CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03234/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 173 Santoro NRG 27361/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che il ricorrente si duole soltanto della negativa, simultanea incidenza della recidiva qualificata in varie statuizioni, tra le quali la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, il mancato riconoscimento del minimo della pena e l'entità dell'aumento a titolo di continuazione; nonostante che il primo profilo sia stato oggetto di rinuncia in sede di appello; che sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e la pena base è stata ritenuta equa e proporzionale al fatto (detenzione di 181 dosi medie droganti di cocaina) senza alcun incidenza quindi della recidiva; che l'entità dell'aumento per la continuazione è stabilito per legge in presenza della recidiva qualificata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i