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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31689/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto aggravato e di lesioni personali (fatti commessi in Palagonia, il 4 maggio 2021); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, volto a censurare l'affermazione di responsabilità, è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative di quelle già articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa sede in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 3 - 7, punti 4.1 - 5 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (con riferimento al bene oggetto materiale del reato di furto) è manifestamente infondato, attesi i pacifici principio di diritto - cui i giudici di merito si sono fedelmente attenuti - secondo cui:<<La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); <<Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità nel reato di furto, l'entità del pregiudizio deve essere commisurata al valore della cosa al momento della consumazione del reato, essendo irrilevanti le vicende successive alla integrazione di detta attenuante» (Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731), di modo che è irrilevante - come nel caso che occupa - che la borsa sottratta per breve tempo perché recuperata subito dopo la commissione del reato (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto aggravato e di lesioni personali (fatti commessi in Palagonia, il 4 maggio 2021); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, volto a censurare l'affermazione di responsabilità, è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative di quelle già articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa sede in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 3 - 7, punti 4.1 - 5 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (con riferimento al bene oggetto materiale del reato di furto) è manifestamente infondato, attesi i pacifici principio di diritto - cui i giudici di merito si sono fedelmente attenuti - secondo cui:<<La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); <<Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità nel reato di furto, l'entità del pregiudizio deve essere commisurata al valore della cosa al momento della consumazione del reato, essendo irrilevanti le vicende successive alla integrazione di detta attenuante» (Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731), di modo che è irrilevante - come nel caso che occupa - che la borsa sottratta per breve tempo perché recuperata subito dopo la commissione del reato (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere
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