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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35781/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21012/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] dal foro di Asti e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, con procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio del secondo difensore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino ed elettivamente domicialito presso l'indirizzo PC del difensore iscritto nel REGINDE; - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] geom.

ROBERTO e UGONIA arch.

ANNALISA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Asti e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma ed elettivamente domiciliati in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio del secondo difensore; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 268 depositata il 6 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione del 15 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] evocava, dinanzi al Tribunale di Alba- Sezione distaccata di Bra, [OSCURATO:PERSONA] per accertare la non conformità della costruzione realizzata dal convenuto allo stato ante demolizione, con conseguente violazione delle distanze legali e con condanna al ripristino dello status quo ante, oltre all'esistenza di infiltrazioni d'acqua ed alle lesioni strutturali causate al fabbricato di proprietà dell'attore dai lavori di ristrutturazione eseguiti dal convenuto, con riconoscimento del diritto al rimborso dei costi per la loro eliminazione, nonché l'insussistenza del diritto del convenuto alla posa in opera del canale di gronda, da cui sorgeva il diritto al rimborso dei costi per la messa in sicurezza della riva dilavata e del pilastro del portico attoreo danneggiato, e la condanna per il risarcimento dei danni derivati da tutte le condotte sopra descritte; - istaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto che chiedeva ed otteneva autorizzazione a chiamare in manleva il geom. [OSCURATO:PERSONA] e l'arch. [OSCURATO:PERSONA] (nella loro qualità di progettisti della costruzione), i quali nel costituirsi spiegavano domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto al fine di ottenere il residuo pagamento dei compensi professionali, il Giudice adito, con sentenza n. 233/2014, rigettava le domande attoree e la domanda in manleva, mentre accoglieva parzialmente la domanda dei professionisti; - sul gravame interposto dal TORRERO e sull'appello incidentale condizionato del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Torino, nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA] e della UGONIA, con sentenza n. 268/2017, accoglieva parzialmente l'appello principale, rigettato quello incidentale.

Nel dettaglio, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale - premesso che la materia trovava regolamentazione nella disciplina dettata dall'art. 27 delle NTA - rilevava che gli interventi sugli immobili rientranti nel [OSCURATO:PERSONA] (tra i quali erano pacificamente inclusi quelli oggetto di causa) includevano solo la possibilità di una ristrutturazione (una tantum) con ampliamenti nelle altezze e tolleranza di un metro (in più o in meno), finalizzate all'allineamento delle quote di imposta minima e all'orizzontamento dei piani nei limiti dei m.

2.70. Tanto chiarito, la Corte del merito accertava che i lavori eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA], quali l'abbattimento e la ricostruzione con ampliamento di immobile, non rientravano nelle ristrutturazioni suscettibili di autorizzazione ai sensi della normativa evocata.

Infatti, il giudice di appello - appurato che il vecchio fabbricato era stato demolito e al suo posto era stato costruito uno nuovo che non era copia fedele del vecchio manufatto - rilevava che la sopraelevazione realizzata costituiva una "nuova costruzione", con conseguente inapplicabilità della regola della prevenzione di cui all'art. 873 c.c., stante l'obbligo di rispettare le distanze minime tra le costruzioni e - comunque - dal confine previsto dalle disposizioni regolamentari e violato dal [OSCURATO:PERSONA].

In riferimento all'ipotesi conservativa, la Corte di appello, accertata l'infondatezza nel merito, rilevava altresì l'assenza di domanda sul punto da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale anche in sede di precisazioni delle conclusioni, ammettendo la natura di nuova costruzione dell'opera realizzata, si era limitato a chiamare in causa i professionisti cui aveva affidato l'incarico di progettazione delle opere al fine di essere manlevato.

Quanto alla domanda di risarcimento danni per infiltrazioni e lesioni dell'immobile del TORRERO, la Corte del merito - precisato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. accertata dal giudice di prime cure trovava applicazione solo nel caso di danni derivanti dall'intrinseco dinamismo autonomo potenzialmente foriero di danno, non ricorrente nel caso di specie - rilevava, in ogni caso, che il danneggiante [OSCURATO:PERSONA], una volta accertata l'esistenza del nesso causale in virtù dello stretto rapporto tra il fatto dannoso e l'evento, doveva fornire la prova liberatoria del caso fortuito, data la natura oggettiva della responsabilità in esame.

Nella specie, come accertato dalla CTU, le infiltrazioni erano state cagionate dallo sbancamento e dalla rottura delle marne sottostanti i fabbricati confinanti e il [OSCURATO:PERSONA], con scrittura del 10 ottobre 2005, si era esplicitamente assunto la responsabilità di ogni danno eventualmente verificatosi a seguito dell'esecuzione degli interventi edilizi sulla sua proprietà.

Riteneva, quindi, la Corte torinese che le infiltrazioni e gli allagamenti emersi in seguito ai lavori eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere imputati come conseguenza normale della condizione di rottura degli equilibri costituiti dalle stratificazioni delle marne argillose presenti nel substrato dei fondi tra gli immobili, per effetto dello sbancamento eseguito dallo stesso.

Peraltro, l'imbibizione dei muri e la condizione di umidità preesistente, pur riscontrata e presente a prescindere dai lavori in questione, poteva aver inciso nella ridotta capacità di tenuta, ma ciò in misura assai modesta e comunque inidonea ad escludere il nesso di causalità riscontrato.

Con riguardo all'appello incidentale condizionato, la Corte distrettuale, in applicazione dell'art. 1669 c.c., accoglieva l'eccezione di decadenza e prescrizione proposta dai professionisti, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto la domanda di manleva ben oltre il termine di un anno, stante l'abbandono del cantiere nell'anno 2008 da parte dei progettisti; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su tre motivi, cui resiste il Torrero con controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato su un unico motivo; - il [OSCURATO:PERSONA] e la UGONIA resistono con separato controricorso; - il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 16 novembre 2021, in prossimità delle quale il solo TORRERO curava il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.; - rinviato il processo per impedimento del relatore, il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 19 maggio 2022.

Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente principale lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.827 e ss. c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice del gravame errato nel non ritenere applicabile il c.d. principio della prevenzione di cui all'art. 873 c.c., attesa la natura di "nuova costruzione" del fabbricato di sua proprietà.

Il ricorrente aggiunge che, anche qualificando il proprio edificio come "nuova costruzione", non si potrebbe comunque escludere l'applicazione del principio di prevenzione, sia alla luce della disciplina di cui al regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] d'Alba - che contemplerebbe implicitamente anche l'ipotesi della costruzione in aderenza e/o in appoggio a quella confinante di proprietà del vicino - sia a fronte della disciplina codicistica sul tema.

Ne deriverebbe la legittimità dell'intervento edilizio da lui operato che, a suo avviso, avrebbe potuto costruire in aderenza e/o appoggio al fabbricato del TORRERO e di quello riguardante la sopraelevazione, trovandosi il pregresso immobile (demolito e poi ricostruito) proprio sulla linea di confine in aderenza e/o appoggio a quello del vicino.

Ancora, il ricorrente censura la sentenza impugnata anche laddove ha ritenuto che giudice di prime cure avesse accolto un'eccezione/domanda riconvenzionale mai formulata in giudizio dal convenuto, quando invece il Giudice adito avrebbe solo e correttamente valutato in concreto la fondatezza delle tesi attoree, ritualmente contestate dal convenuto.

Il motivo va respinto.

La Corte del merito ha rilevato che la materia era disciplinata dalle norme regolamentari comunali e segnatamente dall'art. 27 delle NTA, dal quale si evinceva che gli interventi sugli immobili siti nel [OSCURATO:PERSONA], zona A, come quelli oggetto di causa, erano consentiti in termini limitati che includevano, oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, la possibilità di una ristrutturazione (una tantum), con ampliamenti nelle altezze e con tolleranza di un metro (in più o in meno), finalizzate all'allineamento delle quote di imposta minima e all'orizzontamento dei piani nei limiti dei m.

2.70. Il giudice di appello ha, poi, accertato che i lavori eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA], quali l'abbattimento e la ricostruzione di immobile con ampliamento, non rientravano nelle ristrutturazioni suscettibili di autorizzazione ai sensi della disciplina evocata, comprendendo solo determinate fattispecie, quali "il ripristino o la sostituzione di elementi costituitivi dell'edificio, l'eliminazione o la modifica e l'inserimento di nuovi impianti" (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).

Pertanto, attesa la natura di "nuova costruzione" del fabbricato realizzato, in quanto frutto di un processo di demolizione e di ricostruzione con incremento di volumetria (come accertato anche dal giudice di prime cure), la Corte distrettuale, nel discostarsi dalla decisione del primo giudice, ha affermato che quest'ultimo non aveva tenuto in considerazione il fatto che, a fronte della limitazione degli interventi consentiti (quali quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria o quelli di ristrutturazione edilizia, "escluso demolizione e ricostruzione su edifici di civile abitazione con aumenti in misura non superiore al 20%"), fosse stato previsto dalla disciplina applicabile l'obbligo di rispetto delle distanze minime tra le costruzioni e, comunque, dal confine (v. pag. 13 della sentenza impugnata) di cinque metri, con conseguente deroga all'art. 873 c.c.

Ora, per quanto concerne la qualifica del fabbricato come "nuova costruzione" data dal giudice di appello, va ribadito che nell'ambito delle opere edilizie è ravvisabile una "ricostruzione" quando l'opera di modifica dell'edificio preesistente si traduce non soltanto nell'esatto ripristino della costruzione precedente, ma anche nella riduzione della volumetria rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, mentre è ravvisabile una "nuova costruzione" quando l'opera di modifica si traduce non soltanto nella realizzazione "ex novo" di un fabbricato, ma anche in qualsiasi modificazione della volumetria dell'edificio preesistente che ne comporti un aumento della stessa (cfr. Cass. n. 28612 del 2020), come avvenuto nel caso di specie ed accertato dal c.t.u.

Ancora, secondo giurisprudenza di questa Corte, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, va qualificata come nuova costruzione, sicché deve rispettare la normativa sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione, non potendosi automaticamente giovare del diritto di prevenzione caratterizzante la costruzione originaria, che si esaurisce con il completamento, strutturale e funzionale, di quest'ultima (Cass. n. 9646 del 2016).

