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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19038/2025

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; uditalarelazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia in data 3 febbraio 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110-648 (capo 1) e 81-110-624-bis (capi 2- 3-4) cod. pen. 2.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto a mezzo del proprio comune difensore, i suddetti indagati, dolendosi, in particolare, dell’assenza dei presupposti per autorizzare le intercettazioni ambientali nell’abitacolo della vettura Golf targata [OSCURATO:TARGA] e l’omessa motivazione del Tribunale su analoga specifica deduzione avanzata nella richiesta di riesame.

Le operazioni captative su tale veicolo sarebbero state fondate solo su ipotesi investigative, prive di oggettivi riscontri e inizialmente riferite a diversi automezzi.

Il decreto autorizzativo avrebbe avuto, pertanto, finalità sostanzialmente esplorative e sarebbe stato, comunque, giustificato solo in relazione ad altre automobili.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. A fronte della eterogenea composizione della piattaforma indiziaria – costituita da plurime emergenze a carico dei ricorrenti (verbale di fermo, captazioni ambientali sulla Peugeot e sulla Golf, servizi di osservazione e pedinamento e altre investigazioni della polizia giudiziaria, immagini di videosorveglianza, dati del sistema di geolocalizzazione installato sulle due autovetture, argomenti di ordine razionale) e non limitata ai soli esiti delle intercettazioni veicolari – le censure difensive, incentrate sulle captazioni all’interno di una sola delle autovetture, risultano oltremodo generiche.

Secondo il costante orientamento di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce, quando il ricorso lamenti l’inutilizzabilità di uno particolare elemento a carico, il motivo deve illustrare, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, l’incidenza dell’eventuale espunzione di questo elemento, alla luce del criterio della cosiddetta “prova di resistenza” delle residue emergenze; queste ultime, di per sé sole, ben potrebbero risultare sufficienti – all’esito di verifiche di natura schiettamente fattuale – a giustificare il medesimo convincimento, di modo che la questione diverrebbe del tutto irrilevante (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01).

I ricorrenti, peraltro, neppure distinguono tra i dialoghi registrati all’interno della Golf e quelli – espressamente estranei alla catena devolutiva – all’interno della Peugeot.

Peraltro, giova sottolineare come le doglianze difensive in tema di intercettazioni non potrebbero reputarsi estese anche al monitoraggio digitale degli spostamenti dei veicoli.

Invero, la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (cosiddetto pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico, non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia né la disciplina di cui all’art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in tema di tabulati, né i principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], C. 140/2020, relativa alla compatibilità di data retention con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024, Bianchini, Rv. 286949-01; Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, Bonfirraro, Rv. 284582-01).

Neppure sussiste, infine, la dedotta lacuna motivazionale, dal momento che il Tribunale ha più che adeguatamente ricostruito l’intera vicenda investigativa, connotata da una ragionevole analisi degli elementi via via emersi, che ha portato prima alle rituali operazioni di intercettazione e poi al fermo degli indagati (pp. 2-6).

3. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; uditalarelazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia in data 3 febbraio 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110-648 (capo 1) e 81-110-624-bis (capi 2- 3-4) cod. pen. 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto a mezzo del proprio comune difensore, i suddetti indagati, dolendosi, in particolare, dell’assenza dei presupposti per autorizzare le intercettazioni ambientali nell’abitacolo della vettura Golf targata [OSCURATO:TARGA] e l’omessa motivazione del Tribunale su analoga specifica deduzione avanzata nella richiesta di riesame. Le operazioni captative su tale veicolo sarebbero state fondate solo su ipotesi investigative, prive di oggettivi riscontri e inizialmente riferite a diversi automezzi. Il decreto autorizzativo avrebbe avuto, pertanto, finalità sostanzialmente esplorative e sarebbe stato, comunque, giustificato solo in relazione ad altre automobili. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. A fronte della eterogenea composizione della piattaforma indiziaria – costituita da plurime emergenze a carico dei ricorrenti (verbale di fermo, captazioni ambientali sulla Peugeot e sulla Golf, servizi di osservazione e pedinamento e altre investigazioni della polizia giudiziaria, immagini di videosorveglianza, dati del sistema di geolocalizzazione installato sulle due autovetture, argomenti di ordine razionale) e non limitata ai soli esiti delle intercettazioni veicolari – le censure difensive, incentrate sulle captazioni all’interno di una sola delle autovetture, risultano oltremodo generiche. Secondo il costante orientamento di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce, quando il ricorso lamenti l’inutilizzabilità di uno particolare elemento a carico, il motivo deve illustrare, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, l’incidenza dell’eventuale espunzione di questo elemento, alla luce del criterio della cosiddetta “prova di resistenza” delle residue emergenze; queste ultime, di per sé sole, ben potrebbero risultare sufficienti – all’esito di verifiche di natura schiettamente fattuale – a giustificare il medesimo convincimento, di modo che la questione diverrebbe del tutto irrilevante (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01). I ricorrenti, peraltro, neppure distinguono tra i dialoghi registrati all’interno della Golf e quelli – espressamente estranei alla catena devolutiva – all’interno della Peugeot. Peraltro, giova sottolineare come le doglianze difensive in tema di intercettazioni non potrebbero reputarsi estese anche al monitoraggio digitale degli spostamenti dei veicoli. Invero, la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (cosiddetto pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico, non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia né la disciplina di cui all’art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in tema di tabulati, né i principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], C. 140/2020, relativa alla compatibilità di data retention con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024, Bianchini, Rv. 286949-01; Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, Bonfirraro, Rv. 284582-01). Neppure sussiste, infine, la dedotta lacuna motivazionale, dal momento che il Tribunale ha più che adeguatamente ricostruito l’intera vicenda investigativa, connotata da una ragionevole analisi degli elementi via via emersi, che ha portato prima alle rituali operazioni di intercettazione e poi al fermo degli indagati (pp. 2-6). 3. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
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