncia di una sentenza di condanna. Le è stato chiesto, invece, di apprezzare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili, non nella prospettiva della partecipazione all'associazione di tipo mafioso (mai contesl:ata al [OSCURATO:PERSONA]), bensì nella prospettiva del favoreggiamento personale. Pertanto, nel rispetto dei principi che regolano la materia (principi che la sentenza rescindente non ha in alcun modo smentito), la Corte territoriale doveva valutare se le condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA], ancorc:hé non integranti estremi di reato, fossero rivelatrici di eclatante o macroscopica negligenza o imprudenza, o fossero state compiute in violazione di leggi o di regolamenti. I giudici di rinvio avrebbero poi dovuto chiedersi se quelle condotte avessero determinato la falsa apparenza di un illecito penale: nella specie, del favoreggiamento di delitti commessi da esponenti di spicco della associazione o della associazione stessa (la sentenza rescidente parla di «favoreggiamento sia delle singole vicende accertate [...] sia dell'associazione mafiosa»). Avrebbero dovuto valutare, infine, se le condotte individuate fossero state causa o concausa della detenzione. Come già detto, infatti, per giurisprudenza costante, il giudice della riparazione non deve stabilire, con valutazione "ex ante", se la condotta dolosa o gravemente colposa accertata integri estremi di reato, «ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto» (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 2895 del 13/12/2005, Mazzei, Rv. 232884; Sez. 4, n. 10987 del 15/02/2007, Marchesi, Rv. 236508; Sez. 4, Sentenza n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). 7. Tenendo conto di questi criteri ermeneutici, nel valutare se la custodia cautelare sofferta da [OSCURATO:PERSONA] dal 24 dicembre 1992 al 31 luglio 1995 fosse suscettibile di equo indennizzo ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.(questa è, infatti, la norma cui si fa riferimento), la Corte di appello non avrebbe dovuto chiedersi (come invece ha fatto) se, nel momento in cui la misura fu adottata, il reato di favoreggiamento fosse perseguibile o estinto per prescrizione, ma avrebbe dovuto chiedersi se, l'aver posto in essere condotte astrattamente idonee ad integrare questo reato, avesse inciso sull'adozione della misura cautelare, che fu disposta per la diversa fattispecie criminosa prevista dagli artt. 110, 416, 416 bis cod. pen. Non rileva in contrario che, secondo la Corte EDU, l'applicazione di questa fattispecie non fosse chiara e prevedibile quando la condotta fu commessa, purché fosse chiara e prevedibile (ed è per questo che la sentenza di anullamento ha chiesto un accertamento in tal senso) la possibilità che la condotta realizzata, poiché volta a favorire delitti commessi dai partecipi di una associazione mafiosa e l'associazione stessa, determinasse l'intervento della autorità giudiziaria e l'adozione di un provvedimento privativo della libertà personale. Ed invero, come precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Inoltre, poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. Dalle considerazioni svolte consegue l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA]. Non rileva, infatti, se la condotta che l'ordinanza impugnata descrive e riferisce essere stata tenuta il 7 febbraio 1988, autonomamente considerata, possa essere qualificata come favoreggiamento. Rileva, invece, la constatazione che l'ordinanza impugnata non è incongrua, né contraddittoria, né manifestamente illogica quando sostiene che le condotte accertate nel giudizio di merito (descritte alle pagine 5 e ss.), complessivamente considerate, creavano l'apparenza di un favoreggiamento dell'attività del sodalizio mafioso e di quella di singoli affiliati ed era prevedibile che queste condotte fossero (come in effetti furono) fattore condizionante dell'evento detenzione. A questo proposito si deve sottolineare che tali argomentazioni sarebbero congrue - e idonee ad escludere il diritto all'indennizzo - anche se, all'esito del giudizio di cognizione, [OSCURATO:PERSONA] fosse stato assolto per insussistenza dél fatto. Anche in questo caso, infatti, si sarebbe dovuto constatare che egli aveva dato causa, con una condotta dolosa (o comunque gravemente colposa), alla privazione della libertà personale. Tanto basta ad escludere che l'equo indennizzo di cui all'art. 314, comma 1, cod. pen. possa essere liquidato con riferimento al periodo di detenzione sofferto in fase cautelare. Non vi sarebbe infatti alcuna ragionevolezza in un sistema che ritenesse dovuto un indennizzo per ingiusta detezione in ragione della incerta qualificazione giuridica di un fatto e non riconoscesse il diritto all'indennizzo nel caso in cui, all'esito del giudizio di cognizione, quello stesso fatto sia stato ritenuto non sussistente. Alla luce delle considerazioni svolte deve concludersi per l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA]. 8. Nei rispettivi ricorsi, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze si dolgono che sia stato liquidato a [OSCURATO:PERSONA] un equo indennizzo per la detenzione sofferta in espiazione di pena detentiva a far data di 10 maggio 2007. Deve essere esaminato per primo, perché manifestamente infondato, il secondo motivo del ricorso proposto dalla Procura generale di Palermo, ripreso dall'Avvocatura dello Stato nella seconda parte del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze. A questo proposito è sufficiente osservare che, anche applicando - come secondo i ricorrenti doveva essere fatto - la disciplina della prescrizione vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 251/05 (c.d. ex Cirielli), il termine massimo di prescrizione del reato di favoreggiamento aggravato sarebbe pari a quindici anni e quel reato (che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso in esecuzione di un disegno criminoso untario dal 1979 al 1988) si sarebbe estinto nel 2003, molti anni prima del 10 maggio 2007 quando la sentenza di condanna divenne esecutiva. 9. Nei rispettivi ricorsi, la Procura generale di Palermo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze si dolgono che, nell'applicare i principi di diritto indicati dalla sentenza rescindente, la Corte di appello non si sia limitata (come le era stato chiesto) a «valutare, sulla scorta delle individuate condotte ritenute rilevanti, già evidenziate nell'ordinanza impugnata, con autonomo giudizio, se le stesse, con giudizio ex ante, rendevano prevedibile l'intervento dello Stato in relazione alla diversa fattispecie di reato di favoreggiamento» (pag. 11 della sentenza di annullamento), ma abbia proceduto a riqualificare i fatti dei quali [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, giungendo a ritenere che l'ordine di esecuzione del 10 maggio 2007 fosse illegittimo perché riferibile a un reato (favoreggiamento continuato aggravato ex art. 61 n. 9 cod. pen.) ormai estinto per prescrizione. Col primo motivo di ricorso (a differenza di quanto sostenuto dalla difesa [OSCURATO:PERSONA]), la Procura generale di Palermo non ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma, genericamente, «violazione ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.» Pertanto, tale motivo di ricorso non può essere dichiarato inammissibile. Nel merito, i ricorsi proposti dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo e dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze colgono nel segno nella parte in cui rilevano che non è consentito al giudice della riparazione sostituirsi al giudice della cognizione nella qualificazione giuridica dei fatti per i quali vi è stata affermazione della responsabilità penale. Un tale potere, infatti, non può ritenersi esistente - pur tenendo conto della peculiarità del caso in esame - neppure per effetto della decisione della Corte EDU, alla quale si è ottemperato, in sede di esecuzione, con la citata sentenza n. 43112 del 6 luglio 2017. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che ciò non comporti l'annullamento dell'ordinanza impugnata essendo possibile procedere ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. 10. Per meglio comprendere i termini della questione occorre tornare alla prima sentenza rescindente (Sez. 4, n. 7463/21 del 20/01/2021), secondo la quale, poiché il diritto all'equa riparazione per la detenzione ingiustamente patita può fondarsi anche su un erroneo ordine di esecuzione, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare se fosse configurabile «per analogia» un «danno per "imputazione ingiusta"». Tale valutazione non è stata computa dall'ordinanza della Corte di appello di Palermo del 22 dicembre 2021, annullata dalla Terza Sezione penale di questa Corte con la sentenza n. 27701/22. In quella ordinanza, infatti, la Corte di appello di Palermo ha ritenuto la sussistenza di una colpa ostativa nella prospettiva della partecipazione al reato associativo (prospettiva che è stata censurata dalla sentenza di annullamento), ma nulla ha detto quanto alla possibile illegittimità dell'ordine di esecuzione. L'ordinanza oggetto del presente giudizio, invece, ha compiuto tale valutazione e lo ha fatto nella prospettiva del reato di favoreggiamento perché a questo reato faceva riferimento la sentenza rescindente. Non ha considerato, però, che quel riferimento era volto esclusivamente a valutare l'efficacia sinergica dei comportamenti tenuti rispetto alla privazione della libertà personale e non poteva certo attribuire al giudice del rinvio un potere che non gli è proprio: quello di "riscrivere" l'imputazione, diversamente qualificare il fatto ritenuto in sentenza e decidere se, per questo diverso fatto, alla data del 10 maggio 2007, un ordine di esecuzione avrebbe potuto essere emesso. Con la sentenza n. 27701/22 del 24 giugno 2022, questa Corte di legittimità ha chiesto al giudice del nuovo rinvio di valutare se le condotte accertate nel giudizio di cognizione - poiché «sinergiche al favoreggiamento» di associati a delinquere in relazione a specifici delitti o al delitto di associazione mafiosa - potessero rendere prevedibile, pur in presenza di un indirizzo giurisprudenziale in ipotesi ancora non consolidato, una condanna per violazione degli artt. 110, 416 bis cod. pen. La sentenza rescindente non ha specificato se la rilevanza, sinergica al favoreggiamento, delle condotte dolose o gravemente colpose accertate nel giudizio di cognizione dovesse essere valutata con riferimento alla privazione della libertà personale patita a titolo di custodia cautelare o anche rispetto a quella patita a titolo di esecuzione della pena; ma non era tenuta a farlo, perché l'ordinanza che doveva esaminare non aveva operato tale distinzione, ma aveva ritenuto rilevanti e sinergiche, nella causazione della privazione della libertà prima e della pena poi, condotte riferibili al reato di partecipazione alla associazione di tipo mafioso, mai contestato al ricorrente. 10.1. La Corte di appello ha ritenuto di dover applicare il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente non soltanto alla detenzione sofferta in custodia cautelare, ma anche alla privazione della libertà personale sofferta nella fase esecutiva. Così facendo, è incorsa in un duplice errore di diritto: - in primo luogo, perché ha ritenuto di poter diversamente qualificare come violazioni degli artt. 81, comma 2, 378 e 61 n. 9 cod. pen. fatti che erano stati qualificati in una sentenza definitiva di condanna come violazioni degli artt. 110, 416 e 416 bis cod. pen. e ne ha tratto la conclusione che un ordine di esecuzione non avrebbe potuto essere emesso perché, alla data del 10 maggio 2007, il reato di favoreggiamento era estinto per prescrizione;- in secondo luogo, perché ha ritenuto che tale diversa qualificazione giuridica impedisse di verificare se all'errore dell'ordine di esecuzione avesse contribuito con dolo o colpa grave il comportamento del condannato. A questo proposito si deve osservare che la sopravvenuta illegittimità dell'ordine di esecuzione a seguito del quale [OSCURATO:PERSONA] fu ristretto in espiazione pena, non può essere affermata riferendo quell'ordine a una condanna per favoreggiamento mai pronunciata; e l'errore dell'autorità giudiziaria che quell'ordine ha emesso non può certo essere individuato nell'aver dato esecuzione a una condanna relativa a un favoreggiamento ormai prescritto. Non a caso, la prima sentenza rescindente, nel ricordare che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione è applicabile anche nella fase dell'esecuzione della pena, aveva invitato i giudici di merito a valutare se, nel caso di specie, alla luce della sentenza della Corte EDU e della ritenuta violazione dell'art. 7 della Convenzione, fosse configurabile «per analogia» un «danno per "imputazione ingiusta"», ma non aveva ipotizzato una diversa qualificazione giuridica del fatto, non consentita al giudice della riparazione. Come già detto, questi errori non hanno avuto influenza sul dispositivo perché l'indennizzo liquidato è stato comunque riconosciuto, in maniera del tutto corretta, con esclusivo riferimento alla ingiusta detenzione patita in fase esecutiva. 