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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26050/2025

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13955/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi, in virtù di procura speciale in calce a l ricorso, da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] vour n. 228/B , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia,n. 874/ 20 1 6, depositata in data 17 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: IRPEF 2007 -Art. 5 t.u.i.r. -Società di persone - Rinvio a nuovo ruolo Rilevato che:

1. A seguito dell’esame di documentazione bancaria prodotta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno di imposta 2007, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti della ‘[OSCURATO:SOCIETA]’, con il quale accertava un reddito di impresa per e uro 365.863,55 (a fronte di e uro 234.645,00), per effetto della plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile alla [OSCURATO:SOCIETA]..

L’avviso veniva notificato alla società, cessata in data 22 maggio 2007, il 18 dicembre 2012.

Sulla base dell’art. 5 t.u.i.r. l’Ufficio emetteva l’avviso di accertamento n.

T9D013B07144/2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con il quale veniva imputato al contribuente, nella sua veste di socio al 34 % delle quote della società, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2007, il maggior reddito accertato nei confronti della società.

Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avvisoinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano (d’ora in poi, per brevità, CTP), evidenziando i vizi dell’accertamento sottostante (notificato alla società 5 anni e mezzo dopo la cessazione) e deducendo diversi vizi (motivazione per relationem , mancanza di contraddittorio preventivo) dell’avviso del socio.

La CTP rigettava il ricorso.

2. Gli eredi interponevano gravame dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi, per brevità, CTR) chiedendone l’integrale riforma.

Anche la CTR riteneva corretto l’operato dell’Ufficio , rigettando, perciò, l’appello con la sentenza riportata in epigrafe.

3. Per la cassazione della citata sentenza i citati contribuenti (nella spiegata qualità) hanno proposto ricorso affidato a d otto motivi.

L’Agenzia delle entrate haresistito con controricorso .

Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale del 4 luglio 2025.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., con la quale hanno eccepi to il sopravvenuto giudicato favorevole al socio [OSCURATO:PERSONA] (conseguente alla pronuncia di rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate emanatada questa Corte con ordinanza n. 21460/2022), di cui hanno chiesto l’estensione degli effetti in loro favore , invocando, altresì, la condanna dell’Ufficio al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ..

Considerato che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2495 e 2312 del Codice Civile, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.», per non avere la CTR affermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento societario, in quanto notificato a distanza di oltre 5 anni e mezzo dalla sua estinzione.

2. Con il secondo motivo deducono la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.12, co. 7, della Legge N°212 del 27//2000, art. 24 della L. n. 4/1929, artt. 24 e 97 della Costituzione e art. 41, co. 2, della Carta UE dei diritti fondamentali, ai sensi dell’art. 360 , co. 1, n.3 c.p.c.» per non avere la CTR rilevato l’illegittimità dell’avviso di accertamento societario a causa delmancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7.

L. 212/2000.

3. Con il terzo motivo denunciano la « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della Legge N°212 del 27/7/2000 e dell’art. 24 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.» per non avere la CTR affermato la nullità dell’avviso di accertamento impugnato, al quale non erano allegati gli atti sui quali si fondava.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, della Legge N°212 del 27/7/2000, dell’art. 2 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e degli articoli 2697 e 2909 del Codice Civile, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.».

Sostengono, da un lato, che la documentazione depositata dall’Ufficio solo in primo grado (e, perciò, inammissibile) sarebbe comunque inidonea a provare gli addebiti alla società; dall’altro, che gli altri due soci avevano impugnato i rispettivi avvisi di accertamento, ottenendone l’annullamento con decisioni della CTR, passate in giudicato, i cui effetti si estendono al presente giudizio.

5. Con il quinto motivo denunciano la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986 N°917, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.» ribadendo gli errori di calcolo ‘macroscopici’ rilevati nell’accertamento impugnato.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la «violazione dell’art. 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.» per non avere la CTR rilevato che l’avviso di accertamento societario aveva ad oggetto anche l’IVA e, pertanto, sussisteva l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

7. Con il settimo motivo denunciano la «violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 36 D.Lgs. n.546 del 1992» in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente affermato che la sentenza n. 2452/2015 della CTR lombarda aveva accertato un maggior reddito societario per euro 40.863,55, mentre detto importo corrispondeva a quello scomputato dalla maggiore base imponibile.

8. Con l’ottavo ed ultimo motivo i ricorrenti lamentano l’«omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti [art.360, co.1, n.5 c.p.c.]» per non avere la CTR considerato le sentenze favorevoli emesse nei confronti degli altri due soci.

9. Preliminarmente la Corte, constatata l’assenza dei fascicoli di ufficio dei precedenti gradi e rilevata la necessità di visionarli ai fini della decisione delle molteplici doglianze esposte in ricorso, che, almeno prima facie, paiono fare riferimento anche all’avviso di accertamento ‘societario’ (ad es. in relazione alla violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente, ed alla mancanza del contraddittorio endoprocedimentale), oltre che in funzione della valutazione della prospettata estensione del giudicato indicato nella memoria difensiva, dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, mandando la cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio di primo e secondo grado.

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo che la cancelleria provveda all’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei pregressi gradi di merit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13955/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi, in virtù di procura speciale in calce a l ricorso, da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] vour n. 228/B , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia,n. 874/ 20 1 6, depositata in data 17 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: IRPEF 2007 -Art. 5 t.u.i.r. -Società di persone - Rinvio a nuovo ruolo Rilevato che: 1. A seguito dell’esame di documentazione bancaria prodotta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno di imposta 2007, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti della ‘[OSCURATO:SOCIETA]’, con il quale accertava un reddito di impresa per e uro 365.863,55 (a fronte di e uro 234.645,00), per effetto della plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile alla [OSCURATO:SOCIETA].. L’avviso veniva notificato alla società, cessata in data 22 maggio 2007, il 18 dicembre 2012. Sulla base dell’art. 5 t.u.i.r. l’Ufficio emetteva l’avviso di accertamento n. T9D013B07144/2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con il quale veniva imputato al contribuente, nella sua veste di socio al 34 % delle quote della società, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2007, il maggior reddito accertato nei confronti della società. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avvisoinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano (d’ora in poi, per brevità, CTP), evidenziando i vizi dell’accertamento sottostante (notificato alla società 5 anni e mezzo dopo la cessazione) e deducendo diversi vizi (motivazione per relationem , mancanza di contraddittorio preventivo) dell’avviso del socio. La CTP rigettava il ricorso. 2. Gli eredi interponevano gravame dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi, per brevità, CTR) chiedendone l’integrale riforma. Anche la CTR riteneva corretto l’operato dell’Ufficio , rigettando, perciò, l’appello con la sentenza riportata in epigrafe. 3. Per la cassazione della citata sentenza i citati contribuenti (nella spiegata qualità) hanno proposto ricorso affidato a d otto motivi. L’Agenzia delle entrate haresistito con controricorso . Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale del 4 luglio 2025. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., con la quale hanno eccepi to il sopravvenuto giudicato favorevole al socio [OSCURATO:PERSONA] (conseguente alla pronuncia di rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate emanatada questa Corte con ordinanza n. 21460/2022), di cui hanno chiesto l’estensione degli effetti in loro favore , invocando, altresì, la condanna dell’Ufficio al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2495 e 2312 del Codice Civile, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.», per non avere la CTR affermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento societario, in quanto notificato a distanza di oltre 5 anni e mezzo dalla sua estinzione. 2. Con il secondo motivo deducono la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.12, co. 7, della Legge N°212 del 27//2000, art. 24 della L. n. 4/1929, artt. 24 e 97 della Costituzione e art. 41, co. 2, della Carta UE dei diritti fondamentali, ai sensi dell’art. 360 , co. 1, n.3 c.p.c.» per non avere la CTR rilevato l’illegittimità dell’avviso di accertamento societario a causa delmancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7. L. 212/2000. 3. Con il terzo motivo denunciano la « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della Legge N°212 del 27/7/2000 e dell’art. 24 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.» per non avere la CTR affermato la nullità dell’avviso di accertamento impugnato, al quale non erano allegati gli atti sui quali si fondava. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, della Legge N°212 del 27/7/2000, dell’art. 2 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e degli articoli 2697 e 2909 del Codice Civile, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.». Sostengono, da un lato, che la documentazione depositata dall’Ufficio solo in primo grado (e, perciò, inammissibile) sarebbe comunque inidonea a provare gli addebiti alla società; dall’altro, che gli altri due soci avevano impugnato i rispettivi avvisi di accertamento, ottenendone l’annullamento con decisioni della CTR, passate in giudicato, i cui effetti si estendono al presente giudizio. 5. Con il quinto motivo denunciano la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986 N°917, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.» ribadendo gli errori di calcolo ‘macroscopici’ rilevati nell’accertamento impugnato. 6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la «violazione dell’art. 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c.» per non avere la CTR rilevato che l’avviso di accertamento societario aveva ad oggetto anche l’IVA e, pertanto, sussisteva l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. 7. Con il settimo motivo denunciano la «violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 36 D.Lgs. n.546 del 1992» in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente affermato che la sentenza n. 2452/2015 della CTR lombarda aveva accertato un maggior reddito societario per euro 40.863,55, mentre detto importo corrispondeva a quello scomputato dalla maggiore base imponibile. 8. Con l’ottavo ed ultimo motivo i ricorrenti lamentano l’«omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti [art.360, co.1, n.5 c.p.c.]» per non avere la CTR considerato le sentenze favorevoli emesse nei confronti degli altri due soci. 9. Preliminarmente la Corte, constatata l’assenza dei fascicoli di ufficio dei precedenti gradi e rilevata la necessità di visionarli ai fini della decisione delle molteplici doglianze esposte in ricorso, che, almeno prima facie, paiono fare riferimento anche all’avviso di accertamento ‘societario’ (ad es. in relazione alla violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente, ed alla mancanza del contraddittorio endoprocedimentale), oltre che in funzione della valutazione della prospettata estensione del giudicato indicato nella memoria difensiva, dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, mandando la cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio di primo e secondo grado. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo che la cancelleria provveda all’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei pregressi gradi di merit
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