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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34474/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato.

Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla peraltro omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo la distanza temporale tra i reati, dal 2003 al 2010, e l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante i periodi intermedi di detenzione, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi.

In tale contesto i reati sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore.

Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Quanto alla valutazione all'elemento cronologico, va rammentato, sul piano più squisitamente giuridico, che neppure l'inciso «anche in tempi diversi» consente infatti di negare logicamente rilevanza, al fine dell'apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno originario, all'aspetto del tempo di commissione dei reati.

Sicché, come la vicinanza temporale può apparire sintomo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, pur non costituendo di per sé "indizio necessario" dello stesso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, formidabile indizio negativo, specie se rapportato alla natura istantanea dei reati, come quelli in materia di stupefacenti accertati nelle sentenze in esecuzione, e alla loro realizzazione secondo modalità che non denotano alcuna forma di preordinazione.

Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti doverosa, comportano anzi che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi».

E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tutto correttamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

Non illogico nemmeno il rilievo assegnato alla circostanza pacifica che i reati siano stati commessi e giudicati anche dopo la condanna definitiva per quelli precedenti e financo dopo essere stato per quelli, detenuto in carcere.

La prospettazione della realizzazione dei successivi reati in esecuzione del medesimo disegno da cui erano scaturiti quelli commessi in precedenza si scontra, da un lato con la cesura esistenziale non solo teorica, ma reale e tranciante, costituita dalla carcerazione; dall'altro con la impossibilità di presumere che nonostante la carcerazione - anche a prescindere dalla teorica tendenziale finalizzazione di questa alla rieducazione - la spinta per la realizzazione dei precedenti reati, sia rimasta medio termine immutata anziché deprecabilmente risorta dopo la scarcerazione.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla peraltro omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo la distanza temporale tra i reati, dal 2003 al 2010, e l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante i periodi intermedi di detenzione, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi. In tale contesto i reati sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Quanto alla valutazione all'elemento cronologico, va rammentato, sul piano più squisitamente giuridico, che neppure l'inciso «anche in tempi diversi» consente infatti di negare logicamente rilevanza, al fine dell'apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno originario, all'aspetto del tempo di commissione dei reati. Sicché, come la vicinanza temporale può apparire sintomo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, pur non costituendo di per sé "indizio necessario" dello stesso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, formidabile indizio negativo, specie se rapportato alla natura istantanea dei reati, come quelli in materia di stupefacenti accertati nelle sentenze in esecuzione, e alla loro realizzazione secondo modalità che non denotano alcuna forma di preordinazione. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti doverosa, comportano anzi che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi». E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tutto correttamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. Non illogico nemmeno il rilievo assegnato alla circostanza pacifica che i reati siano stati commessi e giudicati anche dopo la condanna definitiva per quelli precedenti e financo dopo essere stato per quelli, detenuto in carcere. La prospettazione della realizzazione dei successivi reati in esecuzione del medesimo disegno da cui erano scaturiti quelli commessi in precedenza si scontra, da un lato con la cesura esistenziale non solo teorica, ma reale e tranciante, costituita dalla carcerazione; dall'altro con la impossibilità di presumere che nonostante la carcerazione - anche a prescindere dalla teorica tendenziale finalizzazione di questa alla rieducazione - la spinta per la realizzazione dei precedenti reati, sia rimasta medio termine immutata anziché deprecabilmente risorta dopo la scarcerazione. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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