Per le ragioni esposte non può, quindi, trovare accoglimento la doglianza del ricorrente principale, laddove fa valere un diverso accertamento, quanto alla natura, del fabbricato costruito, incompatibile con i principi di diritto enunciati da questa Corte sul tema.D'altro canto, nella sentenza di appello si evince chiaramente che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in sede di precisazione delle conclusioni, ha ammesso la natura di "nuova costruzione" dell'opera in esame (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).

Ora, quanto al principio di prevenzione di cui all'art. 873 c.c., la Corte di appello ne ha ritenuto la non operatività alla luce di quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, in materia di distanze legali, il criterio della prevenzione non è applicabile quando la disciplina urbanistica locale - essendo diretta ad assicurare comunque uno spazio libero tra le costruzioni - prescriva che le costruzioni stesse debbano essere tenute ad una distanza determinata dal confine, nel qual caso anche colui che costruisce per primo deve mantenere la costruzione alla prescritta distanza dal confine e può pretendere ovviamente il rispetto della medesima distanza da parte del vicino che costruisca successivamente (già Cass. n. 5364 del 1997).

In altri termini, il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 c.c., è derogato dal regolamento comunale edilizio allorché fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine, salvo che lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, nel qual caso il primo costruttore può scegliere se edificare a distanza regolamentare o erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poiché detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l'onere della creazione della zona di distacco (Cass. n. 23693 del 2014; Cass. n. 11664 del 2018).

Le disposizioni dei piani regolatori che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni tra loro e dai confini dei fondi appartengono, quindi, alla categoria delle norme integrative del codice civile che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino (Cass. n. 11320 del 2018).Infine, quanto alla censura relativa alla pronuncia del giudice di prime cure che avrebbe statuito in ordine all'ipotesi conservativa in assenza di una specifica domanda sul punto, la Corte distrettuale, pur rilevando il vizio sotto tale profilo della sentenza impugnata, si è comunque pronunciata sul punto, affermando che, dall'analisi delle tavole allegate al permesso di costruire originario ed a quello in sanatoria, si evinceva come nella sezione A-A di rilievo vi fosse un'altezza complessiva del fabbricato di 906-907 cm a fronte dei 1.095 cm indicati nella sezione A-A di progetto, con una differenza di circa 125 cm, differenza a cui doveva aggiungersi la difformità di quota rispetto al piano di imposta del fabbricato; sicché il dislivello si palesava di gran lunga maggiore di quello che avrebbe potuto essere oggetto di tolleranza secondo le disposizioni delle NTA e del PRG in esame.

Siffatti argomenti non sono stati oggetto di critica da parte del ricorrente principale; - con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.2043 e 2697 c.c., per averlo il giudice di appello condannato al risarcimento dei danni subiti dal TORRERO a causa dei lavori dallo stesso eseguiti, pur in assenza di prova del nesso causale tra il lamentato danno (infiltrazioni e/o lesioni strutturali dell'immobile) e il fatto imputabile al ricorrente (esecuzione di lavori e opere di costruzione).

A fondamento della sua tesi il ricorrente richiama la CTU laddove si evince che "i fenomeni di infiltrazione e di scorrimento di acque presenti nel sottosuolo sono naturali e prescindibili dalle opere realizzate dal Gai/arato", nonché dichiarazioni testimoniali che confermerebbero la presenza di infiltrazioni nel fabbricato del TORRERO anche prima dell'esecuzione dei lavori.A • g Il motivo è privo di pregio in quanto, oltre a prospettare in questa sede censure in fatto, non si confronta con la ratio decidenti della sentenza.

La Corte del merito, pur non condividendo l'inquadramento della fattispecie in esame nella responsabilità ex art. 2051 c.c., ha accertato - in ogni caso - che gravava sul danneggiante, una volta accertata l'esistenza del nesso causale in virtù dello stretto rapporto tra il fatto dannoso e l'evento, fornire la prova liberatoria del caso fortuito.

Nella specie, il giudice di appello, nell'esercizio del suo potere di merito non censurabile in sede di legittimità se esente da vizi logico- formali, ha ritenuto, anche alla luce di quanto documentato dalla CTU (cfr. pag. 17 e 18 della sentenza impugnata), che le infiltrazioni e gli allagamenti, emersi in seguito ai lavori eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA], dovevano essere imputati come conseguenza naturale della condizione di rottura degli equilibri costituiti dalle stratificazioni delle marne argillose presenti nel substrato dei fondi tra gli immobili, per effetto dello sbancamento eseguito dal medesimo appellato (Cfr. pag. 18 della sentenza impugnata).

Inoltre, la Corte distrettuale - quanto alla preesistenza dei fenomeni di infiltrazioni - ha precisando che l'imbibizione dei muri e la condizione di umidità preesistente, seppur riscontrata e presente a prescindere dai lavori in questione, poteva aver inciso nella ridotta capacità di tenuta, in misura "assai modesta" e comunque era inidonea ad escludere il nesso di causalità riscontrato (sempre pag. 18 della sentenza impugnata).

In definitiva, con la censura prospettata il ricorrente principale si duole dell'apprezzamento di merito operato dal giudice di appello, facendo valere una diversa e più favorevole interpretazione delle risultanze processuale, non ammissibile in sede di legittimità; - con il terzo motivo il ricorrente censura, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. per aver il giudice del gravame rigettato la domanda in manleva proposta con appello incidentale nei confronti dei terzi chiamati, in accoglimento dell'eccezione di decadenza e prescrizione formulata da questi ultimi.

Ebbene, il ricorrente sostiene che il giudice di appello avrebbe erroneamente accolto siffatta eccezione sulla base di una norma diversa rispetto a quella evocata dai progettisti.

Inoltre, aggiunge il ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe applicato la norma evocata (art. 1669 c.c.), la quale non troverebbe applicazione in tema di responsabilità extracontrattuale, ricorrendo nel caso in esame un contratto diretto tra i progettisti e il committente, con conseguente responsabilità professionale degli stessi per aver fatto costruire un fabbricato in violazione delle distanze legali e in danno di soggetti terzi.

Peraltro, anche a voler applicare la norma anzidetta, il diritto non sarebbe comunque prescritto avendo il ricorrente scoperto i vizi e/o difetti (quindi dell'altrui inadempimento) solo con l'avvio della presente causa da parte del TORRERO.

In via preliminare, quanto all'eccezione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione incidentale condizionata formulata dai professionisti, va precisato che, secondo giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza totale o, comunque, più grave di quella stabilita nella decisione gravata (Cass. n. 14596 del 2020).

Tanto premesso, il terzo motivo va accolto.

Quanto all'inquadramento della fattispecie in esame, deve osservarsi che secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, e correttamente richiamata anche dalla stessa Corte territoriale, l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c. - entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.

Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt.2226, 2330 c.c. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto (Cass. n. 8016 del 2012).

Ornene, la Corte distrettuale, pur applicando correttamente l'art.1669 c.c., ha erroneamente ritenuto prescritta la relativa azione perché proposta ben oltre il termine di un anno dall'abbandono del cantiere da parte dei progettisti, senza considerare che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (Cass. n. 777 del 2020; Cass. n. 567 del 2005; Cass. n. 4622 del 2002; Cass. n. 81 del 2000); - passando al ricorso incidentale, con l'unico motivo il TORRERO lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 112 c.p.c. per non aver il giudice del gravame tenuto conto della domanda spiegata dallo stesso sia in primo grado sia in secondo grado al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione delle distanze legali da parte del [OSCURATO:PERSONA], danno che - data la natura dell'illecito - dovrebbe essere ritenuto in re ipsa e come tale non necessiterebbe di dimostrazione alcuna, traducendosi in una limitazione temporanea del diritto di proprietà del TORRERO.

Il motivo è infondato.

Dall'esame degli atti di causa, consentito in questa sede per essere stato prospettato un error in procedendo, si evince che il TORRERO non ha mai spiegato apposita domanda risarcitoria connessa alla violazione delle distanze legali.

Difatti, l'odierno ricorrente ha chiesto al Giudice di prime cure di "accertare e dichiarare che la sopraelevazione realizzata da parte convenuta nel corso della ricostruzione del proprio immobile, non è conforme allo stato ante demolizione e non rispetta le distanze di legge e, per l'effetto, condannare il sig.

Gai/arato Livio al ripristino dello status quo ante mediante riduzione e/o abbassamento dei nuovi manufatti"; nonché di "accertare e dichiarare che il nuovo corpo di fabbrica e la relativa copertura realizzata da parte convenuta nel corso della ricostruzione del proprio immobile, non è conforme allo stato ante demolizione e non rispetta le distanze di legge e, per l'effetto, condannare il sig.

Gai/arato Livio al ripristino dello status quo ante mediante demolizione e/o arretramento del manufatto stesso" (v. pag. 2 dell'atto di citazione).Ora, dal contenuto dell'atto di citazione si evince che l'odierno ricorrente incidentale ha spiegato solo domanda di ripristino dello stato quo ante e non anche domanda di risarcimento dei danni, sicché non vi è nella specie alcuna violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.

Né la richiesta di "dichiarare tenuto e condannare in ogni caso il sig.

Gai/arato Livio al risarcimento a favore dell'attore di tutti di danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle condotte di cui sopra, da determinarsi se del caso anche in via equitativa" (v. pag. 3 dell'atto di citazione) risulta essere espressamente riferita ai danni derivanti dalla violazione delle distanze legali.

In ogni caso, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse.

Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. n. 10796 del 2009; Cass. n. 25840 del 2020).

Principio peraltro ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 11799 del 2017, che ha enunciato il principio ai sensi dell'art. 363 c.p.c. secondo cui "In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.".

Ebbene, nella specie è lo stesso TORRERO a riconoscere di essersi limitato in appello a richiamare "ad ogni effetto tutte le ulteriori domande, difese ed eccezioni proposte in primo grado e non delibate dal primo giudice [..] e che dovranno invece essere considerate una volta rimosse le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata" (v. pag. 24 del controricorso con ricorso incidentale), ben consapevole che la sua domanda nei confronti dei professionisti era stata rigettata in primo grado, per cui occorreva la proposizione di appello incidentale per il devolvere la cognizione della stessa al giudice del gravame.

Conclusivamente, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, rigettati i primi due ed il ricorso incidentale, con cassazione della decisione impugnata nella statuizione dallo stesso investita e con rinvio della causa, per un rinnovato esame sul punto relativo alla decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. alla luce delle statuizioni di cui sopra, dinanzi alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione da quella che ha pronunciato la sentenza annullata, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati il secondo e il terzo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21012/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] dal foro di Asti e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, con procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio del secondo difensore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino ed elettivamente domicialito presso l'indirizzo PC del difensore iscritto nel REGINDE; - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] geom. ROBERTO e UGONIA arch. ANNALISA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Asti e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma ed elettivamente domiciliati in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio del secondo difensore; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 268 depositata il 6 febbraio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione del 15 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] evocava, dinanzi al Tribunale di Alba- Sezione distaccata di Bra, [OSCURATO:PERSONA] per accertare la non conformità della costruzione realizzata dal convenuto allo stato ante demolizione, con conseguente violazione delle distanze legali e con condanna al ripristino dello status quo ante, oltre all'esistenza di infiltrazioni d'acqua ed alle lesioni strutturali causate al fabbricato di proprietà dell'attore dai lavori di ristrutturazione eseguiti dal convenuto, con riconoscimento del diritto al rimborso dei costi per la loro eliminazione, nonché l'insussistenza del diritto del convenuto alla posa in opera del canale di gronda, da cui sorgeva il diritto al rimborso dei costi per la messa in sicurezza della riva dilavata e del pilastro del portico attoreo danneggiato, e la condanna per il risarcimento dei danni derivati da tutte le condotte sopra descritte; - istaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto che chiedeva ed otteneva autorizzazione a chiamare in manleva il geom. [OSCURATO:PERSONA] e l'arch. [OSCURATO:PERSONA] (nella loro qualità di progettisti della costruzione), i quali nel costituirsi spiegavano domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto al fine di ottenere il residuo pagamento dei compensi professionali, il Giudice adito, con sentenza n. 233/2014, rigettava le domande attoree e la domanda in manleva, mentre accoglieva parzialmente la domanda dei professionisti; - sul gravame interposto dal TORRERO e sull'appello incidentale condizionato del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Torino, nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA] e della UGONIA, con sentenza n. 268/2017, accoglieva parzialmente l'appello principale, rigettato quello incidentale. Nel dettaglio, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale - premesso che la materia trovava regolamentazione nella disciplina dettata dall'art. 27 delle NTA - rilevava che gli interventi sugli immobili rientranti nel [OSCURATO:PERSONA] (tra i quali erano pacificamente inclusi quelli oggetto di causa) includevano solo la possibilità di una ristrutturazione (una tantum) con ampliamenti nelle altezze e tolleranza di un metro (in più o in meno), finalizzate all'allineamento delle quote di imposta minima e all'orizzontamento dei piani nei limiti dei m. 2.70. Tanto chiarito, la Corte del merito accertava che i lavori eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA], quali l'abbattimento e la ricostruzione con ampliamento di immobile, non rientravano nelle ristrutturazioni suscettibili di autorizzazione ai sensi della normativa evocata. Infatti, il giudice di appello - appurato che il vecchio fabbricato era stato demolito e al suo posto era stato costruito uno nuovo che non era copia fedele del vecchio manufatto - rilevava che la sopraelevazione realizzata costituiva una "nuova costruzione", con conseguente inapplicabilità della regola della prevenzione di cui all'art. 873 c.c., stante l'obbligo di rispettare le distanze minime tra le costruzioni e - comunque - dal confine previsto dalle disposizioni regolamentari e violato dal [OSCURATO:PERSONA]. In riferimento all'ipotesi conservativa, la Corte di appello, accertata l'infondatezza nel merito, rilevava altresì l'assenza di domanda sul punto da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale anche in sede di precisazioni delle conclusioni, ammettendo la natura di nuova costruzione dell'opera realizzata, si era limitato a chiamare in causa i professionisti cui aveva affidato l'incarico di progettazione delle opere al fine di essere manlevato. Quanto alla domanda di risarcimento danni per infiltrazioni e lesioni dell'immobile del TORRERO, la Corte del merito - precisato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. accertata dal giudice di prime cure trovava applicazione solo nel caso di danni derivanti dall'intrinseco dinamismo autonomo potenzialmente foriero di danno, non ricorrente nel caso di specie - rilevava, in ogni caso, che il danneggiante [OSCURATO:PERSONA], una volta accertata l'esistenza del nesso causale in virtù dello stretto rapporto tra il fatto dannoso e l'evento, doveva fornire la prova liberatoria del caso fortuito, data la natura oggettiva della responsabilità in esame. Nella specie, come accertato dalla CTU, le infiltrazioni erano state cagionate dallo sbancamento e dalla rottura delle marne sottostanti i fabbricati confinanti e il [OSCURATO:PERSONA], con scrittura del 10 ottobre 2005, si era esplicitamente assunto la responsabilità di ogni danno eventualmente verificatosi a seguito dell'esecuzione degli interventi edilizi sulla sua proprietà. Riteneva, quindi, la Corte torinese che le infiltrazioni e gli allagamenti