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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30444/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RIBUNALE di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in qualità diGiudice dell’esecuzione con ordinanza resa il 26 febbraio 2026 ha riconosciuto ilvincolo della continuazione fra i fatti di cui alle sentenze di condanna di DelMedico Rosa emesse dalla Corte di appello di Milano il 6 dicembre 2017 ed il 7aprile 2025, rideterminando la pena in anni quattro e mesi tre di reclusione.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso la condannata a mezzo deldifensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 81 cod. pen. e 133cod. proc. pen.Lamenta la ricorrente l’erroneità della individuazione della pena base, inquanto fondata sul mero dato aritmetico e senza l’apprezzamento di tutte lecircostanze di fatto.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione circa l’entitàdell’aumento per la continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Con atto del 2 luglio 2026 la ricorrente ha rinunciato al ricorso persopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’intervenuta rideterminazionedella pena da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione a seguito anche dell’accoglimentodella richiesta di indulto.Pertanto, visto l’art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. il ricorso èdivenuto inammissibile; in ragione, poi, dell’insegnamento di questa Corte chequi si intende ribadire, secondo cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità delricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causanon imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa esserecondannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di unasomma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venirmeno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.(Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 - 01), alla declaratoria diinammissibilità non consegue né la condanna al pagamento delle speseprocessuali, nè della somma alla Cassa delle ammende.Dichiara inammissibile il ricorso per sopravventa carenza di interesse.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIBUNALE di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in qualità diGiudice dell’esecuzione con ordinanza resa il 26 febbraio 2026 ha riconosciuto ilvincolo della continuazione fra i fatti di cui alle sentenze di condanna di DelMedico Rosa emesse dalla Corte di appello di Milano il 6 dicembre 2017 ed il 7aprile 2025, rideterminando la pena in anni quattro e mesi tre di reclusione.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso la condannata a mezzo deldifensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 81 cod. pen. e 133cod. proc. pen.Lamenta la ricorrente l’erroneità della individuazione della pena base, inquanto fondata sul mero dato aritmetico e senza l’apprezzamento di tutte lecircostanze di fatto.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione circa l’entitàdell’aumento per la continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Con atto del 2 luglio 2026 la ricorrente ha rinunciato al ricorso persopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’intervenuta rideterminazionedella pena da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione a seguito anche dell’accoglimentodella richiesta di indulto.Pertanto, visto l’art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. il ricorso èdivenuto inammissibile; in ragione, poi, dell’insegnamento di questa Corte chequi si intende ribadire, secondo cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità delricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causanon imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa esserecondannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di unasomma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venirmeno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.(Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 - 01), alla declaratoria diinammissibilità non consegue né la condanna al pagamento delle speseprocessuali, nè della somma alla Cassa delle ammende.Dichiara inammissibile il ricorso per sopravventa carenza di interesse.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30444/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris