CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22030/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro, ha parzialmenteaccolto il ricorso avverso l’ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere nei confrontiCataldo Cornicello - poiché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di associazione perdelinquere di stampo mafioso (capo 1), ed estorsione pluriaggravata (capo 9), commessi qualeappartenente alla locale di ‘ndrangheta operante sul territorio di Crotone, essendo statoravvisato nei suoi confronti il pericolo di reiterazione criminosa, in presenza della presunzionelegale di cui all’art. 275 co. 3 cod. proc. pen. – annullando la misura genetica, limitatamente aldelitto associativo, e confermando invece l’ordinanza per l’estorsione.2. Ricorre per cassazione l’indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocatoGianni Russano, che formula tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art.292 co. 2 lett. c), cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione per assenza della autonomavalutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari. In particolare, si deduce che, conil gravame di merito, era stata denunciata la motivazione sostanzialmente apparente resadall’ordinanza genetica, per essersi limitato, il G.I.P., a recepire pedissequamente la richiestadel Pubblico ministero, senza alcun vaglio critico e personale degli elementi a carico. La mozionedifensiva è stata rigettata dal Tribunale con argomento illogico e contrastante con principi didiritto affermati da questa Corte, accontentandosi di una mera ‘traccia di ragionamento’ cosìabdicando al proprio dovere di verifica della valutazione autonoma del G.I.P..2.2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dei criteri valutativi di cui all’art. 192cod. proc. pen. per la prova indiretta, lamentando che le dichiarazioni a carico del ricorrentedel collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], siano inutilizzabili in quanto “de relato”, e che quellerese da [OSCURATO:PERSONA] non costituiscano riscontro convergente in quanto descrittive diun unico ambiguo episodio avvenuto in periodo pandemico (Cornicello si sarebbe recato pressol’abitazione del padre della dichiarante per sollecitare pagamenti arretrati, senza profferireminacce esplicite).2.3. Il terzo motivo affronta il tema delle esigenze cautelari, lamentandosi che non sianostate rivalutati i profili della attualità del pericolo di recidiva, anche alla luce del tempo trascorsodal fatto, e della adeguatezza della misura applicata, dopo l’annullamento dell’ordinanzagenetica per il delitto associativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2. Va ribadito che, nella sede cautelare – in cui la pronuncia non è fondata su prove, masu indizi, e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilitàdi colpevolezza - in sede di controllo di legittimità non è consentito il diretto apprezzamentodel requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo quel controllo sempre ad oggetto lamotivazione del provvedimento impugnato e non immediatamente il complesso degli elementiindiziari valutati dal giudice del merito cautelare. Le Sezioni unite hanno chiarito che «allorchésia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emessodal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Cortesuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828). La Corte di cassazione non ha, quindi, alcun potere né di revisione degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate nella sede cautelare (ivi compreso lo spessore degliindizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenzecautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta diapprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane, pertanto,circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragionigiuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazionegiuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazionirispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del23/3/2017, Rv 269885).3. Così delimitato il perimetro entro il quale si pone il presente scrutinio di legittimità, siosserva che il primo motivo – con il quale si deduce la nullità dell’ordinanza impugnata cheavrebbe reso una motivazione apparente in merito all’eccepita mancanza di autonomavalutazione, da parte del g.i.p., dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misuracoercitiva – è manifestamente infondato, sia perchè replica, in questa sede, la genericità delladeduzione già censurata dalla ordinanza impugnata, sia perché il Tribunale distrettuale nonsi è sottratto alla valutazione della motivazione dell’ordinanza genetica, osservando, conspecifico riferimento al delitto compendiato nel capo 9), come il Giudice di prime cure, dopoavere ricapitolato gli elementi di indagine, ne abbia offerto una propria valutazione critica,indicando il punto, rectius, la pagina della ordinanza nella quale essa è rinvenibile.2.1. Analogo approccio argomentativo è stato seguito dal Tribunale del riesame nelloscrutinio delle esigenze cautelari, assistite da presunzione legale, le quali - si è osservato -sono state calibrate dal G.I.P. sui fatti e sulla personalità del Cornicello, anche in tal casoindividuando la pagina di riferimento nell’ordinanza genetica.2.2. L’operato valutativo del Tribunale distrettuale è pienamente conforme alle direttriciprovenienti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n.23869 del 22/04/2016, Rv. 267994;Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Rv. 273451), peraltro, a fronte di generica formulazionedella eccezione, sia in sede di riesame che con il ricorso per cassazione.3.Parimenti infondato il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta, in estremasintesi, che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia siano inutilizzabili in quanto riferite“de relato”, e quelle di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero ambigue.3.1. In primo luogo, va ribadito che, in tema di testimonianza indiretta, il disposto dell'art.195 cod. proc. pen. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della provae al ruolo del giudice, cui compete, in via esclusiva, la scelta critica e motivata della versionedei fatti da privilegiare, cosicchè, si afferma, il giudice può ritenere attendibile la deposizionedel teste "de relato" anche ove contrasti con quella della fonte diretta, (Sez. 5 n. 40416 del29/10/2025,Rv. 289000; Sez. 2 n. 40446 del 14/11/2025 Rv. 28902102; Sez. 6 -n. 38064del 05/06/2019 Rv. 27706201).3.2. Nel merito, si osserva che il Tribunale, con motivazione logicamente supportata egiuridicamente corretta, ha osservato come la ricostruzione offerta dal collaboratore digiustizia, [OSCURATO:PERSONA], già esponente apicale dell’associazione mafiosa di Cirò, sia frutto diinformazioni acquisite in via diretta negli anni del suo attivismo mafioso, riferendo, in virtùdelle conoscenze così acquisite, che l’attività commerciale gestita da cittadini cinesi eraoggetto di estorsioni e che il prelievo mensile di mille euro, a opera del coindagato GiancarloDell’Aquila, in qualità di esattore dei proventi illeciti, avveniva con il benestare di CataldoCornicello, al quale spettavano questi utili illecitamente conseguiti (cfr. pagg. 3 e 4 delprovvedimento impugnato).3.2.1. Il Tribunale ha, quindi, fatto buon governo del principio secondo il quale ledichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti alla vita e alle attivitàdel sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabilia dichiarazioni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validielementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano diritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (da ultimo,Sez. 1 - n. 17647 del 19/02/2020, Rv. 27918502). Sul punto, si è chiarito che, in relazionealle dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno diun'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado direndere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di queldeterminato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni "de relato", le quali non sono utilizzabili senon attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 cod. proc. pen., in quantol'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazionimeno affidabili e, come tali, inidonee di per sè a giustificare un'affermazione di colpevolezza;nondimeno, le stesse dichiarazioni possono assumere rilievo probatorio a condizione che sianosupportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca,davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare diinformazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normaliriscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia(Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Rv. 256065, Sez. 5 n. 24711 del 10.4.2002, dep.26.6.2002, Rv. 222616).3.2.2. Le propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] risultano sorrette da unriscontro estrinseco individualizzante, costituito dalle, affatto ambigue (come vorrebbe ilricorrente), dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (coinvolta nella vicenda per motivifamiliari), che risultano pienamente congruenti con quanto riferito dall’[OSCURATO:PERSONA], avendo latestimone riferito sia quanto confidatole dal padre in ordine alle somme versate dai gestoridel citato negozio al Dell’aquila, sia quanto da lei direttamente conosciuto, per averepersonalmente assistito a un incontro tra il Cornicello e il padre, in cui il primo chiedeva contodel mancato versamento delle indicate somme da parte dei gestori dell’esercizio commerciale,nel periodo pandemico.4. Il terzo motivo – che censura la motivazione del provvedimento impugnato nelloscrutinio delle esigenze cautelari – non ha pregio.4.1. L’ordinanza impugnata ha argomentato specificamente in ordine alle ragioni delravvisato pericolo di reiterazione, per gravità concreta e intenso allarme sociale, evidenziandola prossimità temporale dell’episodio delittuoso, il profilo criminale altamente allarmante delCornicello per i gravissimi precedenti penali (omicidio e detenzione di armi) e per iprocedimenti pendenti (art. 416-bis cod. pen.), altrettanto indicativi dell’inclinazionecriminale e dell’indole prevaricatrice, manifestata nella vicenda in esame, in cui si è resoregista dell’operazione esponendosi personalmente nell’esortare le vittime all’adempimentodei propri obblighi contributivi nei confronti del sodalizio dominante sul territorio.4.2. La motivazione sul punto è ampia e specifica, sottolineando, in particolare, ladisinvoltura e la intraprendenza dimostrate dall’indagato nell’agito delittuoso, la mancataincidenza resipiscente di precedenti condanne ed espiazioni, l’irrilevanza di concomitantedetenzione per altro titolo. Si è, dunque, osservato del tutto coerentemente che un cosìinquietante profilo personologico, sintomatico di adesione incondizionata alle logiche dell’agiremafioso, sia tale da rendere del tutto inadeguate misure cautelari rimesse alla determinazionedell’indagato.4.3. Sotto tale profilo l’ordinanza impugnata ha anche segnalato come l’episodioestorsivo non risulti temporalmente remoto, con valutazione che la difesa contestagenericamente, laddove, invece, nell’esegesi costituzionalmente orientata che di taleelemento è offerta dalla giurisprudenza di legittimità si sottolinea che il tempo trascorso daifatti contestati- che, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essereespressamente considerato dal giudice – è quello rappresentato dal decorso di un‘apprezzabile’ arco temporale tra la commissione del fatto e l’applicazione della misuracautelare (da ultimo, Sez. 1 n. 5389 del 16/01/2026 Rv. 289490), elemento che, nel caso dispecie, è stato concretamente valutato anche in correlazione con l’indole dell’indagato e lasua significativa biografia criminale, profili specificamente elevati a elementi fondanti delnegativo giudizio cautelare.4.3. A fronte di una motivazione così specificamente calibrata sulla personalitàdell’indagato le censure difensive sono genericamente affidate alla lamentata mancanza dicorrelarsi alle ragioni argomentate dalla decisione, non potendo ignorarsi le affermazioni delprovvedimento censurato (cfr. ex plurimis, Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Rv. 286468).5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.Così deciso in Roma, il 17 marzo 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteLuca Pistorelli