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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2025

Cassazione n. 14629/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4 del D.P.R. 309 del 1990.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione.

Si sostiene che il Tribunale avrebbe reso una motivazione mancante e manifestamente illogica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile "de plano", in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge.

Va infatti rilevato che,. il ricorso è stato depositato dal difensore in data 15 ottobre 2025, laddove il termine di quindici giorni per proporre impugnazione scadeva il 30 settembre 2025, tenuto conto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 15 settembre 2025, con motivazione contestuale.

2. Deve, inoltre, rilevarsi che il ricorso è articolato in censure generiche, prive di qualunque confronto con il provvedimento impugnato, risultando inammissibile anche sotto quest'ulteriore profilo.

3. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle lmmende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.MEISPCMTUM [OSCURATO:PERSONA] j 4rnEng, 22 6 Giitizjado SUnti+5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4 del D.P.R. 309 del 1990. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione. Si sostiene che il Tribunale avrebbe reso una motivazione mancante e manifestamente illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile "de plano", in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge. Va infatti rilevato che,. il ricorso è stato depositato dal difensore in data 15 ottobre 2025, laddove il termine di quindici giorni per proporre impugnazione scadeva il 30 settembre 2025, tenuto conto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 15 settembre 2025, con motivazione contestuale. 2. Deve, inoltre, rilevarsi che il ricorso è articolato in censure generiche, prive di qualunque confronto con il provvedimento impugnato, risultando inammissibile anche sotto quest'ulteriore profilo. 3. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle lmmende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.MEISPCMTUM [OSCURATO:PERSONA] j 4rnEng, 22 6 Giitizjado SUnti+5
Sentenza Cassazione n. 14629/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris