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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18073/2023

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 marzo 2022 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che, per quanto qui di interesse, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen. (k/ I Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe partecipato a una rissa, a seguito della quale tutti e quattro i partecipanti avrebbero riportato lesioni personali.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 588 cod. pen.

Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe <<assolutamente illegittima», atteso che lo stesso imputato aveva affermato che, una volta visto il «proprio suocero sanguinante dentro il bagno, aveva reagito d'impulso colpendo il [OSCURATO:PERSONA]» e che «non risulta in alcun modo provata la sussistenza di una volontaria e consapevole partecipazione ad una rissa di particolare gravità».

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che sussisterebbero tutti i presupposti per riconoscere il fatto di particolare tenuità, atteso che, all'epoca della commissione del fatto, il reato contestato era punito con una pena non superiore ai 5 anni di reclusione e che i precedenti penali a carico dell'imputato non erano idonei a configurare un'eventuale abitualità della condotta criminosa oggetto del processo.

2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 175 cod. pen.

Contesta il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, sostenendo che sussisterebbero tutti i presupposti previsti dalla legge per la sua concessione.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo è inammissibile.

Esso, invero, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

All'epoca dei fatti (nell'ottobre 2018), il reato, effettivamente, era punito con la pena della reclusione fino a 5 anni e, dunque, i limiti edittali non precludevano l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Il motivo, tuttavia, si presenta del tutto generico, non avendo il ricorrente spiegato per quali ragioni una violenta rissa, all'esito della quale tutti i partecipanti riportavano rilevanti lesioni, dovesse essere considerata un fatto di particolare tenuità.

Come chiarito dal [OSCURATO:PERSONA], ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis, c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez.

U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Ebbene, il ricorrente, a fronte di una fattispecie caratterizzata da una condotta particolarmente violenta, dalla causazione di rilevanti danni alla persona e da un significativo grado di colpevolezza (in ordine al quale si è anche soffermata la Corte territoriale, evidenziando pure la recidiva applicata all'imputato), non espone alcun elemento concreto dal quale poter desumere la particolare tenuità del fatto.

1.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

La Corte di appello, invero, ha ritenuto che il beneficio non potesse esser riconosciuto, in considerazione della particolare offensività del fatto e dei precedenti penali a carico dell'imputato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 marzo 2022 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che, per quanto qui di interesse, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen. (k/ I Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe partecipato a una rissa, a seguito della quale tutti e quattro i partecipanti avrebbero riportato lesioni personali. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 588 cod. pen. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe <<assolutamente illegittima», atteso che lo stesso imputato aveva affermato che, una volta visto il «proprio suocero sanguinante dentro il bagno, aveva reagito d'impulso colpendo il [OSCURATO:PERSONA]» e che «non risulta in alcun modo provata la sussistenza di una volontaria e consapevole partecipazione ad una rissa di particolare gravità». 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che sussisterebbero tutti i presupposti per riconoscere il fatto di particolare tenuità, atteso che, all'epoca della commissione del fatto, il reato contestato era punito con una pena non superiore ai 5 anni di reclusione e che i precedenti penali a carico dell'imputato non erano idonei a configurare un'eventuale abitualità della condotta criminosa oggetto del processo. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 175 cod. pen. Contesta il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, sostenendo che sussisterebbero tutti i presupposti previsti dalla legge per la sua concessione. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Esso, invero, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. All'epoca dei fatti (nell'ottobre 2018), il reato, effettivamente, era punito con la pena della reclusione fino a 5 anni e, dunque, i limiti edittali non precludevano l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il motivo, tuttavia, si presenta del tutto generico, non avendo il ricorrente spiegato per quali ragioni una violenta rissa, all'esito della quale tutti i partecipanti riportavano rilevanti lesioni, dovesse essere considerata un fatto di particolare tenuità. Come chiarito dal [OSCURATO:PERSONA], ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis, c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ebbene, il ricorrente, a fronte di una fattispecie caratterizzata da una condotta particolarmente violenta, dalla causazione di rilevanti danni alla persona e da un significativo grado di colpevolezza (in ordine al quale si è anche soffermata la Corte territoriale, evidenziando pure la recidiva applicata all'imputato), non espone alcun elemento concreto dal quale poter desumere la particolare tenuità del fatto. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello, invero, ha ritenuto che il beneficio non potesse esser riconosciuto, in considerazione della particolare offensività del fatto e dei precedenti penali a carico dell'imputato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favo
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