CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06618/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], individualmente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 61, n. 2 cod. pen. e 6-bis legge n. 401 del 1989 (capo 2), del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 61, n. 1, 110, 112, n. 1 e 588, comma 2 cod. pen. (capo 1): considerato che l'unico motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] - con il quale si censura la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato - è manifestamente infondato in quanto, come rilevato dalla Corte distrettuale, il primo Giudice, pur avendolo assolto dall'imputazione di rissa, lo ha condannato per il reato di cui al capo 2. della rubrica e la medesima Corte territoriale, che ben può integrare la motivazione della pronuncia appellata, ha dato conto per il tramite di una motivazione congrua ed esente da vizi logici (fondata sull'esame dei video acquisiti) del fatto del [OSCURATO:PERSONA] (evidenziando come egli si trovasse nel gruppo de quo e brandisse l'asta contro gli avversari in modo da creare un concreto pericolo per le persone); considerato che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - il primo motivo (con cui si lamentano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. con le relative conseguenza anche in ordine al reato di cui al capo 2.) è costituito da mere doglianze in punto di fatto inidonee a costituire una puntuale critica di legittimità alla motivazione resa dalla Corte di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), il che consente di non dilungarsi per rimarcare la congruità e logicità dell'iter esposto nella sentenza di appello; - il secondo motivo (con cui si assume la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.), è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.), il che esime dall'osservare che esso è generico e versato in fatto; - il terzo motivo (con cui si denuncia l'omessa motivazione in ordine all'esclusione, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 175 cod. pen.) è inammissibile in quanto in parte qua era inammissibile l'atto di appello, del tutto generico (cfr. p. 18) e tale inammissibilità può essere qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.);rilevato che non può pervenirsi a una diversa conclusione sulla scorta di quanto esposto nelle memorie presentate dai difensori dei ricorrenti, con le quali si è ribadita la fondatezza delle allegazioni già oggetto dei rispettivi ricorsi (cfr. le memorie degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Arti); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle