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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 36024/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10823-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10823/2020 Cron.

Rep.

Ud. 10/11/2022 [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 816/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/09/2019 R.G.N. 1216/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 10823/20 Rilevato che: con sentenza depositata in data 11.09.2019 la Corte di appello di Milano ha respinto l'impugnazione avverso la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire ad [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, oltre interessi dalle singole trattenute al saldo,dichiarando illegittimo il prelievo operatosulla pensione; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre articolati motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’ art. 2d.l gs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013 ; violazione dell’art. 3,comma 12 , l. n. 335 del 1995 , dell’art.1 , comma 763 , l . n. 296 del 2006; violazionedell’a rt.1, comma 488 , l. n. 147 del 2013, del l’art.24 comma 24d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, degli artt. 3 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1 , n.3 c .p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella partein cui istituiva il contributo; con il secondo motivo- ai sensi dell'art. 360 , comma 1, n.3 c.p.c . - la ricorrente si duole diviolazione dell’art.1 l. n. 147 del 2013 ; violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995; violazione dell’art.1, comma 763, l. n. 296 del 2006 ; violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati.

Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), degli artt. 2946 e 2848 c.c., dell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/35 e dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine decennale, di cui all’art. 2946 c.c., di prescrizione dei ratei pensionisticinon liquidati, in luogo di quello quinquennale, che secondo la Corte d’appello sarebbe applicabile solo nel caso in cui il credito sia “pagabile” ovvero assistito da “liquidità ed esigibilità”.

I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875/18, 9864/19).

Il terzo motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art.1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo.”, (Cass. nn. 2563/16, 17742/15).

Nella specie la Corte d’appello ha ben governato i principi di diritto indicati ed il ricorso va conseguentemente rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Cassa ricorrente dell’importo pari al doppio del contributo unificato, Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite, che liquida nell’importo di € 2.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi, in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10823-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10823/2020 Cron. Rep. Ud. 10/11/2022 [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 816/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/09/2019 R.G.N. 1216/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 10823/20 Rilevato che: con sentenza depositata in data 11.09.2019 la Corte di appello di Milano ha respinto l'impugnazione avverso la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire ad [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, oltre interessi dalle singole trattenute al saldo,dichiarando illegittimo il prelievo operatosulla pensione; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre articolati motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’ art. 2d.l gs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013 ; violazione dell’art. 3,comma 12 , l. n. 335 del 1995 , dell’art.1 , comma 763 , l . n. 296 del 2006; violazionedell’a rt.1, comma 488 , l. n. 147 del 2013, del l’art.24 comma 24d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, degli artt. 3 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1 , n.3 c .p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella partein cui istituiva il contributo; con il secondo motivo- ai sensi dell'art. 360 , comma 1, n.3 c.p.c . - la ricorrente si duole diviolazione dell’art.1 l. n. 147 del 2013 ; violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995; violazione dell’art.1, comma 763, l. n. 296 del 2006 ; violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati. Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), degli artt. 2946 e 2848 c.c., dell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/35 e dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine decennale, di cui all’art. 2946 c.c., di prescrizione dei ratei pensionisticinon liquidati, in luogo di quello quinquennale, che secondo la Corte d’appello sarebbe applicabile solo nel caso in cui il credito sia “pagabile” ovvero assistito da “liquidità ed esigibilità”. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875/18, 9864/19). Il terzo motivo è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte, “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art.1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo.”, (Cass. nn. 2563/16, 17742/15). Nella specie la Corte d’appello ha ben governato i principi di diritto indicati ed il ricorso va conseguentemente rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Cassa ricorrente dell’importo pari al doppio del contributo unificato, Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite, che liquida nell’importo di € 2.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi, in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a no
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