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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24872/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa, avv.

R. Aurelio, trasmesse a mezzo p.e.c. del 11 febbraio 2021, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa all'esito di rito abbreviato in data 12 maggio 2020, dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni tre mesi tre di reclusione ed euro milleseicento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis, terzo comma, in rifermento all'art. 625 n. 2 cod. pen 2.Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo quattro vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità, quanto alla prova della commissione del fatto da parte dell'imputato.

La prova della responsabilità sarebbe basata sull'unico elemento dell'individuazione attraverso la visione delle immagini captate grazie al sistema di videosorveglianza, indicate dalla difesa come non sufficientemente chiare.

Si sottolinea, poi, l'esito negativo della perquisizione domiciliare, quanto alla refurtiva e si deduce che la non contestata presenza dell'imputato nel parcheggio e la mancanza di una versione alternativa non sarebbero elementi sufficienti a provare la colpevolezza. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, quanto alla mancata derubricazione in furto semplice o aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 6 cod. pen.

Il camper nel quale si è verificato il furto era parcheggiato all'interno di un centro commerciale e, quindi, è evidente la carenza di prova circa la destinazione del mezzo a stabile dimora, trattandosi, peraltro, di luogo di passaggio e tale da escludere la riservatezza.

Anche la presenza di abiti, all'interno del veicolo non sarebbe dirimente, perché custoditi in uno zaino né sarebbe stata provata la funzionalità dei servizi igienici.

2.2. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione del minimo edittale.

Non si sarebbe tenuto conto della tenuità del danno e delle condizioni personali dell'agente, stante le condizioni di emarginazione sociale del ricorrente all'epoca dei fatti, senza contenere la pena nei limiti minimi a fronte della concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti. 2.3.Con il quarto motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.

Si premettono i presupposti di operatività della circostanza attenuante invocata e si insiste per il suo riconoscimento, rilevando l'assenza di motivazione rispetto alla prospettata richiesta. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Lori, ha fatto pervenire conclusioni scritte, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.

I. 1° aprile 2021, n.44, come convertito, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3.1.La difesa, avv.

R. Aurelio, ha fatto pervenire con p.e.c. del 11 febbraio 2022, conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato o, comunque, devolve censure non consentite in sede di legittimità.

1. Il primo motivo è inammissibile.

In sostanza, pur denunciando un vizio formalmente ammissibile, si richiede una rivalutazione delle prove raccolte, inibita in sede di legittimità, a fronte di motivazione immune da vizi di illogicità manifesta e non contraddittoria.

Al riguardo deve rilevarsi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione come vizio denunciabile deve essere, tra l'altro evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Da ciò si desume che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428), con la conseguenza che il controllo operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 994, Modesto, Rv. 196955). 1.1.11 secondo motivo è manifestamente infondato.

Il furto per il quale si procede, ha ad oggetto cose custodite all'interno di un camper (zaini contenenti anche danaro e documenti, telefono cellulare, borsa contenente capi di abbigliamento).

I provvedimenti di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto stabilito da questa Corte regolatrice, nella sua composizione più autorevole (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076), secondo il quale l'espressione contenuta nell'art. 624-bis cod. pen. in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte, a privata dimora va riferita ad un luogo che sia stato funzionalmente destinato, in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico, allo svolgimento di atti della vita privata, seppur non solo della vita familiare e intima.

In tale ambito, dunque, devono essere considerati compresi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, assumano, comunque, caratteristiche d'intimità e riservatezza.

L'estensione dell'ambito di applicabilità dell'art. 624-bis cod. pen., anche a luoghi diversi dall'abitazione in senso stretto deriva dall'esigenza di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza, in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, comunque, dalla necessità di tutela dell'individuo anche nel caso in cui compia atti della vita privata al di fuori dell'abitazione, sempre che si tratti di luoghi che ne conservino le caratteristiche, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell'avente diritto.

È stato, inoltre, affermato, da questa Corte di legittimità, proprio con riferimento al reato di furto commesso in un camper, il principio, cui il Collegio intende uniformarsi, secondo il quale detto mezzo di trasporto non può essere considerato, di per sé, luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora solo in quanto idoneo strutturalmente a svolgere una funzione abitativa, oltre a quella di mera locomozione (in quanto "casa mobile").

Si è, invece, affermato che occorre, piuttosto, accertare, in sede di merito e caso per caso, che, in concreto, in detto mezzo siano state espletate attività tipiche della vita privata, diverse dalla sua mera utilizzazione come mezzo di locomozione (Sez. 5, n. 2670 del 24/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275486 Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016, Assisi, Rv. 267908).

Orbene nel caso in esame emerge, dalla motivazione dei provvedimenti di merito, non contraddittoria, né manifestamente illogica, che non soltanto il camper era parcheggiato in sosta, ma che questo era usato, dalla denunciante e dalle altre due turiste straniere, come dimora per ragioni di turismo.

Dunque, risulta che il mezzo era utilizzato non soltanto come mezzo di trasporto, ma per il pernottamento, attività tipica della vita privata, seppure in modo transitorio o contingente.

Di qui la correttezza della qualificazione contestata, cui hanno aderito i giudici di merito.

1.2. Il terzo motivo è inammissibile.

La motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e in relazione all'entità della pena è congrua e non apparente, ma valorizza, tra l'altro, la personalità negativa dell'imputato, indicato come soggetto all'epoca dei fatti, soggetto alla misura alternativa della detenzione domiciliare con permesso di allontanarsi dal domicilio coatto dalle ore 10:30 alle 12:30.

Del resto, al riguardo è sufficiente notare che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati.

E', invece, necessario che questi spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). 1.3.11 quarto motivo è manifestamente infondato.

La motivazione offerta dalla Corte territoriale per escludere la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è congrua e immune da illogicità manifesta.

Si valorizza, invero, non soltanto l'entità delle somme in contanti oggetto di furto, ma anche il valore del telefono cellulare sottratto e l'importo che risulta prelevato utilizzando una delle carte di credito sottratte alle vittime del reato.

La richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., peraltro, è reiterativa di identico motivo cui la Corte territoriale ha dato risposta coerente e corretta dal punto di vista della carenza dei presupposti per il suo riconoscimento.

