CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 12471/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Algeria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 1/03/2021 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. Con un unico motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 102, 122, 589 e 599-bis cod. proc. pen. sul rilievo del difetto di procura speciale del sostituto per delega orale del difensore di fiducia, il quale non avrebbe potuto concordare la pena. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 9/12/2020, ritenendo manifestamente infondato il motivo dedotto, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo dedotto manifestamente infondato. In fatto risulta che il 26/02/2021 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ricorrente avesse avanzato alla Procura generale richiesta di concordato in appello, ricevendone parere favorevole e che la conclusione dell'accordo, nel senso prospettato nell'originaria richiesta, avvenne all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove era presente il sostituto del difensore dell'imputato. Al riguardo, va ribadito l'orientamento di questa Corte, che il Collegio intende condividere e con cui il ricorrente omette di confrontarsi, a mente del quale il sostituto del difensore di fiducia, cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale per la presentazione dell'istanza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. con facoltà di determinare l'entità della pena, può validamente perfezionare l'accordo sulla pena nella misura specificamente indicata dal procuratore speciale, perché in tal caso il sostituto è mero "nuncius" della sua volontà (Sez. 5, n. 34988 del 06/10/2020, Rv. 279983). Nel caso in esame, per come precisato in fatti, l'accordo raggiunto dal sostituto del difensore e procuratore speciale in udienza è nello stesso termine di quello formulato dal difensore e procuratore speciale e in relazione al quale venne espresso parere favorevole dal P.G., poi confermato in udienza. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]