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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17368/2026

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troLinpaper [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mandoli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ChristianRomeo, [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1614/2021depositata il 23/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza nr 1614/2021 la Corte di appello di Firenze accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e concordatopreventivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. eper essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. do [OSCURATO:SOCIETA]. quale intervenienteex art 111 cp.c. avverso la decisione nr 2115/2016 del Tribunale diRiteneva che la prova dell’affidamento fosse stata ritualmente acquisitacon la produzione del Report della [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italiasicchè era onere della Banca, trattandosi di conte corrente affidato,provare la natura solutoria delle singole rimesse ai fini della decorrenzadel termine di prescrizione dalla data del pagamento, e pertanto in difettodi tale prova le rimesse si dovevano ritenere ripristinatorie.Su queste basi considerava che la chiusura del conto era avvenuta in data30.9.2008 e l’atto introduttivo del giudizio era stato notificato in data14.12.2012 e quindi non essendo maturata la prescrizione la sommaNumero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026indebita percepita dalla banca in base alle risultanze della c.t.u.ammontava all’importo sopra indicato.Osservava che il saldo del conto corrente intrattenuto dall’appellante conl’[OSCURATO:SOCIETA] era alla data del 30.9.2008 pari ad € 347.522,27 mentre lesomme dovute in restituzione in quanto indebitamente percette erano pariad € 244.401,07 e quindi operata ex officio la compensazione fra lerispettive poste contabili in quanto afferenti al medesimo rapporto,andavano riconosciute in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. ,quale cessionaria diUnicredit, la somma di € 103.121,20 maggiorata degli interessi legalidalla domanda al saldo.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorsoUnicredit s.p.a. e ricorso incidentale affidato a tre motivi adesivi ai primitre motivi del ricorrente principale; nessuno si è costituito per la societàLinpaper s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo.Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie in vistadell’udienza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si denuncia ex art. 360, n.4 c.p.c. la violazionedell’art.132, n.4 c.p.c. (pagg.9-11 ricorso) per avere la Corte di appelloritenuto ritualmente acquisita la prova dell’affidamento per factaconcludentia senza fornire alcuna motivazione in ordine alle condizionispecifiche del rapporto di apertura di credito.Con il secondo motivo si deduce ex 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt.117 d.lgs 385/1993 e 1350 c.c. (pagg. 12-14 ricorso) per avere la Corte diappello ritenuto concluso un contratto di affidamento malgrado l’assenzaNumero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026del requisito della forma scritta ad substantiam del contratto di apertura dicredito la cui esistenza non può essere ricavata per facta concludentia.Con un terzo motivo si lamenta ex art. 360, n3 c.p.c. la violazione e falsaapplicazione degli artt.1842-2033-2697 c.c. (pagg. 14-18 ricorso) peravere la Corte di appello in tema di prescrizione, erroneamente ripartitol'onere della prova, ritenendo che fosse la Banca a dover provare la naturasolutoria delle rimesse confluite in conto.Con il quarto motivo si denuncia ex art.360, n.3 c.p.c. la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1243 e ss., 1260 e ss. c.c. e della l. 130/1999(pagg. 18-27 ricorso) per avere la Corte errato nell’operare lacompensazione tra le contrapposte domande di ripetizione dell’indebito edi condanna all’adempimento sia in ragione della legge nr 130/1999, sia inragione della teoria generale del diritto.Si sostiene che in base alla legge speciale l’odierna ricorrente era divenutatitolare delle sole situazioni soggettive creditorie, con conseguenteinopponibilità alla medesima delle situazioni giuridiche passive, pena lacompromissione del patrimonio separato a destinazione vincolata in essaconfluita al momento della cessione.L’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale in termini adesiviai primi tre motivi contestando il quarto in ordine al quale ritiene che laCorte di appello ha correttamente operato d’ufficio la compensazione c.d.impropria in ordine alle contrapposte domande svolte in giudizio.Il primo motivo è infondato.La pronuncia non rivela una obiettiva carenza nell'indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio ragionamento.La Corte di appello ha infatti ritenuto che la prova dell’affidamento fosseritualmente acquisita sulla base della documentazione prodottaNumero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026richiamando a tal fine il dato su cui ha fondato il suo convincimento(memoria ex art 183 primo comma c.p.c.).Il secondo motivo è inammissibile in quanto inerisce ad un accertamentodi fatto non consentito in questa sede se non negli stretti limiti previstidall’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. qui neppure dedotto.L'apprezzamento dei fatti e delle prove infatti è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il poteredi riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e di valutare a tal fine leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ( Cass. n.20553/2021;Cass. n.10525/2022; Cass. n.32505/2023; Cass. 10927/2024)Il terzo motivo è fondato.L'ormai costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato "In tema diprescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di creditoche, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione alcorrentista che abbia esperito l'azione di ripetizione di sommeindebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito daapertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolaredel diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sianecessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenuteprescritte, e, in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché ladecorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e nonmeramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essamatura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti inNumero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure iversamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limitidell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizionedel diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennaledal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto diapertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristinodella disponibilità accordata" (Cass. civ., sez.

I, 11/11/2022, n. 33334;nello stesso senso, per es.

Cass. civ., sez. un., 13/06/2019, n. 15895;Cass. civ., sez.

I, 15/03/2024, n. 7030; Cass 2026 nr 6349).Grava, pertanto, sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita deiversamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta,come nella specie, dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto diapertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorioed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento dellachiusura del conto (sent. n. 27704/2018 e successive conformi).

Ed èevidente che l'onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto adistinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anchela indicazione del limite dell'affidamento concesso dalla banca, essendotale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso chehanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldopassivo non supera il limite del fido e carattere solutorio le altre.La Corte di appello non si è conformata ai principi sopra enunciatiaccollando alla Banca un onere probatorio cui la stessa non era affattotenuta.Il quarto motivo del ricorso principale è parimenti fondato.Numero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026La Corte di appello ritenuta la sussistenza di un credito ex art 2033 c.c. incapo alla correntista pari ad € 244.401.67 lo ha compensato con il saldopassivo del rapporto di conto corrente.Tale meccanismo compensativo è stato erroneamente applicato dalgiudice di merito.I crediti, come quelli in esame, oggetto delle operazioni di"cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, costituisconoun patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione,destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoliemessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costidell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre neiconfronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudizialifondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto conquest'ultimo intercorso (Cass. 13735/22, 18454/24).[OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation è divenuta titolare a decorrere dal 14.07.2017 nelsolo lato attivo delle obbligazioni generate dai rapporti contrattuali chehanno dato vita ai contratti di cessione e deve pertanto considerarsiestranea al lato passivo delle obbligazioni che hanno generato i crediti poioggetto di cessione verificatasi in epoca antecedente alla cessione stessa.Relativamente alla questione della compensabilità non si può ritenere chesi sia formato il giudicato interno per avere il Tribunale fatto ricorso almeccanismo compensativo (detraendo il credito attoreo da quello dellabanca) in considerazione della mancata impugnazione in via incidentale daparte dell’[OSCURATO:SOCIETA].Il giudicato non è infatti opponibile al cessionario del credito, che non hapartecipato al giudizio di primo grado ed è intervenuto nel giudizio diappello.Numero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026Neppure si può ritenere che tale decisione faccia stato nei confronti delsuccessore a titolo particolare ex art. 2909 cc in quanto al momento dellacessione il credito è ancora sub iudice e rispetto alla questione dellacompensabilità il cessionario di operazione cartolarizzata resta terzo,trattandosi di vicenda intercorrente solo fra cedente e debitore.Con riguardo al ricorso proposto in via incidentale va osservato cheessendo i primi tre motivi speculari a quelli introdotti dal ricorrenteprincipale l’esito non può che essere analogo.Pertanto la prima censura va rigettata in quanto infondata, la seconda èinammissibile e la terza va accolta.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso principale e quelloincidentale vanno accolti il primo limitatamente al terzo e quarto motivo ilsecondo limitatamente al terzo; la decisione va cassata e rinviata allaCorte di appello di Firenze, in diversa composizione, che sarà chiamata aregolare anche le spese di questa fase.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso principale ed il terzodel ricorso incidentale, rigettati il primo e dichiarato inammissibile ilsecondo del ricorso principale e di quello incidentale;cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, indiversa composizione, anche per le spese di questa fase.Così deciso in Roma il 28.05.2026Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troLinpaper [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mandoli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ChristianRomeo, [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1614/2021depositata il 23/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza nr 1614/2021 la Corte di appello di Firenze accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e concordatopreventivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. eper essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. do [OSCURATO:SOCIETA]. quale intervenienteex art 111 cp.c. avverso la decisione nr 2115/2016 del Tribunale diRiteneva che la prova dell’affidamento fosse stata ritualmente acquisitacon la produzione del Report della [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italiasicchè era onere della Banca, trattandosi di conte corrente affidato,provare la natura solutoria delle singole rimesse ai fini della decorrenzadel termine di prescrizione dalla data del pagamento, e pertanto in difettodi tale prova le rimesse si dovevano ritenere ripristinatorie.Su queste basi considerava che la chiusura del conto era avvenuta in data30.9.2008 e l’atto introduttivo del giudizio era stato notificato in data14.12.2012 e quindi non essendo maturata la prescrizione la sommaNumero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026indebita percepita dalla banca in base alle risultanze della c.t.u.ammontava all’importo sopra indicato.Osservava che il saldo del conto corrente intrattenuto dall’appellante conl’[OSCURATO:SOCIETA] era alla data del 30.9.2008 pari ad € 347.522,27 mentre lesomme dovute in restituzione in quanto indebitamente percette erano pariad € 244.401,07 e quindi operata ex officio la compensazione fra lerispettive poste contabili in quanto afferenti al medesimo rapporto,andavano riconosciute in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. ,quale cessionaria diUnicredit, la somma di € 103.121,20 maggiorata degli interessi legalidalla domanda al saldo.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorsoUnicredit s.p.a. e ricorso incidentale affidato a tre motivi adesivi ai primitre motivi del ricorrente principale; nessuno si è costituito per la societàLinpaper s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo.Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie in vistadell’udienza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si denuncia ex art. 360, n.4 c.p.c. la violazionedell’art.132, n.4 c.p.c. (pagg.9-11 ricorso) per avere la Corte di appelloritenuto ritualmente acquisita la prova dell’affidamento per factaconcludentia senza fornire alcuna motivazione in ordine alle condizionispecifiche del rapporto di apertura di credito.Con il secondo motivo si deduce ex 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt.117 d.lgs 385/1993 e 1350 c.c. (pagg. 12-14 ricorso) per avere la Corte diappello ritenuto concluso un contratto di affidamento malgrado l’assenzaNumero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026del requisito della forma scritta ad substantiam del contratto di apertura dicredito la cui esistenza non può essere ricavata per facta concludentia.Con un terzo motivo si lamenta ex art. 360, n3 c.p.c. la violazione e falsaapplicazione degli artt.1842-2033-2697 c.c. (pagg. 14-18 ricorso) peravere la Corte di appello in tema di prescrizione, erroneamente ripartitol'onere della prova, ritenendo che fosse la Banca a dover provare la naturasolutoria delle rimesse confluite in conto.Con il quarto motivo si denuncia ex art.360, n.3 c.p.c. la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1243 e ss., 1260 e ss. c.c. e della l. 130/1999(pagg. 18-27 ricorso) per avere la Corte errato nell’operare lacompensazione tra le contrapposte domande di ripetizione dell’indebito edi condanna all’adempimento sia in ragione della legge nr 130/1999, sia inragione della teoria generale del diritto.Si sostiene che in base alla legge speciale l’odierna ricorrente era divenutatitolare delle sole situazioni soggettive creditorie, con conseguenteinopponibilità alla medesima delle situazioni giuridiche passive, pena lacompromissione del patrimonio separato a destinazione vincolata in essaconfluita al momento della cessione.L’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale in termini adesiviai primi tre motivi contestando il quarto in ordine al quale ritiene che laCorte di appello ha correttamente operato d’ufficio la compensazione c.d.impropria in ordine alle contrapposte domande svolte in giudizio.Il primo motivo è infondato.La pronuncia non rivela una obiettiva carenza nell'indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio ragionamento.La Corte di appello ha infatti ritenuto che la prova dell’affidamento fosseritualmente acquisita sulla base della documentazione prodottaNumero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026richiamando a tal fine il dato su cui ha fondato il suo convincimento(memoria ex art 183 primo comma c.p.c.).Il secondo motivo è inammissibile in quanto inerisce ad un accertamentodi fatto non consentito in questa sede se non negli stretti limiti previstidall’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. qui neppure dedotto.L'apprezzamento dei fatti e delle prove infatti è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il poteredi riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e di valutare a tal fine leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ( Cass. n.20553/2021;Cass. n.10525/2022; Cass. n.32505/2023; Cass. 10927/2024)Il terzo motivo è fondato.L'ormai costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato "In tema diprescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di creditoche, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione alcorrentista che abbia esperito l'azione di ripetizione di sommeindebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito daapertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolaredel diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sianecessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenuteprescritte, e, in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché ladecorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e nonmeramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essamatura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti inNumero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure iversamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limitidell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizionedel diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennaledal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto diapertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristinodella disponibilità accordata" (Cass. civ., sez. I, 11/11/2022, n. 33334;nello stesso senso, per es. Cass. civ., sez. un., 13/06/2019, n. 15895;Cass. civ., sez. I, 15/03/2024, n. 7030; Cass 2026 nr 6349).Grava, pertanto, sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita deiversamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta,come nella specie, dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto diapertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorioed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento dellachiusura del conto (sent. n. 27704/2018 e successive conformi). Ed èevidente che l'onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto adistinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anchela indicazione del limite dell'affidamento concesso dalla banca, essendotale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso chehanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldopassivo non supera il limite del fido e carattere solutorio le altre.La Corte di appello non si è conformata ai principi sopra enunciatiaccollando alla Banca un onere probatorio cui la stessa non era affattotenuta.Il quarto motivo del ricorso principale è parimenti fondato.Numero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026La Corte di appello ritenuta la sussistenza di un credito ex art 2033 c.c. incapo alla correntista pari ad € 244.401.67 lo ha compensato con il saldopassivo del rapporto di conto corrente.Tale meccanismo compensativo è stato erroneamente applicato dalgiudice di merito.I crediti, come quelli in esame, oggetto delle operazioni di"cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, costituisconoun patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione,destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoliemessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costidell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre neiconfronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudizialifondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto conquest'ultimo intercorso (Cass. 13735/22, 18454/24).[OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation è divenuta titolare a decorrere dal 14.07.2017 nelsolo lato attivo delle obbligazioni generate dai rapporti contrattuali chehanno dato vita ai contratti di cessione e deve pertanto considerarsiestranea al lato passivo delle obbligazioni che hanno generato i crediti poioggetto di cessione verificatasi in epoca antecedente alla cessione stessa.Relativamente alla questione della compensabilità non si può ritenere chesi sia formato il giudicato interno per avere il Tribunale fatto ricorso almeccanismo compensativo (detraendo il credito attoreo da quello dellabanca) in considerazione della mancata impugnazione in via incidentale daparte dell’[OSCURATO:SOCIETA].Il giudicato non è infatti opponibile al cessionario del credito, che non hapartecipato al giudizio di primo grado ed è intervenuto nel giudizio diappello.Numero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026Neppure si può ritenere che tale decisione faccia stato nei confronti delsuccessore a titolo particolare ex art. 2909 cc in quanto al momento dellacessione il credito è ancora sub iudice e rispetto alla questione dellacompensabilità il cessionario di operazione cartolarizzata resta terzo,trattandosi di vicenda intercorrente solo fra cedente e debitore.Con riguardo al ricorso proposto in via incidentale va osservato cheessendo i primi tre motivi speculari a quelli introdotti dal ricorrenteprincipale l’esito non può che essere analogo.Pertanto la prima censura va rigettata in quanto infondata, la seconda èinammissibile e la terza va accolta.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso principale e quelloincidentale vanno accolti il primo limitatamente al terzo e quarto motivo ilsecondo limitatamente al terzo; la decisione va cassata e rinviata allaCorte di appello di Firenze, in diversa composizione, che sarà chiamata aregolare anche le spese di questa fase. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso principale ed il terzodel ricorso incidentale, rigettati il primo e dichiarato inammissibile ilsecondo del ricorso principale e di quello incidentale;cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, indiversa composizione, anche per le spese di questa fase.Così deciso in Roma il 28.05.2026Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 5328/2022Numero sezionale 2423/2026Numero di raccolta generale 17368/2026Data pubblicazione 01/06/2026