CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.r.l., in persona del suo curatore pro tempore (autorizzato alla notificazione del ricorso con decreto emesso il 21 marzo 2015 dal giudice delegato al fallimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 44/46, presso lo studio legale Sutti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 112/2015 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 9 gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2021 dal presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto qui ancora interessa, con sentenza pubblicatail23 dicembre 2011 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò inefficaci, exart. 67, secondo comma, l.fall., le rimesse bancarie, per complessivi euro 108.325,76,eseguite sul conto corrente di corrispondenza n. 1823132, intercorso fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]e condannò la banca a restituire detta somma di danaro alla curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Adita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), la Corte di appello di Napoli, pronunciando anche sull’appello incidentale della curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., rigettò con sentenza pubblicata il 9 gennaio 2015 le domande (di accertamento di inefficacia e di condanna) propostedalla curatela contro la banca. 2.1La motivazione della sentenza di appello può essere così sintetizzata: alla luce del contenuto dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, risulta che: nel mese di ottobre del 1996 Omnia inoltrò a [OSCURATO:SOCIETA] richiesta di fido e tale richiesta fu accolta dalla banca con “delibera di concessione di tre fidi adott ata il 13.3.1997 dalla succursale di Aversa della [OSCURATO:SOCIETA]”; nelle segnalazioni alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia comprese fra il 31 dicembre 1997 e il 31 maggio 1999risulta che la [OSCURATO:SOCIETA], succursale di Aversa segnalò l’esistenza di due linee di credito, “di cui la prima per un importo accordato pari ad € 154.937 per “autoliquidazioni factoring: anticipi su crediti ceduti”, e la seconda per un importo accordato di € 30.987 per “rischi a revoca”; gli importi in danarocontenuti in tali segnalazioni “coincidono perfettamente con quelli di cui alla proposta di delibera della banca”, relativo a “concessione del fido fino a lire 300.000.000 per “anticipi su fatture” e fino a lire 60.000.000 per “anticipi in conto corrente garantito da pegno titoli “a revoca””; alla luce del precetto recato dall’art. 117 del t.u. bancario e delle successive deliberazioni della Banca d’Italia, la forma scritta anche dei contratti bancari di apertura di credito può essere supplita da quella di altro contrattoche li contempli e detti la relativa disciplina e la provaben può desumersi dal contenuto delle citate segnalazioni da parte della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA], aventi data certa opponibile ai creditori di Omnia; a tale conclusione è del resto pervenuto il consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale che nella relazione da esso depositata aveva “considerato astrattamente revocabili sola mente le rimesse dirette a non ripristinare la provvista di lire60.000.000 ma a ridurre i saldi passivi, occasionalmente verificatisi sul conto corrente, eccedenti il detto limite dell’apertura di credito”; vi è inoltre prova che l’apertura di credito era riferibile al contratto di conto corrente n. 1823132, dal momento che: la prima pagina dell’intestazione della richiesta di ampliamento del fido dell’ottobre del 1996 “si riferiva al conto corrente “18231””; tutte le segnalazioni della [OSCURATO:PERSONA] si limitano a indicare i rischi del sistema bancario nei confronti dell’imprenditore, “senza precisare gli estremi identificativi (numerici o di altra natura) dei relativi rapporti contrattuali come d’altro canto è confermato proprio dalle segnalazioni delle altre banche con cui [OSCURATO:SOCIETA] operava, anch’esse prive di siffatte indicazioni”; alla luce di tale lettura, diversa da quella compiuta dal Tribunale, del contenuto dei documenti rilevanti quanto al requisito oggettivo dell’azione revocatoria fallimentare in concreto proposta, sono astrattamente revocabili, “perché eseguite in un momento in cui il conto corrente registrava uno scoperto superiore al limite del fido di lire 60.000.000, le sole rimesse di lire 30.000.000 (che peraltro è un “giroconto”) con data