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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23892/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3560/2021 depositata il 15/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5458/2022Numero sezionale 5186/2026Numero di raccolta generale 23892/2026Data pubblicazione 22/07/20261.

Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale ilComune di [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’omesso versamento IMU, inrelazione all’anno 2012, per una unità abitativa sita in Roma, in viaConsorziale snc, adducendo, tra le altre cose, di non essere proprietario dialcun immobile in tale via, essendo al contrario proprietario di unimmobile, nella misura del 50%, adibito ad abitazione principale in viaCesare Dobici

71.2. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 9218/2019, ha accolto ilricorso del contribuente affermando, tra le altre cose, che spettava alComune di [OSCURATO:PERSONA] dimostrare, quale attore in senso sostanziale,che il contribuente nell’anno di riferimento fosse proprietario degliimmobili indicati nell’atto impugnato ma che tale prova non fosse statafornita.3.

La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e l’appello è statoaccolto.Il giudice di merito ha affermato che la C.T.P. ha ritenuto che nonfosse stato provato il presupposto della pretesa impositiva poiché ilcontribuente aveva dimostrato l’inesistenza della via [OSCURATO:SOCIETA] cuifaceva riferimento l’avviso di accertamento mentre era stato acquistato unimmobile in via [OSCURATO:PERSONA] 71, come da allegato atto notarile.Così facendo, però, la C.T.P. ha trascurato di considerare che, inrealtà, non si era al cospetto di due diverse unità abitative ma di un soloed unico immobile.Tale circostanza è risultata confermata dal fatto che il notaio rogante,nell’indicare l’oggetto della compravendita, ossia l’immobile sito in viaCesare Dobici 71, ha dato atto che esso, dalle risultanze catastali, èubicato in via [OSCURATO:SOCIETA]Avverso questa decisione è stato interposto ricorso affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] è costituita con controricorso.Numero registro generale 5458/2022Numero sezionale 5186/2026Numero di raccolta generale 23892/2026Data pubblicazione 22/07/2026Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,il contribuente denuncia l’omessa motivazione circa un punto decisivodella controversia in riferimento all’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010 e all’art.5 del d.lgs. n. 218 del 1997, nonché violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto.La sentenza sarebbe, in tesi, nulla perché il giudice di merito avrebbeomesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa alla nullità dell’attoaccertativo per omesso preventivo invito al contraddittorio.2.

Con la seconda censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., dell’art.11 della l. n. 212 del 2000.La sentenza sarebbe nulla perché il giudice di merito non si sarebbepronunciato sull’eccezione di nullità dell’atto di accertamento per averel’ufficio accertatore omesso di rispondere, nei termini di impugnazione,all’istanza di annullamento in autotutela presentata.3.

Con la terza censura è denunciata la violazione e falsa applicazione,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. pererronea valutazione delle prove offerte dal contribuente, nonché perinsufficiente motivazione per non aver dato “conto delle ragioni che hannoindotto il Giudice di merito a ritenere la documentazione o comunque glielementi fomiti dal l'appellato (prove documentali dell'avvenutopagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012) adeguati a correggereuna conclusione e non altra (in tal senso Cass. n. 5585/1988)”.Non sarebbe invero stata fornita la prova dell’appartenenzadell’immobile al contribuente e si tratterebbe, nel caso, comunque, di unmero indizio non idoneo da solo a suffragare la tesi dell’ente impositore,seguita dal giudice di merito.Diversamente, muovendo dal presupposto accertato dal giudice dimerito, ossia che si trattasse, nella specie, del medesimo immobile,Numero registro generale 5458/2022Numero sezionale 5186/2026Numero di raccolta generale 23892/2026Data pubblicazione 22/07/2026avrebbe dovuto essere dichiarata l’illegittimità della pretesa impositiva,avendo il contribuente dimostrato di aver pagato l’IMU in relazioneall’anno 2012 per l’immobile sito in via Dobici n. 71.4.

Il ricorso è complessivamente infondato.Quanto al primo motivo, al netto dell’inammissibilità per aver contestatonella medesima doglianza il n. 3 ed il n. 5, trattandosi di omesso esame diuna questione processuale esso è infondato.Riqualificando quindi la doglianza in termini di violazione dell’art. 112c.p.c. (vedi Cass. n. 26310/2017), vale il principio per cui, pronunziandosinel merito dell’appello con decisione sfavorevole al contribuente, lasentenza impugnata ha implicitamente disatteso lo specifico motivo digravame sulla questione preliminare di illegittimità dell’avviso per omessoinvito al contraddittorio preventivo.

Si può, quindi, ritenere che vi sia statoun rigetto implicito della censura in questione da parte del giudice diappello, secondo il principio per cui, in tema di contenzioso tributario,qualora il giudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso diaccertamento, sia passato all'esame del rapporto sostanziale, si deveritenere, per come è strutturato il giudizio di fronte alle commissionitributarie, che ha ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, attesoche il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l'accertamento delrapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio diimpugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il “veicolo diaccesso” al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di taleimpugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano vizi formalidell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsialla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente ecorrettamente esercitata la giurisdizione attribuitagli (da ultime: Cass.,Sez.

Trib., 10 dicembre 2024, n. 31827; Cass., Sez. Trib., 30 maggio2025, n. 14562; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18941).Numero registro generale 5458/2022Numero sezionale 5186/2026Numero di raccolta generale 23892/2026Data pubblicazione 22/07/20264.1.

Il che esclude la stessa ipotizzabilità di un’omessa pronuncia exart. 112 c.p.c.

Difatti, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione delgiudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimentoche si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio,pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con lapretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la nonesaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020,n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775;Cass., Sez. Trib., 13 luglio 2025, n. 19240).4.2.

Peraltro in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto averifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamenteper i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorioendoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli "nonarmonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, unaprescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risultispecificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtùdell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazioneintrodotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122del 2010, non pertinente nella fattispecie oggetto del presente giudizio,applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamentirelativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazionedel contraddittorio endoprocedimentale (Cass. Sez. Trib. 31 marzo 2026,n. 7953).5.

Quanto alla seconda censura, anche in questo caso, al netto dellainammissibilità per come formulata, essa è ugualmente infondata per leragioni esposte in relazione al rigetto della prima censura cui si rinvia.6.

La terza censura è ugualmente infondata.Numero registro generale 5458/2022Numero sezionale 5186/2026Numero di raccolta generale 23892/2026Data pubblicazione 22/07/2026Sotto un primo profilo, è infondata la denunciata violazione delprecetto di cui all'art. 2697 c.c., che si configura soltanto nell'ipotesi che ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anchequando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questocaso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5c.p.c. (Cass. 5.9.2006 n. 19064; Cass. 10.2.2006 n. 2935).

Sotto altroprofilo, vanno in questa sede ribaditi i consolidati principi pronunciati daquesta Corte alla luce dei quali il motivo è destituito di fondamento.La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso percassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamenteesistente e, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astrattadelle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consentealcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, cosìda non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 comma 6 Cost. (ex multis Cass. Sez. 5, n. 13248/2020).

Spetta,inoltre, unicamente al giudice di merito il compito di individuare le fontidel proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarnel'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanzedel processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altrodei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere ancheritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass. n.14882/2025; Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n.16499).Numero registro generale 5458/2022Numero sezionale 5186/2026Numero di raccolta generale 23892/2026Data pubblicazione 22/07/2026È devoluta poi al giudice del merito l'individuazione delle fonti delproprio convincimento e, pertanto, pure la scelta, fra le risultanzeistruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto dellacontroversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova edisattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, conl'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato;onde al detto giudice non può imputarsi d'aver omesso l'esplicitaconfutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina deglielementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenutisignificativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfal'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti,come nella specie, da un riferimento logico e coerente a quelle, tra leprospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel lorocomplesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti agiustificarlo, queste indicando e l'iter seguito nella loro valutazione ondepervenire alle assunte conclusioni, anche per implicito disattendendoquelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (v.

Cass. n.8294 del 2011).Il giudice di merito, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente,non è tenuto ad elencare tutte le tesi e le prove delle parti, essendosufficiente che esponga concisamente le ragioni della decisione, dovendosiritenere per implicito disattesi tutti gli argomenti logicamente incompatibilicon la soluzione adottata (Cass. n. 14882/2025).Nella specie, il percorso motivazionale si pone ben al di sopra delminimo costituzionale chiarendo le ragioni del proprio ragionamento edimplicitamente disattendendo l’opposta tesi del ricorrente.Il giudice di merito ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto, allaluce delle emergenze probatorie richiamate espressamente nelladecisione, che l’imposta fosse dovuta trattandosi del medesimo immobile.Numero registro generale 5458/2022Numero sezionale 5186/2026Numero di raccolta generale 23892/2026Data pubblicazione 22/07/2026Inoltre, come emerge dal controricorso, l’avviso impugnato tiene contodel possesso al 50% dell’immobile da parte del contribuente e la rettificaviene operata sulla base del valore catastale risultante dai Registri dellaConservatoria e quantifica quindi, oltre ad applicare le sanzioni dovute,l’importo effettivo della differenza da versare per il tributo.7.

In conclusione, il ricorso è respinto.

Le spese di lite seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 536,00 oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3560/2021 depositata il 15/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5458/2022Numero sezionale 5186/2026Numero di raccolta generale 23892/2026Data pubblicazione 22/07/20261. Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale ilComune di [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’omesso versamento IMU, inrelazione all’anno 2012, per una unità abitativa sita in Roma, in viaConsorziale snc, adducendo, tra le altre cose, di non essere proprietario dialcun immobile in tale via, essendo al contrario proprietario di unimmobile, nella misura del 50%, adibito ad abitazione principale in viaCesare Dobici 71.2. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 9218/2019, ha accolto ilricorso del contribuente affermando, tra le altre cose, che spettava alComune di [OSCURATO:PERSONA] dimostrare, quale attore in senso sostanziale,che il contribuente nell’anno di riferimento fosse proprietario degliimmobili indicati nell’atto impugnato ma che tale prova non fosse statafornita.3. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e l’appello è statoaccolto.Il giudice di merito ha affermato che la C.T.P. ha ritenuto che nonfosse stato provato il presupposto della pretesa impositiva poiché ilcontribuente aveva dimostrato l’inesistenza della via [OSCURATO:SOCIETA] cuifaceva riferimento l’avviso di accertamento mentre era stato acquistato unimmobile in via [OSCURATO:PERSONA] 71, come da allegato atto notarile.Così facendo, però, la C.T.P. ha trascurato di considerare che, inrealtà, non si era al cospetto di due diverse unità abitative ma di un soloed unico immobile.Tale circostanza è risultata confermata dal fatto che il notaio rogante,nell’indicare l’oggetto della compravendita, ossia l’immobile sito in viaCesare Dobici 71, ha dato atto che esso, dalle risultanze catastali, èubicato in via [OSCURATO:SOCIETA]Avverso questa decisione è stato interposto ricorso affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] è costituita con controricorso.Numero registro generale 5458/2022Numero sezionale 5186/2026Numero di raccolta generale 23892/2026Data pubblicazione 22/07/2026Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,il contribuente denuncia l’omessa motivazione circa un punto decisivodella controversia in riferimento all’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010 e all’art.5 del d.lgs. n. 218 del 1997, nonché violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto.La sentenza sarebbe, in tesi, nulla perché il giudice di merito avrebbeomesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa alla nullità dell’attoaccertativo per omesso preventivo invito al contraddittorio.2. Con la seconda censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., dell’art.11 della l. n. 212 del 2000.La sentenza sarebbe nulla perché il giudice di merito non si sarebbepronunciato sull’eccezione di nullità dell’atto di accertamento per averel’ufficio accertatore omesso di rispondere, nei termini di impugnazione,all’istanza di annullamento in autotutela presentata.3. Con la terza censura è denunciata la violazione e falsa applicazione,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. pererronea valutazione delle prove offerte dal contribuente, nonché perinsufficiente motivazione per non aver dato “conto delle ragioni che hannoindotto il Giudice di merito a ritenere la documentazione o comunque glielementi fomiti dal l'appellato (prove documentali dell'avvenutopagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012) adeguati a correggereuna conclusione e non altra (in tal senso Cass. n. 5585/1988)”.Non sarebbe invero stata fornita la prova dell’appartenenzadell’immobile al contribuente e si tratterebbe, nel caso, comunque, di unmero indizio non idoneo da solo a suffragare la tesi dell’ente impositore,seguita dal giudice di merito.Diversamente, muovendo dal presupposto accertato dal giudice dimerito, ossia che si trattasse, nella specie, del medesimo immobile,Numero registro generale 5458/2022Numero sezionale 5186/2026Numero di raccolta generale 23892/2026Data pubblicazione 22/07/2026avrebbe dovuto essere dichiarata l’illegittimità della pretesa impositiva,avendo il contribuente dimostrato di aver pagato l’IMU in relazioneall’anno 2012 per l’immobile sito in via Dobici n. 71.4. Il ricorso è complessivamente infondato.Quanto al primo motivo, al netto dell’inammissibilità per aver contestatonella medesima doglianza il n. 3 ed il n. 5, trattandosi di omesso esame diuna questione processuale esso è infondato.Riqualificando quindi la doglianza in termini di violazione dell’art. 112c.p.c. (vedi Cass. n. 26310/2017), vale il principio per cui, pronunziandosinel merito dell’appello con decisione sfavorevole al contribuente, lasentenza impugnata ha implicitamente disatteso lo specifico motivo digravame sulla questione preliminare di illegittimità dell’avviso per omessoinvito al contraddittorio preventivo. Si può, quindi, ritenere che vi sia statoun rigetto implicito della censura in questione da parte del giudice diappello, secondo il principio per cui, in tema di contenzioso tributario,qualora il giudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso diaccertamento, sia passato all'esame del rapporto sostanziale, si deveritenere, per come è strutturato il giudizio di fronte alle commissionitributarie, che ha ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, attesoche il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l'accertamento delrapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio diimpugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il “veicolo diaccesso” al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di taleimpugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano vizi formalidell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsialla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente ecorrettamente esercitata la giurisdizione attribuitagli (da ultime: Cass.,Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31827; Cass., Sez. Trib., 30 maggio2025, n. 14562; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18941).Numero registro generale 5458/2022Numero sezionale 5186/2026Numero di raccolta generale 23892/2026Data pubblicazione 22/07/20264.1. Il che esclude la stessa ipotizzabilità di un’omessa pronuncia exart. 112 c.p.c. Difatti, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione delgiudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimentoche si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio,pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con lapretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la nonesaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020,n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775;Cass., Sez. Trib., 13 luglio 2025, n. 19240).4.2. Peraltro in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto averifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamenteper i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorioendoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli "nonarmonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, unaprescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risultispecificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtùdell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazioneintrodotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122del 2010, non pertinente nella fattispecie oggetto del presente giudizio,applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamentirelativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazionedel contraddittorio endoprocedimentale (Cass. Sez. Trib. 31 marzo 2026,n. 7953).5. Quanto alla seconda censura, anche in questo caso, al netto dellainammissibilità per come formulata, essa è ugualmente infondata per leragioni esposte in relazione al rigetto della prima censura cui si rinvia.6. La terza censura è ugualmente infondata.Numero registro generale 5458/2022Numero sezionale 5186/2026Numero di raccolta generale 23892/2026Data pubblicazione 22/07/2026Sotto un primo profilo, è infondata la denunciata violazione delprecetto di cui all'art. 2697 c.c., che si configura soltanto nell'ipotesi che ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anchequando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questocaso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5c.p.c. (Cass. 5.9.2006 n. 19064; Cass. 10.2.2006 n. 2935). Sotto altroprofilo, vanno in questa sede ribaditi i consolidati principi pronunciati daquesta Corte alla luce dei quali il motivo è destituito di fondamento.La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso percassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamenteesistente e, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astrattadelle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consentealcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, cosìda non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 comma 6 Cost. (ex multis Cass. Sez. 5, n. 13248/2020). Spetta,inoltre, unicamente al giudice di merito il compito di individuare le fontidel proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarnel'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanzedel processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altrodei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere ancheritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass. n.14882/2025; Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n.16499).Numero registro generale 5458/2022Numero sezionale 5186/2026Numero di raccolta generale 23892/2026Data pubblicazione 22/07/2026È devoluta poi al giudice del merito l'individuazione delle fonti delproprio convincimento e, pertanto, pure la scelta, fra le risultanzeistruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto dellacontroversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova edisattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, conl'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato;onde al detto giudice non può imputarsi d'aver omesso l'esplicitaconfutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina deglielementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenutisignificativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfal'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti,come nella specie, da un riferimento logico e coerente a quelle, tra leprospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel lorocomplesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti agiustificarlo, queste indicando e l'iter seguito nella loro valutazione ondepervenire alle assunte conclusioni, anche per implicito disattendendoquelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. n.8294 del 2011).Il giudice di merito, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente,non è tenuto ad elencare tutte le tesi e le prove delle parti, essendosufficiente che esponga concisamente le ragioni della decisione, dovendosiritenere per implicito disattesi tutti gli argomenti logicamente incompatibilicon la soluzione adottata (Cass. n. 14882/2025).Nella specie, il percorso motivazionale si pone ben al di sopra delminimo costituzionale chiarendo le ragioni del proprio ragionamento edimplicitamente disattendendo l’opposta tesi del ricorrente.Il giudice di merito ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto, allaluce delle emergenze probatorie richiamate espressamente nelladecisione, che l’imposta fosse dovuta trattandosi del medesimo immobile.Numero registro generale 5458/2022Numero sezionale 5186/2026Numero di raccolta generale 23892/2026Data pubblicazione 22/07/2026Inoltre, come emerge dal controricorso, l’avviso impugnato tiene contodel possesso al 50% dell’immobile da parte del contribuente e la rettificaviene operata sulla base del valore catastale risultante dai Registri dellaConservatoria e quantifica quindi, oltre ad applicare le sanzioni dovute,l’importo effettivo della differenza da versare per il tributo.7. In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 536,00 oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23892/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris