CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 25861/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c/7 • ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione è inammissibile in quanto l'unico motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'elemento materiale della condotta, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito; Considerato che le modalità dell'accertamento della condotta di evasione non rispondono a forme vincolate predeterminate, mentre la valutazione della prova rientra nella cognizione del giudice di merito, e non può essere sindacata ove sorretta da una motivazione non illogica incentrata sulla verificata funzionalità del campanello della porta e della sua reiterata attivazione per un tempo valutato congruo per accertare l'assenza dell'imputato all'interno della sua abitazione, tenuto conto anche della logicità delle valutazioni espresse anche sulla dedotta sordità dell'imputato (vedi pp.3-4 della sentenza impugnata); ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 re est