contabile e disponibile del 29.4.1999 e di lire 89.193.475 (per “versamento titoli postali”, revocabile per lire 70.557.529) con data contabile del 22.4.1999 e data di effettiva disponibilità del 3.5.1999”; non può peròaffermarsi che nei giorni testé indicati la banca fosse a conoscenza dello stato di insolvenza di Omnia in quanto: il bilancio della società relativo all’esercizio 1998 venne pubblicato nel registro delle imprese il 27 agosto 1999;i protesti levati a carico della società a partire dal 7 gennaio 1999 vennero pubblicati nel bollettino dei protesti del 7 maggio 1999; la segnalazione della sofferenza di Omnia nei confronti della Banca della Campania è del 30 aprile 1999;quanto alle segnalazioni alla [OSCURATO:PERSONA] della Baca d’Italia, queste debbono, secondo le disposizioni regolamentari della Banca d’Italia, essere trasmesse entro i venticinque giorni seguenti il periodo di rilevazione,sì che “solo partire dalla verosimile data del 25.5.1999,e certamente non prima, fu reso pubblico il passaggio a sofferenza del credito di circa € 40.000,00 vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]”; quanto all’appello incidentale proposto dalla curatela, con cui questa chiede di estendere l’accoglimento dell’azione revocatoria anche alle rimesse eseguite prima del 30 aprile 1999, gli elementi indiziari dacostei valorizzati non consentono di ritenere provata la percezione da parte della banca dello stato di insolvenzadi Omnia; infatti: la cambiale con scadenza al 15 febbraio 1999 venne emessa in favore di Omnia dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Santoro e dalla Omnia girata alla [OSCURATO:SOCIETA]. e il relativo protesto venne elevato nei confronti dell’emittente e non di Omnia;la revoca del fido (“ rischio a revoca”) di cui alla segnalazione della Banca della Campania alla data del 31 dicembre 1998 “lasciò ferma l’altra linea di credito per “anticipi su crediti ceduti”per un accordato di €. 77.469 utilizzato interamente, il che dimostra che quest’azienda di credito, lungi dal manifestare un atteggiamento di definitiva sfiducia circa il merito creditizio della [OSCURATO:SOCIETA], decise unicamente di ridurre la misura di una fiducia che permaneva”; “nello stesso arcotemporale e nei mesi seguenti”, anche le altre banche (CBI Factor e Monte dei Paschi di Siena)“non modificarono né revocarono i propri rischiin precedenza assunti verso Omnia; solo alla “sofferenza” (per come intesa dalla giurisprudenza di legittimità) “può ricollegarsi una piena valenza indiziante della maturata percezione dello stato di insolvenza dell’imprenditore”, non anche alla “mera revoca” di affidamenti, soprattutto “quando è isolata e non accompagnata, come accaduto nel caso in esame, da altre revoche, dello stessoe di altri istituti di credito; i numerosi protesti di assegni bancari, tratti sulla [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia sulla Monte dei Paschi di Siena, vennero pubblicati il 7 maggio 1999 sul bollettino dei protesti; “gli sconfinamenti dei fidi concessi costituiscono aspetto del tutto asintomatico dello stato di insolvenza, potendo a contrario essere apprezzati come manifestazioni di una fiducia del sistema creditizio addirittura più ampia, sotto il profilo sostanziale, di quella formalizzata entro i confini dei limiti fissati in contratto”; la conoscenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dello stato di insolvenza di Omnia è dunque da escludere prima del 7 maggio 1999, “giorno in cui con la pubblicazione del bollettino dei protestifu reso noto ai terzi il primo in ordine cronologico degli elementi presuntivamente indizianti lo stato di dissesto in seguito conclamatosi con la dichiarazione di fallimento”; le domande dalla curatela del fallimentodi Omnia proposte contro [OSCURATO:SOCIETA] sono per tali ragioni da rigettare. 3. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente due motivi di impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui accerta, alla luce del contenuto di scritture opponibili ai creditori della società fallita, l’esistenza di contratto di apertura di creditofra la banca e Omnia prima del fallimento di questa, deducendo che essa è caratterizzata da“violazione e falsa applicazione” dell’art. 11 2 cod. proc. civ., nonchédell’art. 3 della legge n. 154 del 1992, dell’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 e dell’art. 2704 cod. civ., in quanto: la banca si era limitata a dedurre con il primo motivo di appello “l’esistenza del c.d. “contratto presupposto” (con espresso rinvio da parte della banca, al contratto di c/c n. 65120992), mentre la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata l’esistenza del contratto di apertura di credito da tutt’altri elementi (mai espressamente dedotti dalla parte)”; con conseguente violazione da parte della sentenza impugnata del precetto recato dall’art. 112 cod. proc. civ.; sotto altro, concorrente, profillo, la decisione è illegittima per contrasto con il precetto rispettivamente recato dall’art. 3, comma 1, della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, dall’art. 117 del t.u. bancario di cui al d.lgs. n. 285 del 1993, impositivo, a pena di nullità, della forma scritta anche del contratto di apertura di credito regolato in conto corrente bancario; anche alla lucedell’art. 1 dell’allegato 1 al provvedimento della Banca d’Italia del 24 maggio 1992 (di attuazione della citata legge n. 154 del 1992), il contratto scritto “può essere sostituito da altro precedente contratto scritto,sempre che quest’ultimo contenga l’analitica disciplina concordata tra le parti in ordine alle condizioni, oneri e costi del relativo servizio”; non è dunque sostenibile affermare, come la sentenza impugnata, che la prova di un delicato e (per il cliente) oneroso contratto di apertura di creditoin conto corrente, possa essere data in considerazione di “circostanze esterne”; nella specie, “la banca non ha mai offerto in produzione il c.d. “contratto presupposto”, né quello espressamente richiamato nel suo appello (di a p ertura del c/c n. 651209/92 ), documento peraltro mai entrato nel processo che non può ritenersi applicabile ad altro conto corrente, né potrebbe ritenersi opponibile al fallimento (ex art. 2704 c.c.), essendo privo dei necessari requisiti di certezza di data e, comunque,nemmeno citato, né ritenuto rilevante nella sentenza gravata”;inoltre, il ricorrente sostiene che il ragionamento deduttivo della Corte di appello, “è censurabile anche sotto un profilo logico/giuridico” perle ragioni nell’atto indicate (pagg. 12- 14); la sentenza impugnata, infine, fa uso non corretto dell’art. 2704 cod. civ., in quanto le segnalazioni alla [OSCURATO:PERSONA] si limitano a evidenziare i potenziali rischi su crediti “accordati”, “ma certo non possono sostituire, nella prova dell’esistenza del contratto di apertura di credito, soprattutto verso i terzi (come la curatela di un fallimento), l’indispensabile atto negoziale scritto”. 2.Le distinte censure che compongono il motivo, sono inammissibili. La prima, relativa alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è non autosufficiente, non riproducendo il ricorso il contenutodella citazione di [OSCURATO:SOCIETA] introduttiva del giudizio di appello nella parte dedicata all’illustrazione del primo motivo di appello (sintetizzato nella pag. 3 della sentenza impugnata), non consentendo così in questa sede il controllo circa la veridicitàin fatto della censura (id est, avere la banca fatto riferimento, quale “contratto presupposto” a quello di apertura di credito al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 65120992, le cui rimesse non formano oggetto della sentenza, anziché a quel lo n. 1823132). Per mero debito di ragione è poi appena il caso di ribadire che il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene della vita non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti: il principio deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitume causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, puòessere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda(in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 29200 del 2018;Cass. n. 6945 del 2007; Cass. n. 18991 del 2003; Cass. n. 919 del 1999). La sentenza impugnata, invero, fornisce dichiaratamente una lettura diversa da quella riscontrabile nella sentenza di primo grado quanto al contenuto dei documenti acquisiti al processo quanto alla prova dell’esistenza di contratto di apertura di credito collegato al conto corrente di corrispondenza n. 1823132; sì che il denunciato vizio di natura processuale non è configurabile neppure alla lontana.L’affermazione, poi, secondo cui la banca non avrebbe mai depositato il testo del contratto di conto corrente di corrispondenza da ultimo indicato è, da un lato, caratterizzata da genericità (non indicando specificamente la ricorrente quali documenti siano stati dalla banca depositati nel giudizio di primo grado e in quello di appello) e, dall’altro, quanto meno imprudente;risultando vera l’affermazione che si legge nel controricorso (pag. 10), secondo cui i contratti di conto corrente n. 1823132 e n. 6512099 sono contenuti nei documenti nn. 7 e 8del fascicolo della banca depositato nel giudizio di primo grado il 25 maggio 2005. La censura di violazione di legge(art. 3 della legge n. 154 de l 1992; art. 117 del t.u. bancario recato dal d.lgs. n. 385 del 1993; art.2704 cod. civ.) è del pari inammissibile, in quantola ricorrente: da un lato,ammette, alla luce del contenuto precettivo recato dall’art. 3 della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, dall’art. 117 del t.u. bancario, che il contratto di apertura di creditonon abbisogna della forma scritta se lo stesso è stato previsto in contratto di conto corrente redatto per iscritto (pag. 11) e, dall’altro, in maniera contraddittoria, sembra affermareche il contratto in questione deve farsi necessariamente per iscritto (pag. 15); non si confronta con la ragione della decisione che:da un lato, in applicazione dell’art. 2704, primo comma, ultima proposizione, cod. civ. (la data certa di una scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi dal giorno in cui si verifica un altro fatto chestabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento), considera, con motivazione puntuale ed esente da vizi, che la certezza rispetto ai terzi della formazione tanto della richiesta concessionedi fido da Omnia inoltrata alla banca nel mese di ottobre 1996 e quanto della deliberazione di concessione di tre fidi adottata dalla banca il 13 marzo 1997sono desumibili dal contenuti delle segnalazioni dei rischi alla Banca d’Italia eseguite dal 31 dicembre 1997 fino al 31 maggio 1999; dall’altro, fa (dichiarata) applicazione del principio – in questa sede da ribadire -secondo cui, in materia di revocatoria fallimentare delle rimesse di conto corrente bancario dell’imprenditore poi fallito, la banca che eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l’esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, ha l’onere di dimostrarne la stipulazione, anche per facta concludentia, nel caso in cui risulti applicabile la deroga al requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal C.I.C.R. e dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 117 del t.u. bancario(e, anteriormente, ex art. 3 della legge n. 154 del 1992), per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto (in questo senso, cfr.: Cass. n. 19941 del 2006; Cass. n. 14470 del 2005); 3.Con il secondo motivo la curatela ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui affermache non vi è prova che prima del 7 maggio 1999 [OSCURATO:SOCIETA] fosse a conoscenza dello stato di insolvenza di Omnia,è caratterizzata (per le ragioni illustrate nelle pagg. 19-28 dell’atto)da: violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 67 l.fall., nonché degli artt. 2704 e 2727 cod. civ.; “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.4. Le plurime censure alla sentenza impugnata contenute nel motivo sono , per come dedotte, inammissibili, in quanto: si risolvono in una lettura, alternativa a quella, quanto mai specifica e puntuale,fatta dal giudice di meritoalla luce del contenuto dell’appello della banca e di quello incidentale della curatela (pagg.8-10 della sentenza), del contenuto dei documenti acquisiti al giudizio di merito e della relazione di consulenza tecnica d’ufficio depositata nel giudizio di primo grado; con esse sollecitandosi dunque un riesame del merito della lite in questa sede di legittimità non consentito; la ricorrente nonprova neppure a spiegare per quale ragione sarebbero comunque inefficaci le rimesse(non è dato sapere se di natura solutoria) successive al 7 maggio 1999 (pag. 24 del ricorso). 5. In applicazione del principio di soccombenza, la curatela ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese da questa anticipate nel giudizio di cassazione nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la curatela ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese da costei anticipate nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 peresborsi e in euro 7 .000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, dellalegge n. 228 del 201 2 , per il versamento da parte dellaricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a tit