CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14214/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAidato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per la indagini preliminari del Tribunale di Savona del 28 ottobre 2021 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta l'omessa motivazione sulla quantificazione della pena e che il Tribunale di Savona aveva immotivatamente escluso che docvesse essere pronunciata sentenza ex art. 129 cod.proc.pen., senza farsi carico di indicare le ragioni di tale convincimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] scioni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cggi.