Il provvedimento impugnato è del tutto in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto, ma considerando la condotta dell'imputato nella sua globalità (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) 2.Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo, nella misura ivi precisata, non ricorrendo le condizioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa, avv. R. Aurelio, trasmesse a mezzo p.e.c. del 11 febbraio 2021, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa all'esito di rito abbreviato in data 12 maggio 2020, dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni tre mesi tre di reclusione ed euro milleseicento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis, terzo comma, in rifermento all'art. 625 n. 2 cod. pen 2.Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo quattro vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità, quanto alla prova della commissione del fatto da parte dell'imputato. La prova della responsabilità sarebbe basata sull'unico elemento dell'individuazione attraverso la visione delle immagini captate grazie al sistema di videosorveglianza, indicate dalla difesa come non sufficientemente chiare. Si sottolinea, poi, l'esito negativo della perquisizione domiciliare, quanto alla refurtiva e si deduce che la non contestata presenza dell'imputato nel parcheggio e la mancanza di una versione alternativa non sarebbero elementi sufficienti a provare la colpevolezza. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, quanto alla mancata derubricazione in furto semplice o aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 6 cod. pen. Il camper nel quale si è verificato il furto era parcheggiato all'interno di un centro commerciale e, quindi, è evidente la carenza di prova circa la destinazione del mezzo a stabile dimora, trattandosi, peraltro, di luogo di passaggio e tale da escludere la riservatezza. Anche la presenza di abiti, all'interno del veicolo non sarebbe dirimente, perché custoditi in uno zaino né sarebbe stata provata la funzionalità dei servizi igienici. 2.2. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione del minimo edittale. Non si sarebbe tenuto conto della tenuità del danno e delle condizioni personali dell'agente, stante le condizioni di emarginazione sociale del ricorrente all'epoca dei fatti, senza contenere la pena nei limiti minimi a fronte della concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti. 2.3.Con il quarto motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. Si premettono i presupposti di operatività della circostanza attenuante invocata e si insiste per il suo riconoscimento, rilevando l'assenza di motivazione rispetto alla prospettata richiesta. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Lori, ha fatto pervenire conclusioni scritte, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d. I. 1° aprile 2021, n.44, come convertito, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3.1.La difesa, avv. R. Aurelio, ha fatto pervenire con p.e.c. del 11 febbraio 2022, conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato o, comunque, devolve censure non consentite in sede di legittimità. 1. Il primo motivo è inammissibile. In sostanza, pur denunciando un vizio formalmente ammissibile, si richiede una rivalutazione delle prove raccolte, inibita in sede di legittimità, a fronte di motivazione immune da vizi di illogicità manifesta e non contraddittoria. Al riguardo deve rilevarsi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione come vizio denunciabile deve essere, tra l'altro evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Da ciò si desume che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428), con la conseguenza che il controllo operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 994, Modesto, Rv. 196955). 1.1.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Il furto per il quale si procede, ha ad oggetto cose custodite all'interno di un camper (zaini contenenti anche danaro e documenti, telefono cellulare, borsa contenente capi di abbigliamento). I provvedimenti di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto stabilito da questa Corte regolatrice, nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076), secondo il quale l'espressione contenuta nell'art. 624-bis cod. pen. in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte, a privata dimora va riferita ad un luogo che sia stato funzionalmente destinato, in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico, allo svolgimento di atti della vita privata, seppur non solo della vita familiare e intima. In tale ambito, dunque, devono essere considerati compresi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, assumano, comunque, caratteristiche d'intimità e riservatezza. L'estensione dell'ambito di applicabilità dell'art. 624-bis cod. pen., anche a luoghi diversi dall'abitazione in senso stretto deriva dall'esigenza di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza, in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, comunque, dalla necessità di tutela dell'individuo anche nel caso in cui compia atti della vita privata al di fuori dell'abitazione, sempre che si tratti di luoghi che ne conservino le caratteristiche, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell'avente diritto. È stato, inoltre, affermato, da questa Corte di legittimità, proprio con riferimento al reato di furto commesso in un camper, il principio, cui il Collegio intende uniformarsi, secondo il quale detto mezzo di trasporto non può essere considerato, di per sé, luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora solo in quanto idoneo strutturalmente a svolgere una funzione abitativa, oltre a quella di mera locomozione (in quanto "casa mobile"). Si è, invece, affermato che occorre, piuttosto, accertare, in sede di merito e caso per caso, che, in concreto, in detto mezzo siano state espletate attività tipiche della vita privata, diverse dalla sua mera utilizzazione come mezzo di locomozione (Sez. 5, n. 2670 del 24/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275486 Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016, Assisi, Rv. 267908). Orbene nel caso in esame emerge, dalla motivazione dei provvedimenti di merito, non contraddittoria, né manifestamente illogica, che non soltanto il camper era parcheggiato in sosta, ma che questo era usato, dalla denunciante e dalle altre due turiste straniere, come dimora per ragioni di turismo. Dunque, risulta che il mezzo era utilizzato non soltanto come mezzo di trasporto, ma per il pernottamento, attività tipica della vita privata, seppure in modo transitorio o contingente. Di qui la correttezza della qualificazione contestata, cui hanno aderito i giudici di merito. 1.2. Il terzo motivo è inammissibile. La motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e in relazione all'entità della pena è congrua e non apparente, ma valorizza, tra l'altro, la personalità negativa dell'imputato, indicato come soggetto all'epoca dei fatti, soggetto alla misura alternativa della detenzione domiciliare con permesso di allontanarsi dal domicilio coatto dalle ore 10:30 alle 12:30. Del resto, al riguardo è sufficiente notare che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati. E', invece, necessario che questi spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). 1.3.11 quarto motivo è manifestamente infondato. La motivazione offerta dalla Corte territoriale per escludere la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è congrua e immune da illogicità manifesta. Si valorizza, invero, non soltanto l'entità delle somme in contanti oggetto di furto, ma anche il valore del telefono cellulare sottratto e l'importo che risulta prelevato utilizzando una delle carte di credito sottratte alle vittime del reato. La richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., peraltro, è reiterativa di identico motivo cui la Corte territoriale ha dato risposta coerente e corretta dal punto di vista della carenza dei presupposti per il suo riconoscimento. Il provvedimento impugnato è del tutto in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto, ma considerando la condotta dell'imputato nella sua globalità (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) 2.Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo, nella misura ivi precisata, non ricorrendo le condizioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag
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