CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 luglio 2025
Cassazione n. 37876/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 del TRIBUNALE di LANCIANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'omessa revoca della patente di guida; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lanciano ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta delle parti per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2 -bis, d.lgs. n. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada»), cui è conseguita la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 2. Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila ha proposto ricorso articolando un unico motivo deducente la violazione dell'art. 186, commi 2, lett. c), e 2 -bis, cod. strada. Nonostante l'accertamento di un tasso alcolemico pari a 2,72 g/I e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, il Tribunale avrebbe applicato la detta sanzione amministrativa accessoria in luogo della revoca della patente di guida, invece prevista ex lege dal citato comma 2 -bis per i casi in cui il conducente in stato di abbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, abbia provocato un incidente stradale. 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe ed è stata depositata documentazione attestante il decesso dell'imputato durante la pendenza del presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Essendo stato acquisito agli atti il certificato anagrafico di morte dell'imputato (intervenuta il 21 luglio 2025), il reato di cui all'imputazione è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi della sentenza di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta morte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso