CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 (i (7-- ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11907/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 11, presso lo studio della prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO - sede di ROMA n. 6792/11/2016, depositata il 10/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. - Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. n. 4 atti di accertamento irrogando, ex art. 13, c:omma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione del 30% del tributo versato in ritardo, in relazione al tardivo versamento della tassa di concessione governativa periodica per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, tutte riferite all'anno 2008. Nello specifico, l'Ufficio notificava i seguenti atti di accertamento: 1) atto di accertamento n. 08003116, numero di riferimento 9990/0211349, per complessivi C 23.906,70; 2) atto di accertamento n. 08003117, numero di riferimento 9990/0211363 per complessivi C 2.701,39; 3) atto di accertamento n. 08003113, numero di riferimento 9990/0211374, per complessivi C 1.307,51; 4) atto di accertamento n. 08003119, numero di riferimento 9990/0211378, per complessivi C 16.595,15. 2. Con separati ricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava i suddetti atti di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale, con sentenza n. 9770/27/2015, previa riunione, li rigettava. 3. Interposto gravame da [OSCURATO:SOCIETA]., la Commissione tributaria regionale del Lazio - sede di Roma, con sentenza n. 6792/11/2016 depositata il 10 novembre 2016, accoglieva parzialmente l'appello, annullando gli atti di accertamento in considerazione del tempestivo versamento della tassa di concessione ad opera del gestore del servizio di telefonia, e quindi della circostanza che il pur tardivo pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] non era stato di impedimento al tempestivo riversamento, da parte di Telecom, del tributo all'Erario. 4. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 4 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. R.G. N. 119(/2017 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Il procuratore della controricorrente ha depositato memoria. - Considerato che: 6. Preliminarmente, deve darsi atto che l'Agenzia delle Entrate, con nota del 17 novembre 2020, ha comunicato che la domanda di definizione della controversia ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è stata oggetto di diniego da parte dell'Ufficio (diniego comunicato alla contribuente in data 15 luglio 2020), il quale ha anche presentato in data 17 novembre 2020 istanza di fissazione dell'udienza di discussione. Conseguentemente, non sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio, come richiesto dalla difesa della controricorrente con la memoria ex art. 380-bis.1 in data 22 aprile 2022. 7. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e dell'art. 3 del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, nonché dell'art. 13, comma 2, del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l'Ufficio che, con riferimento alla tassa di concessione governativa in questione, il soggetto d'imposta sia l'utente, e non il gestore del servizio telefonico, ragion per cui è al momento del pagamento da parte del primo che occorre avere riguardo al fine di verificare la tempestività del pagamento stesso, e non al momento del successivo riversamento del tributo riscosso da parte del gestore del servizio telefonico. 8. Il motivo è fondato. Le note 1 e 2 dell'art. 21 della Tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 (aggiunte dall'art. 3 del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 202), così recitano: "1. La tassa è dovuta, con R.G. N. 11( 7/2017 3 Cons. est lepino riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. 2. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni". Il Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, del 24 settembre 1991, pubblicato in G.U. 271 del 1991 ("Termini e modalità di versamento all'erario, da parte della SIP, delle tasse di concessione governativa sulle licenze per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione"), dal canto suo, così recita: "Visto il d.l. 13 maggio 1991, n. 151, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla I. 12 luglio 1991, n. 202, con il quale è stata istituita la tassa di concessione governativa sulla licenza o documento sostitutivo della stessa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, con l'inclusione di tale tassa nella tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni e integrazioni, al numero d'ordine 131; Tenuto conto che la tassa predetta, dovuta in Lire 25.000 per ogni mese d'utenza a decorrere dal 1 giugno 1991, viene riscossa dalla SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni S.p.a., concessionaria del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni, su base bimestrale, unitamente ai canoni anticipate del bimestre di riferimento; Ritenuto che, ai sensi del comma 3 della nota annessa alla citata voce di tariffa, occorre stabilire le modalità ed i termini di versamento all'erario delle suindicate tasse riscosse dalla società concessionaria del servizio" - stabilisce: "Entro il 30 settembre 1991 la SIP deve versare all'erario, a titolo di acconto, l'80 per cento delle tasse di concessione governativa addebitate per il periodo giugno-ottobre 1991 nelle bollette di pagamento dei canoni di R.G. N. 119 7/2017 4 Cons. est glentino Lenoci abbonamento relativi al quinto bimestre 1991. Successivamente al mese di settembre 1991, entro la fine del mese del quale deve essere effettuato dagli utenti il pagamento dei canoni di abbonamento, la SIP deve versare parimenti l'80 per cento dell'ammontare delle tasse predette addebitate nelle bollette emesse per il bimestre cui le bollette stesse si riferiscono. Unitamente al detto acconto, la SIP deve altresì versare l'ammontare delle tasse contabilizzate nel mese precedente relativamente a bollette di bimestri anteriori. Entro la fine del mese seguente quello in cui va effettuato il versamento dell acconto, la SIP deve versare la differenza tra le tasse riscosse relative al bimestre in corso, contabilizzate nel mese, e l'acconto corrisposto, nonché l'ammontare delle tasse riscosse, relative a bollette di bimestri precedenti, contabilizzate nello stesso mese.... In ciascun mese in cui effettua il versamento in acconto, la SIP deve comunicare all'ispettorato predetto: l'ammontare delle tasse di concessione governativa addebitate agli utenti cori le bollette di pagamento emesse per il bimestre di fatturazione in corso, l'importo dell'acconto versato, nonché l'ammontare delle tasse versate relative a bimestri precedenti, distinte per bimestri di riferimento. Nel mese successivo la SIP deve comunicare allo stesso ispettorato l'ammontare sia delle riscossioni delle tasse di concessione governativa relative al periodo in corro contabilizzate nel mese sia del versamento integrativo dell'acconto. Deve altresì comunicare l'ammontare delle tasse riscosse, contabilizzate nel mese, relative a bimestri precedenti, parimenti distinte per bimestri di riferimento. Si considerano tempestivi i pagamenti della tassa di concessione governativa eseguiti nel corso del bimestre fatturato, per il quale il canone di abbonamento viene composto in via anticipata. Entro il 31 gennaio di ogni anno la SIP, ai fini del recupero delle tasse evase e dell'applicazione delle sanzioni di legge, deve comunicare al centro informativo della Direzione generale R.G. N. 1197/2O17 5 Cons. est. X1entino 1,enoci delle tasse e delle imposte indirette, mediante supporto magnetico, l'elenco dei contribuenti, con l'indicazione delle generalità, della residenza e del numero di codice fiscale, che nei bimestri di abbonamento compresi nel primo semestre solare dell'anno precedente hanno omesso il pagamento delle tasse dovute o hanno effettuato il versamento delle stesse oltre il termine utile innanzi stabilito, specificando il bimestre di abbonamento al quale l'irregolarità si riferisce e, in caso di ritardato pagamento, la data in c:ui il pagamento stesso è stato eseguito....". Il d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione), disciplina il profilo sanzionatorio degli omessi versamenti diretti delle imposte, "alle prescritte scadenze", con applicazione estesa ad "ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto". Nella specie, si controverte, appunto, delle sanzioni applicate per effetto del ritardato e omesso pagamento da parte della ricorrente della tassa di concessione governativa. In materia, questa Corte ha già statuito, in una fattispecie del tutto analoga, che "in tema di radiofonia mobile, in virtù del collegamento operato dalla 'nota 1' all'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972 tra il tributo ed il numero di mesi considerati in ciascuna bolletta, l'utente è tenuto al pagamento della tassa di concessione governativa nello stesso termine di quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale, con la conseguenza che, in caso di tardivo od omesso adempimento, è passibile delle sanzioni previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997" (Cass. 17 gennaio 2017, n. 1015; v. inoltre, nello stesso senso, Cass. 15 ottobre 2013, nn. 21777, 21778, 21779, 21780, 21781, 21782, 21783; Cass.29 gennaio 2016, nn. 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713). R.G. N. 1190 /2017 6 Cons. est. YCflt1fl() [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza 10 giugno 2012, n. 8825, questa Corte aveva affermato che "in tema di tassa sulle concessioni governative relative alla stipula di contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile, fatto generatore e presupposto applicativo dell'imposizione anche nella disciplina della gestione del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, successivamente sostituita dalla norma introdotta dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - non è il provvedimento amministrativo di concessione, o, in sua vece, il titolo di abbonamento, ma, per effetto del collegamento operato dalla 'nota 1' esplicativa della voce n. 131 della Tariffa - allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tra la debenza del tributo ed il numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, la scadenza periodica del pagamento dei corrispettivi per le prestazioni del servizio di telefonia mobile", con la conseguenza che "il dies a quo, dal quale decorre il termine triennale di decadenza per l'accertamento dell'omesso pagamento della tassa, fissato dal D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13, si individua con riferimento alle singole scadenze di adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dei corrispettivo-canone di servizio, e, quindi, con riferimento alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle singole bollette". E' stato, poi, rilevato, in motivazione, nella sentenza n. 21777/2013 di questa Corte, che la contribuente, nel contestare che il termine per il versamento della tassa possa esser mutuato da quello contrattuale, "finisce col negare, del tutto, la sussistenza di una data di scadenza per il pagamento del tributo, così smentendo la premessa del suo stesso ragionamento e cioè che non solo la genesi dell'obbligazione tributaria, ma anche le modalità di riscossione, ed i conseguenti poteri accertativi e sanzionatori, devono esser previsti dalla legge". R.G. N. 1190 /2017 7 Cons. est. tino I,enoci Va osservato, peraltro, che è pacifico che il soggetto passivo dell'imposta è l'utente, e non il gestore del servizio di telefonia mobile. A tal proposito questa Corte, nell'occuparsi in più occasioni della vigenza della tassa in parola in relazione alle utenze di telefonia mobile e della sua applicabilità ai Comuni, non ha mai posto in dubbio che il soggetto passivo d'imposta fosse da identificare con l'utente e non con il gestore del servizio (Cass., Sez. U., 2 maggio 2014, n. 9562; Cass.29 gennaio 2016, n. 1713; Cass. 15 settembre 2014, i. 19464). Ciò, d'altronde, è confermato anche dal citato D.M. 24 settembre 1991, laddove viene specificato che la SIP (oggi: il gestore del servizio di telefonia mobile), ai fini del recupero delle tasse evase e dell'applicazione delle sanzioni di legge, deve comunicare l'ammontare delle tasse di concessione governativa addebitate agli utenti con le bollette di pagamento emesse per il bimestre di fatturazione in corso, l'importo dell'acconto versato, nonché l'ammontare delle tasse versate relative a bimestri precedenti, distinte per bimestri di riferimento; deve altresì comunicare l'ammontare delle tasse riscosse, contabilizzate nel mese, relative a bimestri precedenti, parimenti distinte per bimestri di riferimento, considerandosi quindi tempestivi "i pagamenti della tassa di concessione governativa eseguiti nel corso del bimestre fatturato, per il quale il canone di abbonamento viene corrisposto in via anticipata". Inoltre, sempre secondo il citato D.M., entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore del servizio, "ai fini del recupero delle tasse evase e dell'applicazione delle sanzioni di legge", deve comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette, mediante supporto magnetico, l'elenco dei contribuenti, con l'indicazione delle generalità, della residenza e del numero di codice fiscale, che nei bimestri di abbonamento compresi nel primo semestre solare dell'anno precedente hanno omesso il pagamento delle tasse R.G. N. 11907/2017 8 Cons. est. N. tino Lenoci dovute o hanno effettuato il versamento delle stesse oltre il termine utile innanzi stabilito, specificando il bimestre di abbonamento al quale l'irregolarità si riferisce e, in caso di ritardato pagamento, la data in cui il pagamento stesso è stato eseguito. Ciò conferma che la tassa è comunque a carico dell'utente, e che il gestore del servizio ha soltanto compiti di riscossione. 9. Alla luce dei superiori condivisi principi, è evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di merito nel ritenere l'utente non passibile di sanzione in caso di omesso o ritardato versamento della tassa. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale del Lazio - sede di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia -6—