CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 14067/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 14332/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11 , presso il proprio studio, rappresentato e dife so da sé stesso ex art. 8 6 c.p.c. , domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza delTribunale di Bari recante il n. 1 458 /20 2 3 e pubblicata in data 20.4.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 2 6 . 3 . 20 2 5 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 14332/23R.G. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] C arbonara propose , ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., opposizione all’esecuzione in relazione all’atto di precetto notificatole il 24.6.2021, con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] DeVito le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.853,19, oltre accessori, a titolo di compensi professionali; in particolare, l’opponente dedusse la nullità del precetto in quanto carente della menzione del provvedimento che aveva disposto la esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva; -costituitosi l’opposto, con sentenza del 20.4.2023 il Tribunale di Bari accolse l’opposizione, dichiarando la nullità del precetto; -osservò il Tribunale che l’omessa indicazione del provvedimento che aveva di- chiarato l’esecutorietà del d.i. n. 41384/2016 reso dal G.d.P. di Roma comportava la nullità del precetto , ai sensi degli artt. 480 , comma 2, e 654 , comma2 c.p.c., intimato dal [OSCURATO:PERSONA], regolando le spese; -avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su tremotivi; -l’intimata non ha resistito; -ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., in data 8.10.2023 è stata depositata proposta di definizione accelerata del ricorso, nel senso della sua inammissibilità/manifesta infondatezza, cui è seguita tempestiva istanza di decisione da parte del ricorrente; -il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; N. 14332/23R.G. Considerato che: rileva il Collegio che il ricorso –e in special modo il secondo motivo - presenta questioni di evidente natura nomofilattica e, comunque, di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c., che la trattazione in adunanza camerale non consente di adeguatamente affrontare e approfondire; il Collegio reputa quindi opportuno decidere sull’impugnazione in una fissanda pubblica udienza; P.Q.M la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che il ricorso sia trattato in una fissanda pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de