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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 1957

Cassazione n. 46885/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA N.7 PARMA avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIB.

LIBERTA' di VERCELLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha eccepito il difetto di rappresentanza della ricorrente e comunque chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 24 giugno 2021, il tribunale del riesame di Vercelli, in accoglimento dell'istanza avanzata dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. annullava il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. presso il medesimo tribunale datato 12-5-2021 e disponeva la restituzione alla predetta società di un macchinario modello VOGELE. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. che, premesso come il macchinario VOGELE fosse stato concesso in nolo a freddo da essa alla [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva sospeso i pagamenti dei canoni, lamentava, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen, quanto alla omessa notifica da parte del tribunale del riesame dell'avviso di fissazione udienza essendo la [OSCURATO:SOCIETA]. il soggetto titolare del diritto alla restituzione del bene nonché già possessore dello stesso in forza di separato provvedimento di. sequestro civile; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 324 comma 8 cod.proc.pen. poiché, in tema di riesame del sequestro preventivo, ove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, il tribunale del riesame deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia, mantenendo nel frattempo il sequestro e astenendosi dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ravvisandosi nella fattispecie un'ipotesi di sospensione obbligatoria del procedimento penale; solo tale provvedimento appariva infatti idoneo ad impedire la sottrazione della res, dovendosi, anche tenere conto dei vari procedimenti instaurati ad istanza delle parti nel caso in esame sia in sede civile che penale; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea mancata restituzione del bene dissequestrato alla [OSCURATO:SOCIETA] essendo l'unico soggetto legittimato ad ottenerne la restituzione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Con una prima pronuncia sul tema dei diritti del terzo interessato alla restituzione questa Corte ha chiarito che il terzo interessato alla restituzione di un bene sottoposto a sequestro preventivo non è legittimato a proporre ricorso per cassazione ove non abbia partecipato al procedimento di riesame, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il sequestro sia stato disposto, per la prima volta, dal tribunale a seguito di appello cautelare interposto dal Pubblico Ministero. (Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, Rv. 262752 - 01).

Successivamente è stato chiarito come il terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro ha la facoltà di intervenire nel giudizio cautelare di merito al fine di far valere le proprie ragioni, esercitando le stesse prerogative processuali delle altre parti, ivi comprese quelle di produrre documenti ed altri elementi di prova; tuttavia, in caso di mancato esercizio di detta facoltà e di un preventivo contraddittorio con le parti già formalmente costituite o intervenute nei precedenti giudizi di riesame o di appello, deve escludersi la possibilità di un intervento tardivo del terzo nel giudizio di legittimità. (Sez. 6, n. 8268 del 19/01/2018, Rv. 272229 - 01).

L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta escludere la legittimazione del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. a proporre impugnazione avverso il provvedimento del riesame; posto, infatti, che lo stesso non è stato parte del procedimento di riesame, non avendo ricevuto alcuna notifica e non avendo esercitato il diritto di intervento spontaneo, lo stesso non può proporre impugnazione in cassazione e ciò perché il giudizio ex art. 324 cod.proc.pen. non ammette l'intervento in sede di legittimità di soggetti differenti dalle parti che abbiano partecipato alle precedenti fasi.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi proposta da soggetto non legittimato; alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della 'N\u Cassa delle ammende di una somma.che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 3 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. t 4 I btt.

Ignazio gslcU) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA N.7 PARMA avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di VERCELLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha eccepito il difetto di rappresentanza della ricorrente e comunque chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 24 giugno 2021, il tribunale del riesame di Vercelli, in accoglimento dell'istanza avanzata dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. annullava il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. presso il medesimo tribunale datato 12-5-2021 e disponeva la restituzione alla predetta società di un macchinario modello VOGELE. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. che, premesso come il macchinario VOGELE fosse stato concesso in nolo a freddo da essa alla [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva sospeso i pagamenti dei canoni, lamentava, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen, quanto alla omessa notifica da parte del tribunale del riesame dell'avviso di fissazione udienza essendo la [OSCURATO:SOCIETA]. il soggetto titolare del diritto alla restituzione del bene nonché già possessore dello stesso in forza di separato provvedimento di. sequestro civile; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 324 comma 8 cod.proc.pen. poiché, in tema di riesame del sequestro preventivo, ove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, il tribunale del riesame deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia, mantenendo nel frattempo il sequestro e astenendosi dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ravvisandosi nella fattispecie un'ipotesi di sospensione obbligatoria del procedimento penale; solo tale provvedimento appariva infatti idoneo ad impedire la sottrazione della res, dovendosi, anche tenere conto dei vari procedimenti instaurati ad istanza delle parti nel caso in esame sia in sede civile che penale; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea mancata restituzione del bene dissequestrato alla [OSCURATO:SOCIETA] essendo l'unico soggetto legittimato ad ottenerne la restituzione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Con una prima pronuncia sul tema dei diritti del terzo interessato alla restituzione questa Corte ha chiarito che il terzo interessato alla restituzione di un bene sottoposto a sequestro preventivo non è legittimato a proporre ricorso per cassazione ove non abbia partecipato al procedimento di riesame, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il sequestro sia stato disposto, per la prima volta, dal tribunale a seguito di appello cautelare interposto dal Pubblico Ministero. (Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, Rv. 262752 - 01). Successivamente è stato chiarito come il terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro ha la facoltà di intervenire nel giudizio cautelare di merito al fine di far valere le proprie ragioni, esercitando le stesse prerogative processuali delle altre parti, ivi comprese quelle di produrre documenti ed altri elementi di prova; tuttavia, in caso di mancato esercizio di detta facoltà e di un preventivo contraddittorio con le parti già formalmente costituite o intervenute nei precedenti giudizi di riesame o di appello, deve escludersi la possibilità di un intervento tardivo del terzo nel giudizio di legittimità. (Sez. 6, n. 8268 del 19/01/2018, Rv. 272229 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta escludere la legittimazione del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. a proporre impugnazione avverso il provvedimento del riesame; posto, infatti, che lo stesso non è stato parte del procedimento di riesame, non avendo ricevuto alcuna notifica e non avendo esercitato il diritto di intervento spontaneo, lo stesso non può proporre impugnazione in cassazione e ciò perché il giudizio ex art. 324 cod.proc.pen. non ammette l'intervento in sede di legittimità di soggetti differenti dalle parti che abbiano partecipato alle precedenti fasi. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi proposta da soggetto non legittimato; alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della 'N\u Cassa delle ammende di una somma.che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 3 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. t 4 I btt. Ignazio gslcU) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A
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