11. Poiché solo la prima sentenza rescindente si è occupata dell'eventuale ingiustizia della pena espiata in fase esecutiva, il tema deve essere affrontato prendendo le mosse dalle indicazioni contenute in quella sentenza. Ci si deve chiedere, pertanto, se, nel particolare caso che ci occupa, l'illegittimità dell'ordine di esecuzione possa essere desunta dalla constatazione che quell'ordine era fondato su una sentenza dichiarata «ineseguibile e improduttiva di effetti penali». In altri termini, si deve valutare se la dichiarazione di "non eseguibilità" di una sentenza possa operare solo per il futuro o consenta di valutare illegittima ex post l'esecuzione di una pena già interamente scontata. Depone in favore della seconda soluzione, la constatazione che - come questa Corte di legittimità ha affermato con la sentenza n. 43:112/17 del 6 luglio 2017 - l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da una condanna emessa dal giudice italiano in violazione di una norma della Convenzione EDU era doverosa, ancorché [OSCURATO:PERSONA] avesse interamente scontato la pena inflittagli. Si è ritenuto, infatti, che l'intervento del giudice dell'esecuzione fosse possibile, ai sensi degli artt. 666 e 670 cod. proc. pen., perché questi è il «garante della legalità della sentenza in fase esecutiva» e compete a lui, se necessario, «ricondurre la decisione censurata ai canoni della legittimi1:à» (pag. 11 della motivazione). Si è affermato, inoltre, (pag. 8 della motivazione) che un percorso di tutela giurisdizionale era ineludibile, anche se la pena era stata già scontata, essendo necessario tenere conto «degli effetti penali ulteriori rispetto a quelli connessi all'esecuzione della pena principale»; effetti che la sentenza di condanna, ancorché non revocata, non doveva più produrre. In questa prospettiva, le indicazioni contenute nella prima sentenza rescindente (sez. 4, n. 7436/21 del 20 gennaio 2021) - secondo la quale «il diritto all'equa riparazione per la detenzione ingiustamente patita può fondarsi anche su di un erroneo ordine di esecuzione [...] così potendosi configurare, per analogia, il danno per "imputazione ingiusta" oggetto del caso in esame» - assumono chiaro significato. Poiché la sentenza di condanna non è più produttiva di effetti (e non potrebbe più essere eseguita), il titolo di detenzione sulla base del quale la pena è stata scontata non è più legittimo e la detenzione patita in forza di quel titolo può essere ritenuta "ingiusta" con applicazione analogica. Ciò consente di ritenere che la cessata efficacia della sentenza di condanna determini la sopravvenuta illegittimità dell'ordine di esecuzione. 12. Come si è detto, la causa ostativa rappresentata dall'aver dato causa o contribuito a dar causa con dolo o colpa grave alla detenzione sofferta opera anche nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione dipende da illegittimità originaria o sopravvenuta dell'ordine di esecuzione. Poiché l'ingiustizia della detenzione patita in fase esecutiva presuppone un errore dell'autorità giudiziaria, l'esistenza della causa ostativa deve essere valutata in rapporto all'atto giudiziario errato e ci si deve chiedere se il condannato abbia causato o concausato, con dolo o colpa grave, l'errore verificatosi nella fase esecutiva anche, eventualmente, ritardandone l'accertamento e determinando il protrarsi della detenzione (cfr. Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, cit.). I ricorrenti si dolgono, invece, che la Corte territoriale non abbia valutato, con giudizio ex ante, se la privazione della libertà personale, ex post rivelatasi ingiusta, potesse essere stata causata o concausata dal comportamento tenu