CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 2022
Cassazione n. 39226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; idato avviso alle partir udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso risulta depositato oltre il termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. a pena di decadenza, perché: -) la sentenza della Corte d'appello è stata emessa il 7 ottobre 2021; -) il termine per il deposito è stato fissato nel dispositivo in quarantacinque giorni, e rispettato dal giudice, con scadenza, quindi, al 21 novembre 2021; -) il termine per impugnare era perciò pari a quarantacinque giorni, scadeva in data 5 gennaio 2022; -) il ricorso è stato depositato in data 7 gennaio 2022; Considerato, peraltro, che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di dichiarazione infedele per l'anno 2014, omessa dichiarazione per gli anni 2015 e 2016, distruzione od occultamento di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione, relativi agli anni dal 2014 al 2018, e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, tutti riferiti alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", deducendo l'insussistenza dei presupposti per qualificare il ricorrente come amministratore di fatto della società, espone censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità in quanto non evidenzia vizi logici della motivazione della sentenza impugnata, la quale, a fondamento della propria decisione, spiega in modo dettagliato perché l'amministratore ufficiale era un mero prestanome e perché il reale dominus dell'impresa deve essere individuato nel ricorrente, valorizzando, tra l'altro, sia il contenuto delle dichiarazioni testimoniali di tre clienti, sia gli accrediti effettuati e gli assegni emessi nel 2016 sui conti della "[OSCURATO:SOCIETA]." in favore del medesimo o della sua ditta individuale, già cessata nel 2013 (cfr. spec. pagg. 15-19); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]