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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07871/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa dell'imputato, che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso; \,/ [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur revocando le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali stradali aggravate, di omessa ottemperanza agli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali (in offesa del medesimo pubblico ufficiale).

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deduce in particolare il vizio congiunto di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del dolo dei reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada e di resistenza a pubblico ufficiale (con conseguente acquiescenza in merito alla condanna per la fattispecie di lesioni personali stradali aggravate).

3. Le parti hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, è inammissibile.

2. Come emerge dal raffronto con le censure d'appello riportate in maniera specifica nella sentenza impugnata (pag. 3), il ricorso è difatti fondato esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 3 e ss.), dovendosi quindi i relativi motivi considerare non specifici ma soltanto apparenti perché tali da non assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurímis, per il detto profilo d'inammissibilità, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

3. Le censure, peraltro, nei limiti in cui timidamente si riferiscono effettivamente all'apparato argomentativo con il quale la sentenza d'appello ha rigettato i motivi d'impugnazione, non si confrontano con l'esplicitata motivazione della sentenza impugnata, così non cogliendone la relativa ratio decidendi che, dunque, non sindacano.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3.1. Nella specie, difatti, la sentenza impugnata è lungi dall'aver statuito sulla base di motivazione mancante e, in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», con apparato argomentativo non sindacabile in questa sede in quanto esente anche dal prospettato vizi congiunto di motivazione, ha ritenuto sussistente il dolo dei ft a t i di cui all'art. 186, commi 6 e 7, cod. strada, e 337 cod. pen.

I giudici di merito hanno difatti valorizzato le circostanze per cui l'imputato, poco dopo aver provocato altri incidenti stradali ed essersi allontanato dai relativi luoghi, ha provocato il sinistro di cui al capo A) di rubrica impegnando, senza patente, un incrocio nonostante l'indicatore semaforico rosso e coinvolgendo un altro veicolo e taluni pedoni, tra cui una donna incinta, riportanti lesioni personali.

All'esito l'imputato si è allontanato dai luoghi per essere rintracciato dalle forze dell'ordine grazie alle indicazioni fornite da persone informate dei fatti. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, come evidenziato dalla Corte territoriale, lungi dall'aver tenuto una mera resistenza passiva, ha resistito all'arresto mediante violenza esercitata nei confronti del pubblico ufficiale operante, procurandogli altresì lesioni personali, al fine di neutralizzarne l'attività volta a eseguire l'atto d'ufficio dopo un breve inseguimento.

3.2. Argomentando nei termini di cui innanzi, infine, la Corte territoriale ha mostrato corretta applicazione di principio di diritto già sancito dalla Suprema Corte, con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta con conseguente manifesta infondatezza del relativo profilo di censura.

Integra difatti il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (ex plurimis, Sez. 1, n. 29614, 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa dell'imputato, che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso; \,/ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur revocando le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali stradali aggravate, di omessa ottemperanza agli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali (in offesa del medesimo pubblico ufficiale). 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce in particolare il vizio congiunto di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del dolo dei reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada e di resistenza a pubblico ufficiale (con conseguente acquiescenza in merito alla condanna per la fattispecie di lesioni personali stradali aggravate). 3. Le parti hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, è inammissibile. 2. Come emerge dal raffronto con le censure d'appello riportate in maniera specifica nella sentenza impugnata (pag. 3), il ricorso è difatti fondato esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 3 e ss.), dovendosi quindi i relativi motivi considerare non specifici ma soltanto apparenti perché tali da non assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurímis, per il detto profilo d'inammissibilità, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 3. Le censure, peraltro, nei limiti in cui timidamente si riferiscono effettivamente all'apparato argomentativo con il quale la sentenza d'appello ha rigettato i motivi d'impugnazione, non si confrontano con l'esplicitata motivazione della sentenza impugnata, così non cogliendone la relativa ratio decidendi che, dunque, non sindacano. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.1. Nella specie, difatti, la sentenza impugnata è lungi dall'aver statuito sulla base di motivazione mancante e, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», con apparato argomentativo non sindacabile in questa sede in quanto esente anche dal prospettato vizi congiunto di motivazione, ha ritenuto sussistente il dolo dei ft a t i di cui all'art. 186, commi 6 e 7, cod. strada, e 337 cod. pen. I giudici di merito hanno difatti valorizzato le circostanze per cui l'imputato, poco dopo aver provocato altri incidenti stradali ed essersi allontanato dai relativi luoghi, ha provocato il sinistro di cui al capo A) di rubrica impegnando, senza patente, un incrocio nonostante l'indicatore semaforico rosso e coinvolgendo un altro veicolo e taluni pedoni, tra cui una donna incinta, riportanti lesioni personali. All'esito l'imputato si è allontanato dai luoghi per essere rintracciato dalle forze dell'ordine grazie alle indicazioni fornite da persone informate dei fatti. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, come evidenziato dalla Corte territoriale, lungi dall'aver tenuto una mera resistenza passiva, ha resistito all'arresto mediante violenza esercitata nei confronti del pubblico ufficiale operante, procurandogli altresì lesioni personali, al fine di neutralizzarne l'attività volta a eseguire l'atto d'ufficio dopo un breve inseguimento. 3.2. Argomentando nei termini di cui innanzi, infine, la Corte territoriale ha mostrato corretta applicazione di principio di diritto già sancito dalla Suprema Corte, con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta con conseguente manifesta infondatezza del relativo profilo di censura. Integra difatti il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (ex plurimis, Sez. 1, n. 29614, 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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