emersi in seguito ai lavori eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere imputati come conseguenza normale della condizione di rottura degli equilibri costituiti dalle stratificazioni delle marne argillose presenti nel substrato dei fondi tra gli immobili, per effetto dello sbancamento eseguito dallo stesso. Peraltro, l'imbibizione dei muri e la condizione di umidità preesistente, pur riscontrata e presente a prescindere dai lavori in questione, poteva aver inciso nella ridotta capacità di tenuta, ma ciò in misura assai modesta e comunque inidonea ad escludere il nesso di causalità riscontrato. Con riguardo all'appello incidentale condizionato, la Corte distrettuale, in applicazione dell'art. 1669 c.c., accoglieva l'eccezione di decadenza e prescrizione proposta dai professionisti, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto la domanda di manleva ben oltre il termine di un anno, stante l'abbandono del cantiere nell'anno 2008 da parte dei progettisti; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su tre motivi, cui resiste il Torrero con controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato su un unico motivo; - il [OSCURATO:PERSONA] e la UGONIA resistono con separato controricorso; - il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 16 novembre 2021, in prossimità delle quale il solo TORRERO curava il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.; - rinviato il processo per impedimento del relatore, il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 19 maggio 2022. Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente principale lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.827 e ss. c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice del gravame errato nel non ritenere applicabile il c.d. principio della prevenzione di cui all'art. 873 c.c., attesa la natura di "nuova costruzione" del fabbricato di sua proprietà. Il ricorrente aggiunge che, anche qualificando il proprio edificio come "nuova costruzione", non si potrebbe comunque escludere l'applicazione del principio di prevenzione, sia alla luce della disciplina di cui al regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] d'Alba - che contemplerebbe implicitamente anche l'ipotesi della costruzione in aderenza e/o in appoggio a quella confinante di proprietà del vicino - sia a fronte della disciplina codicistica sul tema. Ne deriverebbe la legittimità dell'intervento edilizio da lui operato che, a suo avviso, avrebbe potuto costruire in aderenza e/o appoggio al fabbricato del TORRERO e di quello riguardante la sopraelevazione, trovandosi il pregresso immobile (demolito e poi ricostruito) proprio sulla linea di confine in aderenza e/o appoggio a quello del vicino. Ancora, il ricorrente censura la sentenza impugnata anche laddove ha ritenuto che giudice di prime cure avesse accolto un'eccezione/domanda riconvenzionale mai formulata in giudizio dal convenuto, quando invece il Giudice adito avrebbe solo e correttamente valutato in concreto la fondatezza delle tesi attoree, ritualmente contestate dal convenuto. Il motivo va respinto. La Corte del merito ha rilevato che la materia era disciplinata dalle norme regolamentari comunali e segnatamente dall'art. 27 delle NTA, dal quale si evinceva che gli interventi sugli immobili siti nel [OSCURATO:PERSONA], zona A, come quelli oggetto di causa, erano consentiti in termini limitati che includevano, oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, la possibilità di una ristrutturazione (una tantum), con ampliamenti nelle altezze e con tolleranza di un metro (in più o in meno), finalizzate all'allineamento delle quote di imposta minima e all'orizzontamento dei piani nei limiti dei m. 2.70. Il giudice di appello ha, poi, accertato che i lavori eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA], quali l'abbattimento e la ricostruzione di immobile con ampliamento, non rientravano nelle ristrutturazioni suscettibili di autorizzazione ai sensi della disciplina evocata, comprendendo solo determinate fattispecie, quali "il ripristino o la sostituzione di elementi costituitivi dell'edificio, l'eliminazione o la modifica e l'inserimento di nuovi impianti" (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). Pertanto, attesa la natura di "nuova costruzione" del fabbricato realizzato, in quanto frutto di un processo di demolizione e di ricostruzione con incremento di volumetria (come accertato anche dal giudice di prime cure), la Corte distrettuale, nel discostarsi dalla decisione del primo giudice, ha affermato che quest'ultimo non aveva tenuto in considerazione il fatto che, a fronte della limitazione degli interventi consentiti (quali quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria o quelli di ristrutturazione edilizia, "escluso demolizione e ricostruzione su edifici di civile abitazione con aumenti in misura non superiore al 20%"), fosse stato previsto dalla disciplina applicabile l'obbligo di rispetto delle distanze minime tra le costruzioni e, comunque, dal confine (v. pag. 13 della sentenza impugnata) di cinque metri, con conseguente deroga all'art. 873 c.c. Ora, per quanto concerne la qualifica del fabbricato come "nuova costruzione" data dal giudice di appello, va ribadito che nell'ambito delle opere edilizie è ravvisabile una "ricostruzione" quando l'opera di modifica dell'edificio preesistente si traduce non soltanto nell'esatto ripristino della costruzione precedente, ma anche nella riduzione della volumetria rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, mentre è ravvisabile una "nuova costruzione" quando l'opera di modifica si traduce non soltanto nella realizzazione "ex novo" di un fabbricato, ma anche in qualsiasi modificazione della volumetria dell'edificio preesistente che ne comporti un aumento della stessa (cfr. Cass. n. 28612 del 2020), come avvenuto nel caso di specie ed accertato dal c.t.u. Ancora, secondo giurisprudenza di questa Corte, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, va qualificata come nuova costruzione, sicché deve rispettare la normativa sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione, non potendosi automaticamente giovare del diritto di prevenzione caratterizzante la costruzione originaria, che si esaurisce con il completamento, strutturale e funzionale, di quest'ultima (Cass. n. 9646 del 2016). Per le ragioni esposte non può, quindi, trovare accoglimento la doglianza del ricorrente principale, laddove fa valere un diverso accertamento, quanto alla natura, del fabbricato costruito, incompatibile con i principi di diritto enunciati da questa Corte sul tema.D'altro canto, nella sentenza di appello si evince chiaramente che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in sede di precisazione delle conclusioni, ha ammesso la natura di "nuova costruzione" dell'opera in esame (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata). Ora, quanto al principio di prevenzione di cui all'art. 873 c.c., la Corte di appello ne ha ritenuto la non operatività alla luce di quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, in materia di distanze legali, il criterio della prevenzione non è applicabile quando la disciplina urbanistica locale - essendo diretta ad assicurare comunque uno spazio libero tra le costruzioni - prescriva che le costruzioni stesse debbano essere tenute ad una distanza determinata dal confine, nel qual caso anche colui che costruisce per primo deve mantenere la costruzione alla prescritta distanza dal confine e può pretendere ovviamente il rispetto della medesima distanza da parte del vicino che costruisca successivamente (già Cass. n. 5364 del 1997). In altri termini, il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 c.c., è derogato dal regolamento comunale edilizio allorché fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine, salvo che lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, nel qual caso il primo costruttore può scegliere se edificare a distanza regolamentare o erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poiché detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l'onere della creazione della zona di distacco (Cass. n. 23693 del 2014; Cass. n. 11664 del 2018). Le disposizioni dei piani regolatori che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni tra loro e dai confini dei fondi appartengono, quindi, alla categoria delle norme integrative del codice civile che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino (Cass. n. 11320 del 2018).Infine, quanto alla censura relativa alla pronuncia del giudice di prime cure che avrebbe statuito in ordine all'ipotesi conservativa in assenza di una specifica domanda sul punto, la Corte distrettuale, pur rilevando il vizio sotto tale profilo della sentenza impugnata, si è comunque pronunciata sul punto, affermando che, dall'analisi delle tavole allegate al permesso di costruire originario ed a quello in sanatoria, si evinceva come nella sezione A-A di rilievo vi fosse un'altezza complessiva del fabbricato di 906-907 cm a fronte dei 1.095 cm indicati nella sezione A-A di progetto, con una differenza di circa 125 cm, differenza a cui doveva aggiungersi la difformità di quota rispetto al piano di imposta del fabbricato; sicché il dislivello si palesava di gran lunga maggiore di quello che avrebbe potuto essere oggetto di tolleranza secondo le disposizioni delle NTA e del PRG in esame. Siffatti argomenti non sono stati oggetto di critica da parte del ricorrente principale; - con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.2043 e 2697 c.c., per averlo il giudice di appello condannato al risarcimento dei danni subiti dal TORRERO a causa dei lavori dallo stesso eseguiti, pur in assenza di prova del nesso causale tra il lamentato danno (infiltrazioni e/o lesioni strutturali dell'immobile) e il fatto imputabile al ricorrente (esecuzione di lavori e opere di costruzione). A fondamento della sua tesi il ricorrente richiama la CTU laddove si evince che "i fenomeni di infiltrazione e di scorrimento di acque presenti nel sottosuolo sono naturali e prescindibili dalle opere realizzate dal Gai/arato", nonché dichiarazioni testimoniali che confermerebbero la presenza di infiltrazioni nel fabbricato del TORRERO anche prima dell'esecuzione dei lavori.A • g Il motivo è privo di pregio in quanto, oltre a prospettare in questa sede censure in fatto, non si confronta con la ratio decidenti della sentenza. La Corte del merito, pur non condividendo l'inquadramento della fattispecie in esame nella responsabilità ex art. 2051 c.c., ha accertato - in ogni caso - che gravava sul danneggiante, una volta accertata l'esistenza del nesso causale in virtù dello stretto rapporto tra il fatto dannoso e l'evento, fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Nella specie, il giudice di appello, nell'esercizio del suo potere di merito non censurabile in sede di legittimità se esente da vizi logico- formali, ha ritenuto, anche alla luce di quanto documentato dalla CTU (cfr. pag. 17 e 18 della sentenza impugnata), che le infiltrazioni e gli allagamenti, emersi in seguito ai lavori eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA], dovevano essere imputati come conseguenza naturale della condizione di rottura degli equilibri costituiti dalle stratificazioni delle marne argillose presenti nel substrato dei fondi tra gli immobili, per effetto dello sbancamento eseguito dal medesimo appellato (Cfr. pag. 18 della sentenza impugnata). Inoltre, la Corte distrettuale - quanto alla preesistenza dei fenomeni di infiltrazioni - ha precisando che l'imbibizione dei muri e la condizione di umidità preesistente, seppur riscontrata e presente a prescindere dai lavori in questione, poteva aver inciso nella ridotta capacità di tenuta, in misura "assai modesta" e comunque era inidonea ad escludere il nesso di causalità riscontrato (sempre pag. 18 della sentenza impugnata). In definitiva, con la censura prospettata il ricorrente principale si duole dell'apprezzamento di merito operato dal giudice di appello, facendo valere una diversa e più favorevole interpretazione delle risultanze processuale, non ammissibile in sede di legittimità; - con il terzo motivo il ricorrente censura, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. per aver il giudice del gravame rigettato la domanda in manleva proposta con appello incidentale nei confronti dei terzi chiamati, in accoglimento dell'eccezione di decadenza e prescrizione formulata da questi ultimi. Ebbene, il ricorrente sostiene che il giudice di appello avrebbe erroneamente accolto siffatta eccezione sulla base di una norma diversa rispetto a quella evocata dai progettisti. Inoltre, aggiunge il ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe applicato la norma evocata (art. 1669 c.c.), la quale non troverebbe applicazione in tema di responsabilità extracontrattuale, ricorrendo nel caso in esame un contratto diretto tra i progettisti e il committente, con conseguente responsabilità professionale degli stessi per aver fatto costruire un fabbricato in violazione delle distanze legali e in danno di soggetti terzi. Peraltro, anche a voler applicare la norma anzidetta, il diritto non sarebbe comunque prescritto avendo il ricorrente scoperto i vizi e/o difetti (quindi dell'altrui inadempimento) solo con l'avvio della presente causa da parte del TORRERO. In via preliminare, quanto all'eccezione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione incidentale condizionata formulata dai professionisti, va precisato che, secondo giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza totale o, comunque, più grave di quella stabilita nella decisione gravata (Cass. n. 14596 del 2020). Tanto premesso, il terzo motivo va accolto. Quanto all'inquadramento della fattispecie in esame, deve osservarsi che secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, e correttamente richiamata anche dalla stessa Corte territoriale, l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c. - entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt.2226, 2330 c.c. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto (Cass. n. 8016 del 2012). Ornene, la Corte distrettuale, pur applicando correttamente l'art.1669 c.c., ha erroneamente ritenuto prescritta la relativa azione perché proposta ben oltre il termine di un anno dall'abbandono del cantiere da parte dei progettisti, senza considerare che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (Cass. n. 777 del 2020; Cass. n. 567 del 2005; Cass. n. 4622 del 2002; Cass. n. 81 del 2000); - passando al ricorso incidentale, con l'unico motivo il TORRERO lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 112 c.p.c. per non aver il giudice del gravame tenuto conto della domanda spiegata dallo stesso sia in primo grado sia in secondo grado al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione delle distanze legali da parte del [OSCURATO:PERSONA], danno che - data la natura dell'illecito - dovrebbe essere ritenuto in re ipsa e come tale non necessiterebbe di dimostrazione alcuna, traducendosi in una limitazione temporanea del diritto di proprietà del TORRERO. Il motivo è infondato. Dall'esame degli atti di causa, consentito in questa sede per essere stato prospettato un error in procedendo, si evince che il TORRERO non ha mai spiegato apposita domanda risarcitoria connessa alla violazione delle distanze legali. Difatti, l'odierno ricorrente ha chiesto al Giudice di prime cure di "accertare e dichiarare che la sopraelevazione realizzata da parte convenuta nel corso della ricostruzione del proprio immobile, non è conforme allo stato ante demolizione e non rispetta le distanze di legge e, per l'effetto, condannare il sig. Gai/arato Livio al ripristino dello status quo ante mediante riduzione e/o abbassamento dei nuovi manufatti"; nonché di "accertare e dichiarare che il nuovo corpo di fabbrica e la relativa copertura realizzata da parte convenuta nel corso della ricostruzione del proprio immobile, non è conforme allo stato ante demolizione e non rispetta le distanze di legge e, per l'effetto, condannare il sig. Gai/arato Livio al ripristino dello status quo ante mediante demolizione e/o arretramento del manufatto stesso" (v. pag. 2 dell'atto di citazione).Ora, dal contenuto dell'atto di citazione si evince che l'odierno ricorrente incidentale ha spiegato solo domanda di ripristino dello stato quo ante e non anche domanda di risarcimento dei danni, sicché non vi è nella specie alcuna violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. Né la richiesta di "dichiarare tenuto e condannare in ogni caso il sig. Gai/arato Livio al risarcimento a favore dell'attore di tutti di danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle condotte di cui sopra, da determinarsi se del caso anche in via equitativa" (v. pag. 3 dell'atto di citazione) risulta essere espressamente riferita ai danni derivanti dalla violazione delle distanze legali. In ogni caso, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. n. 10796 del 2009; Cass. n. 25840 del 2020). Principio peraltro ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 11799 del 2017, che ha enunciato il principio ai sensi dell'art. 363 c.p.c. secondo cui "In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.". Ebbene, nella specie è lo stesso TORRERO a riconoscere di essersi limitato in appello a richiamare "ad ogni effetto tutte le ulteriori domande, difese ed eccezioni proposte in primo grado e non delibate dal primo giudice [..] e che dovranno invece essere considerate una volta rimosse le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata" (v. pag. 24 del controricorso con ricorso incidentale), ben consapevole che la sua domanda nei confronti dei professionisti era stata rigettata in primo grado, per cui occorreva la proposizione di appello incidentale per il devolvere la cognizione della stessa al giudice del gravame. Conclusivamente, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, rigettati i primi due ed il ricorso incidentale, con cassazione della decisione impugnata nella statuizione dallo stesso investita e con rinvio della causa, per un rinnovato esame sul punto relativo alla decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. alla luce delle statuizioni di cui sopra, dinanzi alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione da quella che ha pronunciato la sentenza annullata, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati il secondo e il terzo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza
Sentenza Cassazione n. 35781/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris