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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15080/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato; peraltro, reiterativo dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistente un uso personale dello stupefacente e un vizio della motivazione della sentenza, in considerazione del basso principio attivo delle piante.

Per escludere l'uso personale la Corte (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha considerato il dato ponderale (291,8 dosi singole medie ricavabili), la modalità di detenzione e il possesso di materiali idonei per il confezionamento.

La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che il giudice di merito in materia di stupefacenti valuta, in ordine alla destinazione - se personale o ai fini di spaccio -, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604).

Si tratta, quindi, di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato; peraltro, reiterativo dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistente un uso personale dello stupefacente e un vizio della motivazione della sentenza, in considerazione del basso principio attivo delle piante. Per escludere l'uso personale la Corte (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha considerato il dato ponderale (291,8 dosi singole medie ricavabili), la modalità di detenzione e il possesso di materiali idonei per il confezionamento. La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che il giudice di merito in materia di stupefacenti valuta, in ordine alla destinazione - se personale o ai fini di spaccio -, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604). Si tratta, quindi, di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 15080/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris