CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21856/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di SORVEGLIANZA di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Che il condannato [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe n. 107/2026 del Tribunale di sorveglianza di Potenza (n. SIUS 824/2025) - di rigetto del reclamo avverso il provvedimento di rigetto della liberazione anticipata in relazione ad una serie di periodi (attribuiti all'attuale esecuzione a titolo di presofferto, fungibilità ed avvenuta espiazione pena) emesso dal Magistrato di sorveglianza di Potenza in data 5 novembre 2025 - articolando due motivi ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 ord. pen. ed ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in cui si duole dell'illogicità della motivazione di rigetto; Che a fondamento del provvedimento in epigrafe il Tribunale ha rilevato la commissione di una serie di reati - qualificati come gravi e reiterati - commessi dal richiedente successivamente ai singoli periodi in valutazione, come rilevati dal provvedimento di cumulo in espiazione (tra cui truffa, sostituzione di persona, associazione finalizzata al narcotraffico), nonché la pendenza di carichi pendenti e l'irrogazione di una sanzione disciplinare (rapporto 7/1/2011), ritenuti sintomatici 1 /2)dei canoni di illegalità che hanno ispirato l'agire del detenuto nei predetti periodi ed anche successivamente agli stessi, dimostrando così di non aver conseguito alcun obiettivo nell'ambito del trattamento rieducativo; Che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto o comunque rivalutativi, e, al contempo, per motivi manifestamente infondati, perché inerenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; Che il provvedimento impugnato, senza aporie né illogicità motivazionali manifeste, è aderente ai dati istruttori e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il fatto che il condannato abbia commesso dei reati, anche se in un momento nel quale si era trovato sottoposto a custodia cautelare, oppure in libertà, d'altro canto, evidenzia un comportamento che può essere rivelatore della mancata adesione all'opera di rieducazione o, comunque, dell'assenza totale di una revisione critica ed è pertanto un elemento di cui il giudice deve tenere conto e che, con adeguata motivazione, può essere valorizzato per il diniego anche con riferimento al diverso periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario (Sez. 1, n. 32493 del 17/09/2025, Petrucci, non mass.; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256694-01; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550; Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, Rv. 255430-01), Che, pertanto, il ricorso, che deduce doglianze versate in fatto ovvero meramente confutative, va dichiarato inammissibile, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q P.Q.M