CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SUDAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza appellata, sull'accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. previa concessione ad [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena irrogatagli in due anni di reclusione e 16.000 euro di multa per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 12, commi 1 e 3, lett. a) e d), commi 3-bis e 3-ter, lett. b) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 3 e 4 I. 16 marzo 2006, n. 146, riduceva la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno, mesi dieci di reclusione e 1.800 euro di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 131-ter d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 3 e 4 I. 16 marzo 2006, n. 146, con la confisca della somma in sequestro di euro 29.000, riduceva la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] detto Bilel ad anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 81, comma secondo, 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dichiarava l'inammissibilità dei motivi di gravame oggetto di rinuncia, concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 12, commi 1 e 3, lett. a) e d), commi 3-bis e 3-ter, lett. b) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 3 e 4 I. 16 marzo 2006, n. 146, con il pagamento delle spese processuali, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Torino, sezione dei giudici per le indagini preliminari, da loro impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. Viene depositata memoria prima dell'udienza. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen. per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente la sussistenza di una struttura finalizzata a compiere reiterate condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta, ex art. 606, comma 1 , lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 4 I. 16 marzo 2006, n. 146, sulla sussistenza della contestata aggravante, nonché la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. 2.3. Con il terzo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., si deduce l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 12, commi 1 e 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un motivo con cui si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta destinazione della sostanza stupefacente acquistata per la cessione a terzi anziché al consumo personale. 4. [OSCURATO:PERSONA] detto Bilel ricorre personalmente per cassazione sulla base di un motivo con cui si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen., poiché il secondo comma di detto articolo esclude, con il rinvio all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen., dall'applicazione l'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per cassazione sulla base di un motivo con cui si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 599-bis cod.• proc. pen., poiché il secondo comma di detto articolo esclude, con il rinvio all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen., dall'applicazione l'art. 12, commi 1 e 3, lett. a) e d), commi 3-bis e 3-ter, lett. b) d.lgs. 25 luglio 1998. 6. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. Viene depositata memoria prima dell'udienza. 6.1. Con il primo motivo, si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 131-ter d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 3 e 4 I. 16 marzo 2006, n. 146, per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente la sussistenza di un'attività bancaria o finanziaria abusivamente esercitata, mancando la prova sulla destinazione al pubblico e la professionalità, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. 6.2. Con il secondo motivo, si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 163 e seguenti cod. pen., sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena invocata, nonché la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto. 6.3. Con il terzo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., si deduce l'inosservanza dell'art. 240 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla confisca della somma di euro 29.000 in sequestro, mancando la prova che fosse il prodotto o il profitto del reato. [OSCURATO:PERSONA] 7. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] detto Bile! e [OSCURATO:PERSONA] essendo stati proposti personalmente dai condannati in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, non consente la presentazione del ricorso per cassazione personalmente. 8. Va dichiarato inammissibile anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] poiché i motivi proposti difettano della necessaria specificità. In particolare, in relazione al primo e al secondo motivo si sostiene una generica violazione di legge per escludere la sussistenza dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. richiamando, come avvenuto nell'atto di appello, la giurisprudenza di legittimità sulla necessaria predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti con la consapevolezza dei singoli associati di farne parte per l'attuazione del programma criminale comune, senza però indicare le ragioni di fatto o di diritto per cui non condivide la valutazione effettuata nella sentenza impugnata (Sez. III, n. 12727 del 21/02/2019) di cui, invece si rileva la motivazione specifica e congrua rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie ora richiamati. Analogamente per il dedotto vizio di motivazione, va ricordato che "in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati" (Sez. I, n. 54281 del 05/7/2017), mentre nella formulazione del motivo non è possibile reperire alcuna indicazione specifica se non una critica del tutto generica e, come tale, incomprensibile ed inammissibile. Anche sul terzo motivo è possibile rilevare una genericità assoluta laddove si sostiene che "dai fatti accertati in dibattimento e dalle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio ed successivamente l'esame dibattimentale non è emerso quel quadro indiziante grave, preciso e concordante" sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso "il corretto vaglio probatorio" e "ripercorso gli stessi errori del giudice di prime cure" in assenza di alcuna specificazione, dal che deriva l'inammissibilità del motivo e del ricorso. 9. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile poiché l'adesione dell'imputato all'accordo di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., come indicato nel provvedimento impugnato ai punti 15. e 16, nonché in dispositivo diversamente da quanto affermato dal difensore in memoria, preclude la proponibilità in cassazione di censure sui capi e punti della sentenza oggetto del cd. patteggiamento in appello. Va, infatti, ricordato che "è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione" (Cass., Sez. V, n. 29243 del 4/6/2018), salva l'ipotesi di illegalità della pena qui non ricorrente. 10. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] va, invece, rigettato. La destinazione della sostanza stupefacente acquistata per la cessione a terzi anziché al consumo personale è motivata in sentenza come un'attività di spaccio autonoma rispetto all'associazione per delinquere, escludendo che il condannato acquistasse la sostanza stupefacente esclusivamente per l'uso personale. Ciò viene desunto dalle conversazioni intercettate che, nell'ordinare lo stupefacente indicavano il peso delle singole confezioni con prezzi inferiori rispetto a quelli praticati nella rivendita, lasciando così desumere che si trattasse di richieste pervenute da terzi, mentre, al di là dell'indicazione di "vantaggio qualitativo" invece di quantitativo, la motivazione sul punto è logica e congrua rispetto ai dati di fatto riportati, compreso il riconoscimento effettuato dall'acquirente con un'elevata percentuale di sicurezza (70-80%). 7. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità dei ricorsi, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto per [OSCURATO:PERSONA] con la condanna alle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] YaSin, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricor