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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 08311/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30754/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G.MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 532/2021 depositata il10/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FIECCONI. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso notificato il 10 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza numero 532/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino l’ 11 maggio 2021.

2. Resistono con separati controricorsi i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ.

4. La corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado che ha accolto la revocatoria ex articolo 2901 cod.civ. dell'atto di donazione intervenuto in data 11.10.2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio per la quota di un mezzo di una sua proprietà immobiliare, ritenuto pregiudizievole della garanzia patrimoniale del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del diritto di [OSCURATO:PERSONA], inragione di una scrittura con cui il 7.12.2007 il Manzo si era impegnato a restituire un prestito ricevuto dal Parente per la somma capitale di e 45.000 e con ratedi € 650,00 mensili.

5. In merito, la Corte d’appello ha ritenuto che il convenuto appellante non abbiaprovato la sussistenza della eccepita usura soggettiva ai sensi dell'articolo 644 comma 3 c.p., né i fatti a sostegno della domanda riconvenzionale relativa all'annullamento della scrittura su cui si fondava il credito, sull'assunto che: - il profilo, pur non contestato dalle controparti, della disagiata condizione economica del Manzo, sia insufficiente per ritenere integrata l’ipotesi di usura soggettiva, sotto il profilo oggettivo della proporzionalità degli interessi applicati e della genericità della indicazione della applicabilità del tasso del 10% , anziché del 12% richiesto; - indimostrata è rimasta, oltre che generica nell’ allegazione del Manzo, la presunta violenza morale dedotta per l’annullamento della pattuizione sugli interessi, che sarebbero stati imposti dal creditore sotto la minaccia della messa all’incasso dell’assegno dato in garanzia dopo che le parti avevano concordato la gratuità del prestito.

6. Ha altresì ritenuto che le circostanze della concessione del mutuo, per come allegate dal Manzo, contrariamente a quanto dal medesimo assuntosiano state contestate dalle controparti in sede di prima memoria ex art. 183, offrendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella narrata dal convenuto appellante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione/falsa applicazione dello art. 115 cod.proc.civ., in riferimento all’art. 360,1° comma n. 3 , cod. proc. civ.,

2. Lamenta che nella comparsa di costituzione del terzo chiamato e nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cod.proc.civ. dell’attrice le circostanze di fattofossero di tenore diverso, nulla adducendo il terzo chiamato circa la allegata imposizione della consegna dell’assegno o la minaccia di incasso dell’assegno e contestando l’attrice solo genericamente “tutto quanto affermato e dedotto” dal convenuto .

In tesi, le contestazioni rese nelle prime memorie difensive delle controparti mancherebbero del requisito di analiticità richiesto dalla giurisprudenza (Cass. n. 31837/2021), circostanza che avrebbe dovuto impedire al giudice dell’appello di prendere in considerazione anche le allegazioni del Parente rese in altro giudizio, ma non oggetto di specifica allegazione nel presente giudizio, oltretutto raccolte attraverso la sintesi dei fatti per come ricostruiti nella relativa sentenza intervenuta tra le parti.

3. Il motivo è inammissibile .

4. Esso non si correl a alla motivazione enunciata dalla c orte territoriale che, in aggiunta al rilievo che le contestazioni delle allegazioni del Manzo erano state fatte dall’attrice e dal terzo chiamato, ha ritenuto indimostrate, oltre che già incomplete, le allegazioni del convenuto qui ricorrente in tema di usura quanto al suo profilo soggettivo, e così anche di imposto rilascio di un assegno nonostante l’iniziale promessa di un prestito senza interessi e senza garanzia.

5. Trattasi pertanto di valutazioni in fatto sulle insufficienti allegazioni offerte nel giudizio di merito dal convenuto, qui ricorrente, in sé già sufficienti per sorreggere la motivazione di rigetto dell’appello, oltretutto incensurabili in tale sede e, inogni caso, non rese oggetto di specifica impugnazione.

Del tutto inutile, quindi, si dimostra l’analisi del motivo di censura inerente alla inadeguata contestazione dei fatti da parte dell’attrice e del terzo chiamato.

Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationesdecidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altreragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa Cass.

Sezioni Unite, n. 7931 del 2013; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).

6. La spese del giudizio di cassazione, liquida te come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui € 4.1 00,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30754/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G.MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 532/2021 depositata il10/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FIECCONI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso notificato il 10 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza numero 532/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino l’ 11 maggio 2021. 2. Resistono con separati controricorsi i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ. 4. La corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado che ha accolto la revocatoria ex articolo 2901 cod.civ. dell'atto di donazione intervenuto in data 11.10.2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio per la quota di un mezzo di una sua proprietà immobiliare, ritenuto pregiudizievole della garanzia patrimoniale del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del diritto di [OSCURATO:PERSONA], inragione di una scrittura con cui il 7.12.2007 il Manzo si era impegnato a restituire un prestito ricevuto dal Parente per la somma capitale di e 45.000 e con ratedi € 650,00 mensili. 5. In merito, la Corte d’appello ha ritenuto che il convenuto appellante non abbiaprovato la sussistenza della eccepita usura soggettiva ai sensi dell'articolo 644 comma 3 c.p., né i fatti a sostegno della domanda riconvenzionale relativa all'annullamento della scrittura su cui si fondava il credito, sull'assunto che: - il profilo, pur non contestato dalle controparti, della disagiata condizione economica del Manzo, sia insufficiente per ritenere integrata l’ipotesi di usura soggettiva, sotto il profilo oggettivo della proporzionalità degli interessi applicati e della genericità della indicazione della applicabilità del tasso del 10% , anziché del 12% richiesto; - indimostrata è rimasta, oltre che generica nell’ allegazione del Manzo, la presunta violenza morale dedotta per l’annullamento della pattuizione sugli interessi, che sarebbero stati imposti dal creditore sotto la minaccia della messa all’incasso dell’assegno dato in garanzia dopo che le parti avevano concordato la gratuità del prestito. 6. Ha altresì ritenuto che le circostanze della concessione del mutuo, per come allegate dal Manzo, contrariamente a quanto dal medesimo assuntosiano state contestate dalle controparti in sede di prima memoria ex art. 183, offrendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella narrata dal convenuto appellante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione/falsa applicazione dello art. 115 cod.proc.civ., in riferimento all’art. 360,1° comma n. 3 , cod. proc. civ., 2. Lamenta che nella comparsa di costituzione del terzo chiamato e nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cod.proc.civ. dell’attrice le circostanze di fattofossero di tenore diverso, nulla adducendo il terzo chiamato circa la allegata imposizione della consegna dell’assegno o la minaccia di incasso dell’assegno e contestando l’attrice solo genericamente “tutto quanto affermato e dedotto” dal convenuto . In tesi, le contestazioni rese nelle prime memorie difensive delle controparti mancherebbero del requisito di analiticità richiesto dalla giurisprudenza (Cass. n. 31837/2021), circostanza che avrebbe dovuto impedire al giudice dell’appello di prendere in considerazione anche le allegazioni del Parente rese in altro giudizio, ma non oggetto di specifica allegazione nel presente giudizio, oltretutto raccolte attraverso la sintesi dei fatti per come ricostruiti nella relativa sentenza intervenuta tra le parti. 3. Il motivo è inammissibile . 4. Esso non si correl a alla motivazione enunciata dalla c orte territoriale che, in aggiunta al rilievo che le contestazioni delle allegazioni del Manzo erano state fatte dall’attrice e dal terzo chiamato, ha ritenuto indimostrate, oltre che già incomplete, le allegazioni del convenuto qui ricorrente in tema di usura quanto al suo profilo soggettivo, e così anche di imposto rilascio di un assegno nonostante l’iniziale promessa di un prestito senza interessi e senza garanzia. 5. Trattasi pertanto di valutazioni in fatto sulle insufficienti allegazioni offerte nel giudizio di merito dal convenuto, qui ricorrente, in sé già sufficienti per sorreggere la motivazione di rigetto dell’appello, oltretutto incensurabili in tale sede e, inogni caso, non rese oggetto di specifica impugnazione. Del tutto inutile, quindi, si dimostra l’analisi del motivo di censura inerente alla inadeguata contestazione dei fatti da parte dell’attrice e del terzo chiamato. Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationesdecidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altreragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa Cass. Sezioni Unite, n. 7931 del 2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019). 6. La spese del giudizio di cassazione, liquida te come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui € 4.1 00,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
Sentenza Cassazione n. 08311/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris