CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 01374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Marsala, con sentenza del 21 febbraio 2018, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di minaccia aggravata (capo E: artt. 110, 612, comma 2, c.p.) e lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo F: artt. 110, 582 c.p.) e, riconosciuto il vincolo continuativo tra le due condotte, lo condannava alla pena di mesi sette di reclusione. 2. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 aprile 2019, in parziale riforma della anzidetta sentenza, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo E) della rubrica per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena per il capo F) in mesi sei di reclusione. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione il Patti, deducendo con un unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), in relazione agli artt.192 c.p.p. e 588 c.p., atteso che dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente la reciprocità della condotta di lesioni tra i vicini di casa, Patti e Muraca, sicchè la Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare il reato di cui al capo F) nella contestazione di rissa ex art. 588 c.p.; così facendo, invece, il giudice ha forzatamente frazionato le condotte dei vari coimputati, ignorando la assoluta inidoneità lesiva autonoma della condotta dell'odierno ricorrente. 4. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è inammissibile ai sensi dell'art. 606/3 c.p.p., sicchè non è preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare da parte di questa Corte cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez.Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez. IV, n.31344 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 1. Per il reato per cui è processo, invero, è maturato alla data del 28.10.2019, successivamente alla sentenza impugnata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, a decorrere dal 13.10.2011, oltre al termine di 198 giorni di sospensione, ma l'obbligo della immediata declaratoria di tale causa di estinzione del reato, sancito dal primo comma dell'art. 129 c.p.p., implica nel contempo la valutazione della sussistenza in modo evidente di una ragione di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p., rilevabile, tuttavia, soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. III, n.10221 del 24/01/2013).2. Nel caso di specie, non ricorrono in modo evidente ed assolutamente non contestabile ragioni di proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129/2 c.p.p., non meritando censure la valutazione dei giudici di merito, circa la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli per quanto si dirà innanzi. 3. Agli effetti penali deve rilevarsi, innanzitutto, di ufficio, che la pena irrogata all'imputato di mesi sei di reclusione per il delitto di lesioni a lui ascritto in danno di [OSCURATO:PERSONA], guaribili in otto giorni, di competenza del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 4 D.Igvo n. 274/2000, è illegale poichè avrebbe dovuto essere irrogata una delle sanzioni di cui all'art. 52 del D.Lgvo cit. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. 4, Il ricorso va respinto agli effetti civili. Ed invero, vanno all'uopo richiamate le valutazioni della Corte territoriale, immuni da censure, secondo cui l'imputato deve ritenersi responsabile del reato di lesioni in danno del Muraca, sulla base delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato di aver visto [OSCURATO:PERSONA] ed il Muraca prendersi a pugni e pedate, nonché del referto del P.S. che indica un politrauma riportato dal Muraca. La deduzione - circa la configurabilità nella fattispecie in esame del delitto di rissa, a prescindere dal rilievo della sua inammissibilità, trattandosi di questione nuova - appare priva di concreto interesse per il ricorrente, atteso che più volte questa Corte ha evidenziato come con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorre, con riguardo al solo corrissante autore degli ulteriori fatti, il reato di lesioni personali (Sez. 1, n. 30215 del 07/04/2016, Rv. 267224). La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, mentre va respinto agli effetti civili. p.q.m. annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perchè il reato è estinto per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore A P esidente Ros llo abeo