CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14299/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23668/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.),in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 180, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente/ricorrente in via incidentale – [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura special in calce al controricorso, [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] 1997-1998. R.G. N.23668/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia– sezione staccata di Messina n. 3836 / 27 /201 5 , depositata il 14 settembre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del23 gennaio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; -Rilevato che: 1. Con cartella di pagamento n. 295 - 2007 - 00096090 - 04, notificata il 19 aprile 2007, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) richiedeva a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di 5.978.377,72, relativa a sanzioni amministrative concernenti imposte IRPEF, ILORe IRAP per le annualità 1997 e 1998, iscritte a ruolo sulla base di precedente atto di contestazione n. RIGCO0500085, precedentemente notificato in data 29 dicembre 2005, tramite il quale l’Ufficio finanziario aveva richiesto al contribuente il pagamento delle sanzioni amministrative tributarie correlate a violazioni in materia di IRPEG, ILOR ed IRAP per le annualità 1997 e 1998 commesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui il contribuente era stato legale rappresentante prima che fosse posta in liquidazione. 2. Il contribuente impugnava la cartella di pagamentodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messinala quale, con sentenza n. 241/08/2008 depositata il 5 giugno 2008 , in R.G. N.23668/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accoglimento del ricorso annullava la cartella di pagamento impugnata, compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dalla concessionaria per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., (già [OSCURATO:SOCIETA].), nonché appello incidentale da parte dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina , con sentenza n. 3836/27/2015 , pronunciata il 15 giugno 2015 e depositata in segreteria il 14 settembre 2015, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione, con compensazione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tremotivi. Si costituisce con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale propone altresì ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Con memoria in data 3 gennaio 2024 il ricorrente ha comunicato di avere presentato, in data 14 giugno 2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolataex art. 1, R.G. N.23668/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] commi 231 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comprendente il carico iscritto a ruolo relativo alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, con pagamento rateizzato fino al 30 novembre 2027. In base all’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati sono sospesi nelle more del pagamento delle somme dovute; l’estinzione del giudizio è quindi subordinata all’effetto perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Ricorrono quindi le condizioni per sospendere il presente giudizio fino al 30 novembre 2027, con rinvio a nuovo ruolo ad una data successiva. P. Q. M. La Corte sospende il