CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04506/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14694/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1879 /202 0 , depositata il 18dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:SOCIETA] prop on e ricorso Oggetto:contratti bancari per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, depositatail 18 dicembre 2020 , che, in accoglimento dell’appello d ella [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. , ha respinto le sue domande di accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente concluso con tale banca, in relazione al contenuto di alcune clausole,e di ripetizione di quanto indebitamente versato; -la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea condannando la banca al pagamento della somma di euro 26.947,33; - ha, quindi, accolto il gravame della banca evidenziando che le parti avevano concluso un accordo transattivo (anche) in ordine alla controversia in oggetto; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., in cui l’originaria banca appellante si è fusa; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1304, 1372, 1965, 1967, 2697, 2733, 2735e 2909 cod. civ. e 115 e 342 e ss. cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che le parti avessero concluso un accordo transattivo in ordine alla controversia in oggetto basandosi su un documento inidoneo a dimostrarne l’esistenza e l’eventuale contenuto, non emergendo alcun elemento da cui evincere la rinuncia a eventuali preteseovvero la definizione di liti pendenti o potenziali; -evidenzia, inoltre, che la banca appellante aveva omesso di chiedere il rigetto delle domande attoree in ragione dell’intervenuto accordo, limitandosi a chiedere la risoluzione dello stesso o la sua declaratoria di nullità e inesistenza e, in ogni caso, che la questione relativa all’esistenza di un tale accordo era estranea ai motivi di gravame, per cui non poteva essere esaminata dal giudice di appello; - aggiunge che la decisione impugnata aveva violato le regole sull’interpretazione dei contratti e che non vi era stata alcuna rinuncia ad agire nei confronti della banca; -il motivo è inammissibile; -la doglianza si risolve, principalmente, in una critica alla valutazione degli elementi probatori operata dalla Corte di appello relativa alla conclusione tra le parti di un accordo transattivo in ordine alle reciproche pretese derivanti dal rapporto in oggetto che, costituendo un accertamento riservato al giudice di merito, non può essere sindacata in questa sede; - in ordine all’asserita mancata deduzione da parte della banca dell’esistenza di tale accordo transattivo e, in ogni caso, alla mancata formulazione di un motivo di appello vertente sull’effetto estintivo fatto discendere dalla transazione, la doglianza non si confronta con quanto affermato nella sentenza impugnata in cui è chiaramente affermato che la banca avevaspecificamente dedotto la conclusione della transazione medesima, nonché ilsuo adempimento , e che la questione era stata elevata a motivo di appello –il sesto – con il quale si era censurata la decisione di primo grado per omessa statuizione sulla relativa eccezione; - orbene, la interpretazione del contenuto de gli atti di parte non è sindacabile per violazione e falsa applicazione della legge non ponendo in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito(così, Cass. 20 maggio 2025, n. 13439; Cass. 3 dicembre 2019, n. 31546); -una siffatta interpretazione può essere sindacata dinanzi alla Corte di cassazione ove ridondi in un vizio di nullità processualeovvero per vizio motivazionale, ma il motivo di ricorso in esame non contiene una siffatta censura; -del pari riservata al giudice di merito è l’attività di interpretazione dei contratti, in quanto consistente in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, e la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale dedotta dalla ricorrente si presenta priva della specifica indicazione del modo in cui il ragionamento del giudice di appello si sia discostato dai suddetti canoni, per cui la relativa censura, traducendosi nella critica all’attività la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti e nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, è inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. 8 gennaio 2025, n. 353; Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319); -infine, nella parte in cui fa riferimento alla violazione delle norme in tema di confessione, la doglianza non coglie la ratio decidendi , non fondata sugli effetti di una dichiarazione di tale natura; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4, 329 e 346 cod. proc. civ., nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che con i motivi di appello fosse stata sottoposta al giudice di appello la questione della estinzione della pretesa vantata dall’attrice per intervenuta transazione; - con il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 101 cod. proc. civ. e 3 e 24 Cost.in relazione alla pronuncia su una questione non previamente sollevata dalla controparte; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - le doglianze ivi articolate , infatti, si fondano su un assunto , consistente nella mancata proposizione da parte della banca di un motivo di appello vertente sull’eccezione di estinzione per intervenuta transazione, che è espressamente negato dalla Corte di appello con motivazione la quale, come evidenziato in sede dell’esame del primo motivo di ricorso, resiste all’impugnazione della ricorrente; -ne consegue che tali doglianze peccano della necessaria concludenza; - con il quarto motivo la ricorrente critica la sentenza impugnata per «manifesta illogicità – affermazioni tra loro inconciliabili – omesso esame fatto storico”, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.»; -lamenta, in particolare, che la Corte di appello non avrebbe indicato le ragioni per cui: le richieste della banca di risoluzione o di declaratoria della nullità della transazione e di compensazione della somma ivi pattuita con quella dovute per il mutuo non trovavano accoglimento; tale transazione precluderebbe la proposizione della domanda di ripetizione di indebito da parte della correntista e, comunque, si estenderebbe anche al rapporto di conto corrente; -il motivo è inammissibile; -l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché è inammissibile lacensura che , investendo, come nel caso in esame, l’omessa considerazione di una questione giuridica, irritualmente estende il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr. Cass. 26 gennaio 2022, n. 2268; Cass. 6 settembre 2019, n. 22397); - sotto altro profilo, la motivazione della Corte di appello, che ha rilevato l’estinzione della pretesa vantata per intervenuta transazione, assorbendo nella sostanza le altre questioni prospettate con l’atto di appello, consente di individuare l’iter argomentativo seguito dal giudice, per cui si sottrae alla censura di omessa motivazione, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale che nel caso in esame risulta essere presente (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass.7 marzo 2024, n. 6127); -con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, 644, terzo comma, cod. pen. e 1418, 1815 e 1972 cod. civ., nella parte in cui ha omesso di rilevare l’usurarietà dei tassi applicati dalla banca relativamente ad alcuni trimestri, così come accertato nella consulenza tecnica d’ufficio effettuata in primo grado; -aggiunge, inoltre, che una siffatta usurarietà , in quanto espressione di una clausola contrattuale pattuita in contrasto con norme imperative, determinerebbe la nullità della transazione accertata dalla Corte, ai sensi dell’art. 1972 cod. civ.; -il motivo è inammissibile; - la doglianza poggia su un elemento fattuale, rappresentato dall’applicazione di interessi in misura superiore a quella prevista dai decreti emanati ai sensi della l.n.108 del 1996, di cui non vi è riscontro nella sentenza impugnata; - ne consegue che non rispetta il requisito per la formulazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge consistente nell’assunzione dell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito quale termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contri