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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 febbraio 2025

Cassazione n. 21527/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 del TRIBUNALE di VERCELLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale di Torino propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.

Il Tribunale ha ritenuto il fatto di particolare tenuità sull'assunto che si sia trattato di una condotta episodica, rimasta di fatto isolata, tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato.

3. Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, per non avere il Giudice operato una valutazione in concreto dell'offensività della condotta, a fronte dello sforamento della soglia prevista dalla più grave ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 186 cod. strada, così disattendendo, in particolare, il principio espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj), a mente del quale "quanto più ci si allontana dal valore soglia tgirt), tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo".

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

5. In data 10 febbraio 2025 è pervenuta nota dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio dell'imputato, che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Costituisce insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - con riferimento ad ogni fattispecie criminosa, compreso il reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno dell'articolato, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589).

Sulla base di tale principio si è affermato che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui si tratta dev'essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto e non con riguardo agli elementi che già integrano la condotta tipica (Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274910).

Invero, l'art. 131-bis cod. pen., tanto nella formulazione antecedente quanto in quella successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo bensì l'entità della complessiva situazione reale, irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente, dovendosi considerare, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, se l'offesa sia di particolare tenuità (cfr. Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285065 - 02, massimata nei seguenti termini: "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità").

3. Tanto premesso, il Collegio rileva che la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi testé richiamati.

Nel valorizzare l'incensuratezza dell'imputato e l'episodicità della condotta, il Tribunale non ha operato alcuna valutazione in concreto, perché non ha focalizzato gli elementi oggettivi che avrebbe dovuto individuare per formulare il giudizio di tenuità del fatto, avendo sostanzialmente fatto esclusivo riferimento a profili soggettivi, quali l'incensuratezza e l'occasionalità del fatto.

Riguardo a quest'ultimo, ha parlato di condotta di «non particolare gravità» quando invece avrebbe dovuto riferirsi ad una condotta di "particolare tenuità".

In definitiva, la sentenza impugnata presenta tre profili di erroneità: il primo, costituito dalla mancata esplorazione degli elementi oggettivi del fatto; il secondo dall'erroneo utilizzo del canone dell'occasionalità, atteso che, in linea teorica, l'unicità dell'episodio non ha alcuna incidenza sulla pericolosità della condotta; il terzo concerne il riferimento al parametro di giudizio della «non particolare gravità» delle modalità della condotta, in luogo di quello, corretto, della "particolare tenuità" del fatto.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.

Così deciso il 19 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 del TRIBUNALE di VERCELLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale di Torino propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Il Tribunale ha ritenuto il fatto di particolare tenuità sull'assunto che si sia trattato di una condotta episodica, rimasta di fatto isolata, tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato. 3. Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, per non avere il Giudice operato una valutazione in concreto dell'offensività della condotta, a fronte dello sforamento della soglia prevista dalla più grave ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 186 cod. strada, così disattendendo, in particolare, il principio espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj), a mente del quale "quanto più ci si allontana dal valore soglia tgirt), tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo". 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. 5. In data 10 febbraio 2025 è pervenuta nota dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio dell'imputato, che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Costituisce insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - con riferimento ad ogni fattispecie criminosa, compreso il reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno dell'articolato, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589). Sulla base di tale principio si è affermato che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui si tratta dev'essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto e non con riguardo agli elementi che già integrano la condotta tipica (Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274910). Invero, l'art. 131-bis cod. pen., tanto nella formulazione antecedente quanto in quella successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo bensì l'entità della complessiva situazione reale, irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente, dovendosi considerare, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, se l'offesa sia di particolare tenuità (cfr. Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285065 - 02, massimata nei seguenti termini: "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità"). 3. Tanto premesso, il Collegio rileva che la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi testé richiamati. Nel valorizzare l'incensuratezza dell'imputato e l'episodicità della condotta, il Tribunale non ha operato alcuna valutazione in concreto, perché non ha focalizzato gli elementi oggettivi che avrebbe dovuto individuare per formulare il giudizio di tenuità del fatto, avendo sostanzialmente fatto esclusivo riferimento a profili soggettivi, quali l'incensuratezza e l'occasionalità del fatto. Riguardo a quest'ultimo, ha parlato di condotta di «non particolare gravità» quando invece avrebbe dovuto riferirsi ad una condotta di "particolare tenuità". In definitiva, la sentenza impugnata presenta tre profili di erroneità: il primo, costituito dalla mancata esplorazione degli elementi oggettivi del fatto; il secondo dall'erroneo utilizzo del canone dell'occasionalità, atteso che, in linea teorica, l'unicità dell'episodio non ha alcuna incidenza sulla pericolosità della condotta; il terzo concerne il riferimento al parametro di giudizio della «non particolare gravità» delle modalità della condotta, in luogo di quello, corretto, della "particolare tenuità" del fatto. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così deciso il 19 febbr
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