CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00739/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di LECCE Ele.t.e-ergri.str athe-pert4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; IPtto H ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nei caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen o in ordone alla mancata applicazione deli'art 131 bis cod. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole :noteisi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quei l: della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, H-ifinE-, comporta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2(.)1; (iazouli); i-ilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM iicnara inammissibile I ricorso e condanna i ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 novemb