CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 45235/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 9 settembre 2022 di conferma della condanna del Gup Tribunale di Velletri in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Pomezia il 17 febbraio 2018; 13, 16, 18, 20, 22, 25, 27 e 29 aprile 2018; 4, 15, 22, 24, 27 e 31 maggio 2018 . Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale, è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con argomentazione esaustiva e giuridicamente corretta. La Corte, invero, ha dato atto delle risultanze dell'attività di intercettazione (interpretate in modo non manifestamente illogico e, dunque, non sindacabile: Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01) e dell'attività di osservazione della polizia giudiziaria che aveva documentato una cessione nei confronti di tal [OSCURATO:PERSONA] (fol 7-9). Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile, in quanto anch'esso riproduttivo di profilo di censura già vagliato e disatteso e comunque generico. La Corte territoriale ha richiamato le concrete modalità della condotta e la capacità a delinquere dell'imputato (gravato da numerose precedenti condanne), oltre che l'assenza di elementi da valutare positivamente. Rilevato che il terzo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile per difetto di specificità. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensor